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Informazione e nesso causale

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Informazione e nesso causale
(Last Updated On: 16 novembre 2023)

non basta l’omessa informazione serve accertare il nesso causale

Essere informati viene considerato un “vantaggio competitivo”! Non deve quindi stupire l’importanza che l’informazione riveste in campo sanitario, cominciando dal rapporto di cura medico-paziente. Ma quali sono i termini, in ambito legale, che riguardano queste situazioni? A chiarirne alcuni punti essenziali interviene la Corte di Cassazione (Civile, sezione 3a) con la sentenza n. 1936/2023.

Per la Cassazione, ai fini della responsabilità per danni al paziente, va provato il nesso di causalità tra l’omessa informazione e il danno. Non basta, ai fini della responsabilità, l’omessa informazione sull’esistenza di una tecnica innovativa, quale alternativa all’intervento chirurgico eseguito con tecnica obsoleta, ma occorre che il giudice accerti il nesso causale tra l’omessa informazione e il danno”.

Il fatto. Nella vicenda, il ricorrente aveva chiamato in giudizio la struttura sanitaria, chiedendo la condanna al risarcimento del danno patito, in conseguenza dell’esecuzione di un intervento chirurgico (la rimozione di un aneurisma all’aorta addominale), con danni permanenti e necessità di terapia parenterale continua domiciliare.

In primo grado, il tribunale aveva accolto la domanda e liquidava in 700mila euro, fondando la propria decisione sulla CTU, dalla quale era emerso che le complicanze, benché rare e imprevedibili, erano dipese dalla tecnica operatoria obsoleta applicata (OPEN anziché EVAR). In appello, la Corte rigettava tale interpretazione, ammettendo che l’intervento di rimozione dell’aneurisma era stato eseguito diligentemente, ravvisando la colpa del chirurgo non già nell’imperita esecuzione della rimozione dell’aneurisma, ma nel non avere informato il paziente sull’esistenza di una tecnica operatoria alternativa.

Il non avere informato il paziente di questa possibilità non poteva ritenersi “causa” del danno, perché la scelta e l’esecuzione della tecnica OPEN non fu di per sé colposa. L’interpretazione in appello della Corte, si basava sulla convinzione che anche se il paziente fosse stato informato, non l’avrebbe scelta, dal momento che il chirurgo cui si era rivolto era un esperto della tecnica OPEN.

Per la Cassazione, tuttavia, la sentenza impugnata ha violato i principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia di nesso causale tra condotta colposa ed evento di danno (la cosiddetta “causalità materiale“). La Corte d’appello, infatti, ha mostrato di ritenere che l’unica condotta colposa, ascrivibile al medico, fosse l’omessa informazione del paziente sulle alternative terapeutiche. Se la mancata informazione fosse stata l’unica condotta colposa, per condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno sarebbe stato necessario accertare un valido nesso di causa tra la suddetta omissione e il danno.

Per affermare che la causalità materiale del danno, la Corte d’appello avrebbe dovuto ricostruire il nesso di condizionamento tra l’omessa informazione e l’evento con un giudizio controfattuale: vale a dire ipotizzando cosa sarebbe accaduto se il medico avesse compiuto l’azione che invece mancò.

Nel caso specifico, dunque, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare, con giudizio di probabilità logica, quali scelte avrebbe compiuto il paziente, se fosse stato correttamente informato della possibilità di optare tra due tecniche. Invece la Corte ha omesso tale giudizio, limitandosi ad affermare che la tecnica EVAR avrebbe evitato l’evento e che, di conseguenza, la condotta omissiva del medico fu causa del danno.

I giudici di Cassazione, cassando la sentenza con rinvio, sottolineano che “…è mancato l’accertamento della causalità della colpa, ossia dello specifico nesso causale tra la violazione della regola cautelare e l’evento dannoso“. Da ciò un ulteriore memento al consenso informato in chirurgia.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione – 3a sezione Civile – Sentenza n. 1936-2023 (in PDF allegato)
Per condannare vanno indicate le norme violate https://newmicro.altervista.org/?p=10196

Bisturi ed imperizia https://newmicro.altervista.org/?p=9796

Consulenze e Nesso di causalità https://newmicro.altervista.org/?p=8888

La colpa è una somma di elementi https://newmicro.altervista.org/?p=8656

Responsabilità di più medici: la tempistica https://newmicro.altervista.org/?p=8270

Rischio clinico e Linee Guida https://newmicro.altervista.org/?p=8004

Il vademecum dalla Cassazione https://newmicro.altervista.org/?p=6312

Colpa Grave, colpa lieve https://newmicro.altervista.org/?p=5505

Il ritardo è colpevole https://newmicro.altervista.org/?p=5451

Condanna garantita se negligenza, imperizia e linee guida ignorate
https://newmicro.altervista.org/?p=2996
Responsabilità professionale: la legge c’è https://newmicro.altervista.org/?p=2450

Corte di Cassazione – 3a sezione Civile – Sentenza n. 1936-2023 (PDF)

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Francesco Bondanini

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