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Se il tumore non è preso in tempo

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Se il tumore non è preso in tempo
(Last Updated On: 17 dicembre 2022)

Responsabilità medica per errore diagnostico

L’errore diagnostico è una delle ipotesi più frequenti di responsabilità medica, con la quale la giurisprudenza si è spesso confrontata. Si verifica quando i sintomi sono ricondotti a nessuna patologia o a una patologia errata, come anche quando vengono omessi i controlli dovuti. La Cassazione è tornata più volte sul tema.

Con la sentenza Franzese (Cass., SS.UU., n. 30328/2002), in tema di reato colposo omissivo, la Corte ha ritenuto configurabile il rapporto di causalità se, considerando avvenuta un’azione omessa ma doverosa, si riscontra che l’evento dannoso o si sarebbe verificato più tardi o avrebbe avuto una minore intensità lesiva.

Con l’atto numero 36603/2011 (Cass. pen., sez. IV, 11 ottobre 2011), ha decretato la condanna per lesioni personali colpose di un medico che, non avendo effettuato i dovuti esami clinici, aveva dimesso con la diagnosi di gastrite un paziente che in realtà era affetto da una patologia tumorale e, in tal modo, aveva favorito un processo patologico che, se fosse stato subito curato, sarebbe stato evitato o quantomeno contenuto.

La sentenza 47448/2018 della Cassazione Penale – Sez. IV è stata l’occasione per i giudici di ribadire che l’errore diagnostico può aversi in due ipotesi:

- quando il medico, dinanzi a uno o più sintomi di una malattia, non li riconduce ad una patologia nota o li riconduce a una patologia errata;
– quando il medico omette di sottoporre il paziente ai controlli e agli accertamenti che invece sono doverosi per formulare una corretta diagnosi.

La condotta del medico è colposa anche quando la sintomatologia lamentata dal paziente dovrebbe indurlo a formulare una diagnosi differenziale, ma egli non vi provvede e resta nella posizione diagnostica iniziale, errata. Ad esempio un tumore diagnosticato e curato in tempo, avrebbe permesso alla paziente di vivere più a lungo e in condizioni generali migliori, esprime un errore palese.

Ulteriori conclusioni della Cassazione sulla responsabilità medica, per errore diagnostico, emergono dall’ordinanza n.16874/2022: viene ritenuta responsabile la ginecologa che dalla ecografia non rileva la presenza di un timore al II stadio. Viene confermata la sentenza della Corte di Appello, respingendo l’impugnazione della dottoressa.

Il caso. Una donna di spettacolo ricorre in giudizio contro una ginecologa e un ospedale per chiedere, previa accertamento della responsabilità della professionista, il risarcimento dei danni dalla stessa sofferti.

Recatasi dalla ginecologa per una visita, la dottoressa non le aveva prescritto accertamenti ulteriori, pur apparendo dalle ecografie già evidente una patologia tumorale. Nel corso del giudizio, l’attrice viene a mancare. Per lei hanno proseguito il giudizio gli eredi. In corso di causa, l’ospedale viene sottoposto alla procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria, per cui prosegue solo nei confronti della dottoressa.

Il Tribunale condanna la professionista a pagare 65.874,00 euro a titolo risarcitorio e di rivalutazione per interessi e spese di lite. La decisione, confermata anche in sede di appello, impone alla dottoressa la condanna alle spese anche in questo grado di giudizio. La ginecologa, nel ricorrere in Cassazione, solleva un solo motivo a giustifica dell’omesso esame decisivo ai fini del giudizio, in relazione al mancato rinnovo della CTU.

La Corte di Appello, nel rigettare il suo appello, si è attenuta acriticamente alle conclusioni del CTU e non ha spiegato per quale ragione non si potesse procedere al rinnovo della CTU. Dalle ecografie non risultava in realtà che la patologia tumorale fosse così avanzata. La dottoressa contesta inoltre il giudizio di erroneità relativo all’intervento in laparoscopia, anziché in laparotomia.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile in quanto non corrisponde al vero che la Corte di Appello si fosse limitata a reperire le conclusioni del CTU. Essa ha respinto la richiesta di rinnovazione della CTU, richiesta dalla odierna ricorrente, perché nella CTU, di cui ha dato conto in sentenza, il consulente ha dato atto del fatto che se nel maggio 2006 il tumore risultava allo stadio IIIc, al momento della visita della dottoressa, tenutasi nel gennaio 2006, lo stesso doveva trovarsi già al II stadio.

Una diagnosi tempestiva del tumore, a quel punto già ben individuabile, avrebbe potuto garantire un intervento tempestivo e quindi una vita più lunga e in condizioni migliori.

In estrema sintesi, l’errata diagnosi ha impedito alla paziente di vivere meglio e di più!

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, sezione  VI Civile – Ordinanza n. 16874-2022 (in PDF allegato)
Risarcimento fifty fifty  https://newmicro.altervista.org/?p=9578
PS obbligo approfondire https://newmicro.altervista.org/?p=9161
Mancata diagnosi https://newmicro.altervista.org/?p=9024
Intervento tempestivo: danno evitato o ridotto? https://newmicro.altervista.org/?p=8986
Gli errori dei medici ricadono sull’ASL https://newmicro.altervista.org/?p=8826
La colpa è una somma di elementi https://newmicro.altervista.org/?p=8656
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Linee Guida e Buone pratiche https://newmicro.altervista.org/?p=5017
Quando scatta la colpa medica https://newmicro.altervista.org/?p=4017

 Corte di Cassazione, sezione  VI Civile – Ordinanza n. 16874-2022 (PDF)

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Francesco Bondanini

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