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Igiene Giudiziaria

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Igiene Giudiziaria
(Last Updated On: 2 maggio 2021)

Interpretazioni giuridiche sulle Infezioni Ospedaliere

Leinfezioni ospedaliere sono la complicanza più frequente e grave dell’assistenza sanitaria, a livello internazionale, identificate come tali fin dagli anni ‘80 del secolo scorso.  Sono definibili (ECDC – ISS) come infezioni insorte durante il ricovero in ospedale o dopo le dimissioni del paziente, che al momento dell’ingresso non erano manifeste clinicamente, né erano in incubazione. Sono l’effetto della progressiva introduzione di nuove tecnologie sanitarie, che, se da una parte garantiscono la sopravvivenza a pazienti ad alto rischio di infezioni, dall’altra consentono l’ingresso dei microrganismi anche in sedi corporee normalmente sterili.

Tale definizione è stata stabilita, innanzitutto, per fini epidemiologici ma ha anche rilevanti conseguenze sia in ambito scientifico, ai fini della gestione clinica dell’infezione, sia in ambito giuridico, ai fini dell’attribuzione della responsabilità medica civile ad un individuo o, quanto meno, alla Struttura sanitaria. Un elemento cruciale da considerare è l’emergenza di ceppi batterici resistenti agli antibiotici, visto il largo uso di questi farmaci a scopo profilattico o terapeutico.

La diagnosi differenziale della infezione/sepsi si basa anche sulla valutazione di segni e sintomi che rendono più fragili determinate categorie della popolazione. Tanto più sono presenti tali situazioni predisponenti, tanto più il rischio si alza. Hanno probabilità maggiore le persone che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- sistema immunitario compromesso da malattie come AIDS o leucemia;
– somministrazione di farmaci che indeboliscono il sistema immunitario, come la chemioterapia e la terapia prolungata con cortisone;
- gravidanza;
– malattie croniche come il diabete;
– utilizzo di ventilazione meccanica (respirazione con l’ausilio di apposite apparecchiature);
– impianto di dispositivi medici invasivi, come cateteri e drenaggi;
- intervento chirurgico o presenza di lesioni e ferite da traumi o incidenti;
– predisposizione genetica alle infezioni.

I germi di tipo ospedaliero, purtroppo, possono causare delle infezioni anche molto gravi nei pazienti e tale questione è spesso oggetto di richieste di risarcimento danni, nei confronti di medici e strutture sanitarie. Cosa devono dimostrare, il medico e la struttura sanitaria, per andare esenti da responsabilità?

A rispondere è la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 4864/2021, che precisa e chiarisce quali prove devono fornire il medico e la struttura sanitaria a fronte di un’infezione che risulti essere insorta in ospedale. Il caso specifico riguardava una revisione di ferita chirurgica lombare infetta (m.o. isolato: Serratia marcescens).  Per i giudici, la prova liberatoria in ordine al corretto adempimento dei sanitari, va soddisfatta sotto due profili:

1) sul piano generale, occorre dimostrare di aver adottato tutte le cautele che le vigenti normative e le leges artis impongono per scongiurare l’insorgenza di patologie infettive batteriche e che interessano, sostanzialmente, la salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e la profilassi della strumentazione chirurgica, eventualmente adoperata, anche se la natura esogena dell’infezione è ritenuta in giudizio altamente probabile.

2) sul piano individuale, invece, occorre dimostrare che il personale medico abbia provveduto al necessario e doveroso trattamento terapeutico. In particolare, è necessario provare di aver praticato una corretta profilassi prima e dopo l’intervento chirurgico ed un doveroso trattamento terapeutico.

Onere della prova. Secondo la Corte…”la prova dell’adozione e dell’adeguato rispetto dei necessari standard di igiene e prevenzione non può, ragionevolmente, incombere sul paziente danneggiato con esclusione della casa di cura che lo ha dimesso“.

Le prove documentali devono dimostrare l’esatta esecuzione della prestazione e/o che le cause riscontrate siano imprevedibili od inevitabili. In particolare, va considerata la documentazione clinica prodotta (cartella clinica), attestante nel tempo l’evoluzione della malattia. Se la ferita si infetta, il medico (e la struttura sanitaria) deve provare la corretta igiene (ad es. l’igiene dei locali e della strumentazione chirurgica).

Nel ciclo causale è posto “ab imis” quello relativo all’evento dannoso: deve essere provato dal danneggiato (paziente). Il successivo ciclo causale (relativo alla possibilità di adempiere), deve essere provato dal danneggiante (struttura sanitaria e medico): il danneggiato deve dimostrare il nesso di causalità fra l’insorgenza (e/o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario; al danneggiante spetta  la prova dell’esatta esecuzione o di una causa imprevedibile o inevitabile.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, 3° sezione Civile, sentenza  n.4864 2021 (in PDF allegato)
Responsabilità di più medici: la tempistica https://newmicro.altervista.org/?p=8270
Responsabilità medica della struttura sanitaria http://newmicro.altervista.org/?p=8106
Corretta qualificazione della condotta https://newmicro.altervista.org/?p=7502
Infezioni ospedaliere in aumento, Parola di SDO https://newmicro.altervista.org/?p=7281
Clinica Vs Chirurgo https://newmicro.altervista.org/?p=6589
Responsabilità dell’anestesista e del direttore sanitario https://newmicro.altervista.org/?p=6454
Il vademecum dalla Cassazione http://newmicro.altervista.org/?p=6312
Il nesso di causalità https://newmicro.altervista.org/?p=6120
Il ritardo è colpevole http://newmicro.altervista.org/?p=5451
Profili di Colpa https://newmicro.altervista.org/?p=2499

 Corte di Cassazione – 3° sezione Civile – Sentenza  n.4864 / 23 febbraio 2021 (PDF)

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Giovanni Casiraghi

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