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HCV “retroattiva”

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HCV “retroattiva”
(Last Updated On: 16 aprile 2019)

I controlli sugli emoderivati sono obbligatori

Anche se apparentemente trattano temi passati, alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione chiariscono, a volte ribaltandole, alcune situazioni consolidate da tempo: è il caso dell’ordinanza 4995 del 21 febbraio 2019, che ridefinisce il nesso causale delle patologie infettive con le trasfusioni ematiche. Prendiamo in considerazione quanto ratificato, tramite un’ordinanza, dalla Corte di Cassazione Civile, sesta sezione, nell’ambito della responsabilità sanitaria del danno/risarcimento.

Il fatto.  Una paziente viene sottoposta a cinque trasfusioni, a seguito di intervento chirurgico (nel 1983), risultate poi eseguite con sangue infetto. Cinque anni dopo, col primo test idoneo a identificare il virus, viene scoperto il contagio. Prima il Tribunale, poi la Corte di Appello, rigettano la domanda di risarcimento, sul presupposto che il virus HCV non si potesse ritenere “prevedibile” in epoca antecedente al 1988 (anno in cui venne introdotto l’apposito test diagnostico).

La sentenza.  La Cassazione, al contrario, ha accolto il ricorso, affermando che il ministero della Salute è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza, assolute, sulla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati: risponde pertanto, in base all’articolo 2043 del codice civile, per omessa vigilanza dei danni conseguenti a epatite (e ad infezione da Hiv), in soggetti emotrasfusi.

La Cassazione ha fatto riferimento ad un precedente delle Sezioni unite, secondo il quale già a partire dalla conoscenza dell’epatite B, esisteva la responsabilità dell’amministrazione, anche per il contagio da altri virus veicolati da sangue infetto (HBV e HCV). “Non sussistono tre eventi lesivi, autonomi e indipendenti, ma un unico evento lesivo, vale a dire la lesione dell’integrità fisica, per cui unico è anche il nesso causale: sangue infetto – contagio infettivo – lesione dell’integrità” (in riforma del precedente orientamento espresso da Cass., 31/5/2005, n. 11609).

La Cassazione smentisce così la tesi secondo cui, fino a quando non fossero stati decifrati dalla scienza medica i virus del HBV, HIV e HCV, cioè, rispettivamente, fino al 1978, 1985 e 1988, doveva essere esclusa la responsabilità del ministero, non potendo lo stesso conoscere la capacità infettiva di detti virus, prima ancora della comunità scientifica!

Il ministero quindi è “…tenuto – si legge nella sentenza – anche anteriormente alle date riportate, a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati sia esente da virus e che i donatori non presentino alterazioni delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici, posti dalle fonti normative speciali..” (Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581).

Secondo la Cassazione, il Ministero della Salute è comunque tenuto a controllare che il sangue, utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati, sia esente da virus e che i donatori (anche all’epoca) non presentassero alterazioni delle transaminasi (spia di problemi epatici).

In base a questo principio, con l’ordinanza 4995/2019, la Corte ha dato ragione alla paziente, considerando che “il ricorso va accolto e la sentenza impugnata, cassata, con rinvio alla Corte di Appello di   Brescia, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi … applicando i principi di diritto enunciati, oltre a dover provvedere alla regolamentazione delle spese anche  del  presente  giudizio di legittimità”.

Non importa allora se un’infezione da trasfusione – in questo caso da Hcv – viene scoperta dopo anni dal contagio: l’ospedale, in cui la trasfusione è avvenuta, ne risulta comunque responsabile. Come anche lo è il Ministero della Salute (all’epoca dei fatti, della Sanità).

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, IV sezione penale, ordinanza 412/2019 (in PDF allegato)
Cassazione: colpa lieve & irresponsabile http://newmicro.altervista.org/?p=5686
Colpa Grave, colpa lieve http://newmicro.altervista.org/?p=5505
Il ritardo è colpevole http://newmicro.altervista.org/?p=5451
Quando scatta la colpa medica http://newmicro.altervista.org/?p=4017
La responsabilità in caso di errore è di tutta l’équipe http://newmicro.altervista.org/?p=3527
Condanna garantita se negligenza, imperizia e linee guida ignorate http://newmicro.altervista.org/?p=2996
Colpa d’équipe: a ciascuno la sua http://newmicro.altervista.org/?p=2889
Profili di Colpa http://newmicro.altervista.org/?p=2499

  Corte di Cassazione, IV sezione penale, ordinanza 412/2019 (PDF)

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Giuseppe Catanoso

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