STATUTO ASSOCIATIVO

 

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

 

ARTICOLO 1. Costituzione

È costituita l’Associazione denominata “AMICI DELLA MEDICINA DI LABORATORIO” , di seguito semplicemente Associazione.

L’Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L’Associazione fissa la propria sede iniziale in Desenzano del Garda (BS), Via Vittorio Veneto n.4 .

L’Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 2. Oggetto e scopo

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di carattere culturale e sociale .

L’Associazione in particolare e a solo titolo esemplificativo si prefigge :

1.         di promuovere il ruolo insostituibile della Medicina di Laboratorio nella diagnostica e nella organizzazione di cure efficaci ed appropriate;

2.         la stimolazione continua di sempre maggiori convergenze scientifiche e culturali nel clima di trasformazione delle strutture Sanitarie e del Laboratorio verso l’accettazione nella Società Civile del concetto di “governo clinico dei Laboratori”;

3.         la ricerca continua di sempre maggiori convergenze scientifiche e culturali nella attuazione e sviluppo della  “governance diffusa e risk management”.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà:

a.         promuovere, organizzare e realizzare attività, manifestazioni, pubblicazioni ed eventi di formazione culturale, potenziando e rilanciando con forza il fondamentale ruolo delle Società Scientifiche nell’accrescimento del patrimonio scientifico e culturale dell’area professionale della Medicina di Laboratorio;

b.         promuovere attività educazionali di formazione e cooperazione fra le varie figure professionali sanitarie e del mondo del lavoro;

c.         ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

 ARTICOLO 3. Ammissione

Sono Soci dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono le finalità e s’impegnano per la realizzazione delle stesse.

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta.

ARTICOLO 4. Adesione

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l’approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento e per l’approvazione dei bilanci.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 5. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

 Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno all’Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso, l’efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 6. Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

a)      l’Assemblea degli aderenti;

b)      il Consiglio Direttivo;

c)       il Collegio dei Probiviri;

d)      il Comitato di Garanzia (Collegio Sindacale).

 ARTICOLO 7. Composizione dell’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea.

 ARTICOLO 8. Convocazione

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno in seduta ordinaria  per l’approvazione del bilancio e del programma dell’Associazione.

L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente mediante convocazione scritta per Fax o per posta ordinaria od elettronica, da far pervenire ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l’ordine del giorno.

L’Assemblea deve pure essere convocata a cura del Presidente su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

ARTICOLO 9. Oggetto delle delibere assembleari

L’Assemblea:

a)      provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario del Consiglio stesso;

b)      provvede alla elezione del Collegio dei Probiviri;

c)       provvede alla elezione del Collegio Sindacale;

d)      delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

e)      delibera sulle modifiche al presente Statuto;

f)        approva l’eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

g)      approva il Regolamento che disciplina il funzionamento e l’organizzazione delle Sezioni;

h)      delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, stante il divieto di ridistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

i)        delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

ARTICOLO 10. Validità dell’Assemblea

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

ARTICOLO 11. Votazioni

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

 L’Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Delle riunioni dell’Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 12. Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio

Direttivo di revoca deve essere ratificata dall’Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell’Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla ratifica dell’Assemblea; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l’approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

 Per poter sviluppare e potenziare lo scopo sociale il consiglio Direttivo potrà deliberare l’adesione ad altre organizzazioni nazionali ed internazionali che si ispirino nella loro azione alle stesse finalità statutarie dell’Associazione.

 ARTICOLO 13. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

L’Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

ARTICOLO 14. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell’impedimento del Presidente.

ARTICOLO 15. Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell’Associazione.

Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

 ARTICOLO 16. Il Collegio dei Probiviri

L’Assemblea provvede, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da tre componenti dell’Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni.

L’incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di consigliere.

I Probiviri giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura alcuna.

Delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso.

ARTICOLO 17. Il Comitato di Garanzia ( Collegio Sindacale)

Il Comitato di Garanzia (Collegio Sindacale) è eletto dall’Assemblea dei soci e si compone di tre membri effettivi che durano in carica tre anni e sono rieleggibili; alla prima seduta utile elegge il suo Presidente.

Il Comitato di Garanzia (Collegio Sindacale) controlla l’amministrazione dell’Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni membro può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli, e comunque il Collegio potrà verificare almeno una volta all’anno la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento del consuntivo.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 18. Risorse economiche

L’Associazione trae le proprie risorse da:

a)      quote e contributi degli associati;

b)      eredità, donazioni e legati;

c)       contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

 d)      contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

e)      entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f)        proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g)      erogazioni liberali degli associati e di terzi;

h)      entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i)        ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’Associazione.

Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell’Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

 ARTICOLO 19. Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, e dalla quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dall’Assemblea.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ARTICOLO 20. Bilancio

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 ottobre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni Esercizio il Presidente con Il Consiglio Direttivo predisporrà un rendiconto ( annuale) e la predisposizione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 21. Avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 22. Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 23. Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

 

 

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