Blog

Consenso Informato e danni richiedibili

Posted by:

Consenso Informato e danni richiedibili
(Last Updated On: 9 febbraio 2021)

Omessa informazione e danno alla salute per colpa del medico

Abbiamo più volte stigmatizzato il diritto di scelta del paziente alle cure come facoltà che dipende anche dalle informazioni fornite dal medico, formalizzate nel consenso informato. Tale diritto è basato sulla Convenzione di Oviedo e sulla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea. E’ stato recepito in Italia dalla legge 219/17, che tutela il diritto alla vita, alla salute, all’autodeterminazione, alla dignità della persona: “…nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata” (tranne nei casi espressamente previsti dalla legge).

La 219/2017, al comma 2, promuove e valorizza la relazione di cura e di fiducia tra medico e paziente, basata sul consenso informato, punto di incontro tra l’autodeterminazione del paziente e l’autonomia professionale e la responsabilità del medico, riconoscendo il contributo alla relazione di cura degli altri esercenti una professione sanitaria che compongono l’equipe di lavoro.  Viene perseguito il fine che ogni persona conosca le proprie condizioni di salute e sia informata in modo completo, aggiornato ed a lei comprensibile, riguardo la diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, con riguardo alle possibili alternative ed alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.

La normativa è quindi chiara nella suddivisione delle competenze: riconosce il ruolo imprescindibile del medico nella informazione, raccolta e documentazione del consenso e dell’iter diagnostico-terapeutico, ma sottolinea anche il ruolo degli altri esercenti la professione sanitaria che, a vario titolo e con differenti competenze, intervengono nel processo di cura (quasi sempre attività di una equipe). Il medico risponde, anche su richiesta del paziente, tramite un certificato (medico appunto) che è universalmente accettato se proviene da tale figura.

Consenso Covid-19. Per i riferimenti esposti, c’è una lacuna da colmare. Sia nella prima che nella seconda versione del modulo di consenso, si parla genericamente di professionisti/personale sanitario (senza mai specificare che ci debba essere un medico a raccogliere il consenso).

A livello locale è opportuno, in attesa che il Ministero provveda alle modifiche, una attivazione da parte degli enti somministratori (come ha fatto l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese), fornendo, ai professionisti sanitari impegnati nella vaccinazione, le indicazioni per una corretta compilazione dei moduli di consenso. Meglio se in ottemperanza all’Anagrafe Nazionale Vaccini (Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 e successive modifiche ed integrazioni).

Corte di Cassazione. Sull’aspetto legale del consenso informato si è di nuovo espressa la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17806/2020, interessandosi dell’omessa od insufficiente informazione al paziente da parte del medico, analizzando tutte le ipotesi che si possono configurare ed i loro risvolti in termini risarcitori. Il risarcimento è limitato al danno alla salute se il paziente, ove correttamente informato, avrebbe scelto comunque di sottoporsi all’intervento. Se invece avesse scelto di non sottoporvisi, il risarcimento non è limitato al danno alla salute, ma comprende anche il danno da lesione del suo diritto all’autodeterminazione.

Sempre la Corte ha affermato che il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, costituzionalmente tutelato, sarà risarcibile se il paziente allega prove che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, fatta salva la possibilità di provata contestazione della controparte.

Il Fatto. La Paziente dopo essere stata colpita, nel marzo 1996, da ictus cerebro-vascolare, sulla base di prescrizione dello specialista si era sottoposta nel maggio 1996 ad esame angiografico carotideo-digitale dell’arco aortico, con liquido di contrasto, senza che il radiologo la informasse sui rischi dell’invasività dell’esame. Nel corso di quest’ultimo si era verificata un’ischemia miocardica acuta che aveva causato una grave emiparesi sinistra.

Le condizioni generali di salute, alla luce dei preliminari esami di laboratorio, non sconsigliavano l’esecuzione dell’angiografia, ma l’ecodoppler, eseguito in regime ambulatoriale privato, aveva evidenziato la presenza di kinking dell’arteria carotide interna destra (variazione dell’asse vasale, con angolazione e stenosi). La Paziente era consapevole dell’invasività dell’accertamento, stante l’eseguibilità solo in ambiente ospedaliero. Sulla base del rapporto di fiducia con il medico curante e gli accertamenti di laboratorio preliminari, era inverosimile che si sarebbe discostata dalla prescrizione del curante. La stessa non aveva specificato gli elementi indiziari che avrebbero potuto determinare una scelta di segno opposto.

Ma veniamo ai chiarimenti “aggiuntivi”. Citando precedenti sentenze (CC 2854/2015; CC 24220 /2015; CC 24074/2017; CC16503/2017; CC 7248/2018), la Cassazione ricorda che: «la violazione, da parte del medico del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni:

1) danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente (sul quale grava il relativo onere probatorio), se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti);

2) danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, se a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.

Si prospettano le seguenti situazioni:

A) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute, a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni. In tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale;

B) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute, per la condotta colposa del medico, a cui il pz. avrebbe scelto di non sottoporsi. In tal caso, il risarcimento viene esteso al danno da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente;

C) omessa informazione, in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti), a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi. Il risarcimento, in questo caso, sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto all’autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute (da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, dato che in presenza di adeguata informazione, l’intervento non sarebbe stato eseguito), andrà valutata in relazione alla eventuale situazione “differenziale” tra il maggiore danno biologico conseguente all’intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;   

D) omessa informazione, in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi: nel caso, nessun risarcimento sarà dovuto;

E) Omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti (i.e. nel tri-test, eseguito su di una partoriente, senza alcuna indicazione circa la sua scarsa attendibilità e senza alcuna precisazione circa l’esistenza di test più attendibili come amniocentesi, villocentesi, translucenza nucale). In tale caso sarà risarcibile il danno costituzionalmente tutelato all’autodeterminazione, purchè il paziente alleghi prove che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (salva possibilità di provata contestazione della controparte).

Il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione (che si sia verificato per le prevedibili conseguenze di un atto terapeutico, pur necessario ed anche eseguito a regola d’arte, ma effettuato senza la preventiva informazione circa i possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato), dovrà conseguire alla “allegazione del relativo pregiudizio” ad opera del paziente, riverberando il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica sul piano della causalità giuridica e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione (condotta omissiva violativa dell’obbligo informativo preventivo) e conseguenze pregiudizievoli derivate secondo un nesso di regolarità causale.

Dunque, anche nel caso di mera violazione del diritto all’autodeterminazione, il presupposto del diritto risarcitorio è la circostanza che il paziente, ove informato, non si sarebbe sottoposto al trattamento.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione Civile Sezione Terza Ordinanza n.17806 2020 (in PDF allegato)
Anagrafe Nazionale Vaccini http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=5067&area=vaccinazioni&menu=vuoto
Covid e Vaccinazioni https://newmicro.altervista.org/?p=8122
Consenso Informato e Schizofrenia https://newmicro.altervista.org/?p=7206
Consenso informato “manoscritto” https://newmicro.altervista.org/?p=6951
Consenso informato in più http://newmicro.altervista.org/?p=6828
Consenso informato o risarcimento http://newmicro.altervista.org/?p=5835
Consenso informato “Garantito” http://newmicro.altervista.org/?p=5655
Consenso informato “salvavita” http://newmicro.altervista.org/?p=4168
Se il consenso è poco chiaro http://newmicro.altervista.org/?p=3938

 Corte di Cassazione Civile – Sezione Terza – Ordinanza n.17806 2020 (PDF)

 Un Click per Leggere

Print Friendly, PDF & Email


Articoli correlati:

0
Francesco Bondanini

About the Author

Email: [email protected]
Go To Top
AVVERTENZA: Questo sito web utilizza i Cookies al fine di offrire un servizio migliore agli Utenti Maggiori informazioni