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Garza dimenticata

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Garza dimenticata
(Last Updated On: 28 maggio 2022)

Corte di Cassazione. Sentenza n. 392 del 11 gennaio 2022

Laritenzione all’interno del sito chirurgico di garze, strumenti o altro materiale rappresenta un importante evento sentinella che può e deve essere prevenuto. Attualmente gli ospedali hanno attivato misure preventive, in risposta alla Raccomandazione n. 2 (del Marzo 2008) che fornisce un modello operativo da adottare in tutte le strutture sanitarie del nostro paese.

La versione attuale del documento è stata condivisa dal Ministero della Salute e dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome per la Sicurezza dei pazienti. Nonostante non si disponga di dati ufficiali di incidenza, si stima che tale fenomeno si verifichi 1 volta ogni 1000 – 3000 procedure chirurgiche all’anno. Alcuni fattori che ostacolano la segnalazione possono essere: frequente scarsità di sintomi, insufficiente documentazione dei casi diagnosticati, difficoltà di diagnosi e scarsa propensione alla segnalazione spontanea.

Il materiale più frequentemente ritenuto è rappresentato da garze (condizione clinica definita in letteratura come “Gossypiboma” o “textiloma”) e da strumentario chirurgico, ad esempio aghi, bisturi, adattatori elettrochirurgici, pinze o loro parti. Il conteggio-controllo dell’integrità dello strumentario deve essere effettuato dal personale infermieristico (strumentista, infermiere di sala) o da operatori di supporto, preposti all’attività di conteggio. Il chirurgo verifica che il conteggio sia stato eseguito e che il totale di garze utilizzate rimanenti corrisponda a quello delle garze ricevute, prima e durante l’intervento.

Si ricorda che l’attuale orientamento giurisprudenziale, in tema di lesioni colpose conseguenti a omissione del conteggio o della rimozione dei corpi estranei all’interno del sito chirurgico, estende l’attribuzione di responsabilità a tutti i componenti dell’équipe chirurgica (Sentenze della Corte di Cassazione in IV sezione penale del: 26 maggio 2004 n. 39062; 18 maggio 2005 n. 18568; 16 giugno 2005 n. 22579).

La Corte di Cassazione (4a sez. Penale), con la sentenza n. 392/2022, affronta nuovamente un caso di colpa medica ex art. 590 c.p., relativo ad un ascesso retroperitoneale causato da una garza laparotomica dimenticata nell’addome di una paziente, a seguito di intervento chirurgico di istero-annessiectomia radicale. I giudici hanno ribadito che sussiste la responsabilità del primo operatore dell’equipe chirurgica e dell’infermiere di sala operatoria, nonostante la raccomandazione n. 2/2009 del Ministero della Salute affidi al solo personale infermieristico il controllo ed il conteggio, in entrata e in uscita, delle garze e degli strumenti adoperati nel corso di un intervento chirurgico.

Ciò in quanto, pur essendo tale conta affidata al personale infermieristico, tutti gli operatori coinvolti nell’atto debbono assicurare l’adempimento degli oneri di controllo rivolto a scongiurare l’evento avverso. Dunque, il capo chirurgo è comunque responsabile per le lesioni cagionate delle garze rimaste nel sito dell’intervento, in quanto incombe su di lui un dovere proprio di evitare il prodursi di un evento avverso, connesso alla ritenzione del materiale nel corpo del paziente, derivante dalla posizione di garanzia che egli assume durante e con l’atto operatorio.

Nell’ottica della “collaborazione continua” tra i componenti dell’equipe, il chirurgo non può svolgere un controllo meramente formale: deve spendersi in una costante e diligente vigilanza, non trovando applicazione nei suoi confronti (come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità) il principio di affidamento. Precisa che anche il chirurgo è tenuto alla verifica finale del campo chirurgico e che, laddove egli non svolga tale controllo, potrà essere dichiarato responsabile, per colpa, dell’errore del personale infermieristico nel numerare le garze a fine intervento.

Anche se non è tenuto a svolgere la conta delle garze personalmente, insieme agli infermieri, deve “non solo accertarsi che il riconteggio sia stato effettuato ed abbia dato un risultato di parità, ma compiere una verifica finale del campo operatorio, che consenta la sua chiusura in sicurezza”. Il conteggio svolto dagli infermieri, infatti, non elimina il rischio dell’errore di calcolo nell’introduzione delle garze né dell’eventuale frammentazione delle stesse, nel corso dell’intervento.

l chirurgo, in qualità di capo dell’equipe operatoria, risponde per colpa, non lieve, se non procede all’ispezione del sito chirurgico prima di provvedere alla suturazione dei tessuti. In ogni caso è tenuto a sottoscrivere la scheda infermieristica che attesta la parità delle garze e degli strumenti, in entrata ed in uscita. Viene ribadito che la conta che non è di sua competenza ma ciò non esclude il dovere di diligenza del chirurgo nell’esecuzione di un intervento, dall’inizio alla sua conclusione.

Nei precedenti gradi di giudizio, il medico, in qualità di primo operatore dell’équipe e l’infermiere di sala operatoria, erano stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose gravi. Si imputava loro una colpa per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle regole ministeriali raccomandate per prevenire la ritenzione delle garze, strumenti o materiali all’interno del sito chirurgico, causando a una paziente un ascesso retroperitoneale fistolizzato al colon. Il tutto per una garza laparotomica dimenticata nell’addome, a seguito di intervento di istero-annesiectomia radicale, derivando come aggravante, una malattia con prognosi superiore ai quaranta giorni.

Premesso che il reato (commesso il 21 febbraio 2012) è stato dichiarato estinto per prescrizione, la Cassazione affronta tuttavia il caso e chiarisce alcuni punti chiave della questione, circa la delimitazione dei campi di intervento del medico e dell’infermiere e delle rispettive mansioni.

La Suprema corte conclude la sua disamina rilevando come l’attenta lettura della Raccomandazione consenta di affermare che “…se il conteggio in entrata ed uscita delle garze e degli strumenti adoperati è materialmente affidato al personale infermieristico, tenuto a provvedervi secondo le modalità previste (a voce alta ed in due persone), tuttavia tutti gli operatori coinvolti nell’atto chirurgico debbono assicurare l’adempimento degli oneri di controllo, al fine di scongiurare l’evento avverso”.

Non basta il risultato pari: il chirurgo deve effettuare la verifica finale sul sito chirurgico. La responsabilità di questo accertamento, al quale deve tendere l’operato di tutti gli operatori sanitari coinvolti, compete da ultimo al capo che guida l’equipe “…il quale è tenuto, in forza della sua posizione di garanzia verso il paziente, a verificare direttamente, non potendo far affidamento solo sull’operato dei collaboratori”.

Quindi non può essere sollevato dalle proprie responsabilità il ricorrente che si giustificava con la firma della scheda infermieristica procedendo a richiudere il taglio solo dopo aver chiesto e ottenuto l’ok del capo infermiere. Come sottolineato dal ricorrente, non è facile “ictu oculi” verificare la presenza di una garza residua che, per errore di calcolo, non risultava “derelitta” nel corpo del paziente.

E’ vero che la garza imbibita di sangue può ben mimetizzarsi tra i tessuti e gli organi. Il chirurgo, però, avrebbe dovuto procedere alla revisione finale per scongiurare qualsiasi errore nella conta delle garze, non di sua competenza e che solo apparentemente dava il corretto risultato di parità, tra quelle in entrata e quelle in uscita. La Cassazione sancisce che tale scrupolo – vero e proprio dovere di diligenza – va sempre praticato, in quanto l’errore nel conteggio può collocarsi a monte o in qualsiasi fase operativa o preparatoria all’intervento.

In buona sostanza, l’obbligo di diligenza impone il continuo monitoraggio del campo operatorio!

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, 4a sez. Penale, sentenza n. 392/ 2022 (in PDF allegato)
Raccomandazione n°2 – Raccomandazione per prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgico https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=585
Manuale di formazione per il governo clinico: la sicurezza dei pazienti e degli operatori (in PDF allegato) https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_585_allegato.pdf
Danno iatrogeno “in itinere” https://newmicro.altervista.org/?p=8932
La colpa è una somma di elementi https://newmicro.altervista.org/?p=8656
Responsabilità di più medici: la tempistica https://newmicro.altervista.org/?p=8270
Il nesso di causalità https://newmicro.altervista.org/?p=6120
Cassazione: colpa lieve & irresponsabile https://newmicro.altervista.org/?p=5686
Colpa Grave, colpa lieve https://newmicro.altervista.org/?p=5505
Il ritardo è colpevole https://newmicro.altervista.org/?p=5451
Quando scatta la colpa medica https://newmicro.altervista.org/?p=4017

 Corte di Cassazione, 4a sez. Penale, sentenza n. 392/ 2022 (PDF)

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 Manuale di formazione per il governo clinico: la sicurezza dei pazienti e degli operatori (PDF)

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Francesco Bondanini

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