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Consensi informati: il ruolo dei Medici

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Consensi informati: il ruolo dei Medici
(Last Updated On: 29 dicembre 2022)

ILConsenso Informato è un prerequisito della cura e della terapia ed è quindi centrale nel rapporto medico-paziente. Tale centralità è ribadita da una decisione della Suprema Corte, in un caso di decesso di un piccolo paziente affetto da Leucemia linfoblastica acuta (Cassazione civile sez. III, 05/09/2022, n.26104). La patologia è posta alla base dell’intera vicenda processuale.

A seguito di tale evento, i genitori presentavano diverse denunce; dopo l’espletamento delle indagini preliminari, il Tribunale di Bari dichiarava i Medici colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 81 e 476 c.p. per avere, in concorso tra loro, falsificato la cartella clinica del bambino, facendo risultare come avvenute delle analisi della coagulazione del sangue in realtà mai effettuate e rigettava l’istanza di risarcimento danni avanzata dalle parti civili costituite.

La Corte d’Appello di Bari limitava la colpevolezza degli imputati per i reati di cui agli artt. 110, 81 e 476 c.p. riguardanti “la falsificazione della data riportata sul report di stampa e sulla scheda cartonata relativa alle analisi effettuate sui prelievi del 20 agosto”, assolvendoli – in quanto il fatto non sussiste – dalle residuali ipotesi di falsità accertate in primo grado e confermando, nel resto, la sentenza. Contro tale decisione ricorrevano in Cassazione gli imputati, le parti civili e il Pubblico Ministero; quest’ultimo chiedendo la condanna per omicidio colposo!

In particolare, il Giudice territoriale accertava la conformità della terapia, seguita dai sanitari, al protocollo AIEOP-95.02 – non altrimenti sostituibile per la cura della leucemia linfoblastica acuta, escludendo che i farmaci somministrati o il negligente monitoraggio dell’assetto coaugulativo da parte del Medico, avessero influito sul decesso. L’exitus era da ricondursi, con elevato grado di probabilità, “…alla comparsa improvvisa di sepsi, dovuta ad infezione da Staphyloccus aureus, seguita da grave neutropenia”.

Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello civile di Bari rigettava la domanda di risarcimento del danno, formulata dagli attori in riassunzione e disponeva l’integrale compensazione delle spese di lite. Escludeva, inoltre, che potesse costituire oggetto di accertamento – in quanto mai messa in discussione dalla Suprema Corte – la violazione degli obblighi informativi, trattandosi di un deficit conoscitivo in ogni caso irrilevante rispetto al decesso.

Sulla applicazione del protocollo terapeutico della leucemia linfoblastica, i Giudici richiamano le conclusioni dei CTU che ha stabilito “…nella documentazione in atti non risulta allegato alcun consenso informato sottoscritto da entrambi i genitori, relativo alla terapia sperimentale messa in atto; risulta unicamente allegato un modulo di consenso informato sottoscritto dalla madre, riguardante la somministrazione di una variante della L-Asparaginasi, che per i contenuti e le modalità di presentazione appare carente ed inadeguato”.

La mancanza di una valida documentazione scritta attestante l’effettuazione di una idonea informazione ai genitori, rappresenta “…un elemento che contraddice una doverosa responsabilità di comportamento dei sanitari, in riferimento ad un percorso farmacologico sperimentale che esplicitamente lo richiedeva.

Il Giudice del rinvio ha violato i parametri del “thema decidendum”, indicato dalla Suprema Corte, che riguarda “le modalità di esecuzione dello stesso protocollo della leucemia linfoblastica, con riferimento alle censure delle parti civili circa il negligente monitoraggio dell’assetto coagulativo del sangue, l’utilizzo arbitrario di farmaci alternativi, il doveroso coinvolgimento dei genitori nella scelta della sperimentazione terapeutica, per offrire loro la possibilità di optare tra farmaci alternativi.”

Si è violato, con la sentenza impugnata, il diritto all’autodeterminazione dei genitori. Viene ricordato con fermezza che “…la manifestazione del consenso del paziente (o genitori se il paziente è minore) alla prestazione sanitaria, costituisce esercizio del diritto fondamentale all’autodeterminazione, in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento diretto nei principi degli artt. 2,13 e 32, comma 2 della Costituzione”.

In sostanza, non può affermarsi una assoluta autonomia dei due illeciti (lesione alla salute e alla autodeterminazione), tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno; è possibile, invece, che anche l’inadempimento dell’obbligazione, relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia, si inserisca tra i fattori “concorrenti” del pregiudizio alla salute. E’ doveroso quindi riconoscere, all’omissione del medico, una astratta capacità pluri-offensiva, potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali, entrambi suscettibili di risarcimento, qualora sia fornita la prova che, dalla lesione di ciascuno di essi, siano derivate specifiche conseguenze dannose.

Nel caso di specie i ricorrenti hanno correttamente censurato la sentenza impugnata, in quanto hanno riproposto che, la mancanza di informativa, abbia leso il loro diritto (in qualità di genitori) all’autodeterminazione nelle cure del figlio. Infine, per quanto riguarda la terza doglianza in punto di nesso causale, la Corte territoriale, con motivazione logica ed esaustiva, ha escluso che la condotta dei sanitari abbia contribuito alla serie di eventi culminata col decesso del bambino.

La Suprema Corte ha affermato che sebbene l’inadempito obbligo di acquisire il consenso informato sia autonomo, rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico (comportando la violazione di distinti diritti, ossia all’autodeterminazione e alla salute), in ragione dell’unitarietà del rapporto medico-paziente, non può affermarsi una assoluta autonomia delle fattispecie illecite, per omessa informazione e per errata esecuzione del trattamento terapeutico, tale da escludere ogni interferenza delle stesse nella produzione del danno-conseguenza.

Essendo invece possibile che anche l’inadempimento dell’obbligazione avente a oggetto la corretta informazione sui rischi benefici della terapia, venga a inserirsi tra i fattori concomitanti della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, bisogna pertanto riconoscere che l’omissione informativa costituisca una astratta capacità pluri-offensiva, in quanto potenzialmente idonea a ledere il diritto all’autodeterminazione e alla salute, entrambi suscettibili di reintegrazione risarcitoria, laddove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno siano derivate conseguenze dannose.

Dunque, la Cassazione rileva che nell’ipotesi di omessa o insufficiente informazione, riguardante un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente e al quale egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto. Nell’ipotesi invece di omissione o inadeguatezza informativa, che non abbia cagionato danno alla salute ma che ha impedito di accedere a più accurati e attendibili accertamenti, il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente dimostri che, dalla omessa informazione, siano derivate conseguenze dannose per contrazione della libertà di disporre di sé, da un punto di vista fisico e psichico.

In conclusione, la Suprema Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, come motivazione, ma rigetta il terzo e cancella la sentenza impugnata rinviando alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione – Sentenza del 05 settembre 2022, n. 26104 (in PDF allegato)
Se il tumore non è preso in tempo   https://newmicro.altervista.org/?p=9638
Risarcimento fifty fifty  https://newmicro.altervista.org/?p=9578
Risarcire l’ASL  https://newmicro.altervista.org/?p=9532
Consenso informato e rinvii  https://newmicro.altervista.org/?p=9110
Il consenso informato è atto medico  https://newmicro.altervista.org/?p=8439
Consenso informato o risarcimento  https://newmicro.altervista.org/?p=5835
Consenso informato “Garantito”  https://newmicro.altervista.org/?p=5655
Diagnostica per immagini, consenso informato e dematerializzazione  https://newmicro.altervista.org/?p=4293
L’urgenza prevale sul consenso informato  https://newmicro.altervista.org/?p=4555

 Corte di Cassazione – Sentenza del 05 settembre 2022, n. 26104 (PDF)

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Francesco Bondanini

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