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Consenso informato “manoscritto”

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Consenso informato “manoscritto”
(Last Updated On: 30 gennaio 2020)

La Cassazione chiarisce cosa si aspetta da un consenso informato

Sull’importanza del Consenso informato credo non ci siano dubbi: è uno dei cardini del rapporto medico-paziente, con buona pace di tutto ciò che ruota attorno a tale mondo. Molti dubbi si generano invece su come deve essere la formalizzazione di tale Consenso, fatta salva l’obbligatorietà della forma scritta (Atto Pubblico). Per questo la Cassazione in alcune sentenze (che sintetizziamo di seguito) ha approfondito il tema in alcune sue parti.

Nella Sentenza n. 8756/19 (Omesso consenso informato) ribadisce che la correttezza o meno del trattamento non assume alcun rilievo, ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente, ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell’ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione, non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni.

Il trattamento, eseguito senza previa prestazione di un valido consenso, avviene in violazione a) dell’art. 32, 2° comma, Cost. (in base al quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge), b) dell’art. 13 Cost. (che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), c) dell’art. 33 della L. n. 833/1978 (che esclude la possibilità d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono í presupposti dello stato di necessità; ex art. 54 cod. pen.).

Nella Sentenza n.  23328/2019 (autodeterminazione e consenso informato) si stabilisce che il consenso informato non vale se il paziente non è stato adeguatamente informato e, in caso contrario, è ragionevole ritenere che avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti. Inoltre il paziente ha in questo caso subito un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, rilevabile quando, a causa del deficit informativo, abbia subito un pregiudizio patrimoniale oppure non patrimoniale (e di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.

Il Fatto. Una paziente ha chiesto i danni patrimoniali ad un medico dichiarando di essere stata convinta dal sanitario ad operarsi, nonostante un quadro clinico non preoccupante, (emorroidi di secondo grado), prospettando un intervento non impegnativo.

Secondo la Cassazione si sbaglia quando si ritiene di poter estendere il consenso, espresso per iscritto, anche alle operazioni successive alla prima. Il consenso può ritenersi informato solo se il chirurgo fornisce al paziente tutti i dettagli sui risultati conseguibili, ma anche sulle possibili conseguenze negative dell’intervento.

Se il malato poi torna sotto i ferri per riparare all’esito infausto della precedente operazione, non deve dimostrare che se fosse stato adeguatamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi al secondo intervento, rivelatosi non risolutivo. Quando l’operazione è riparatoria, le comunicazioni devono essere ancora più specifiche: il malato va messo al corrente della patologia determinata dagli interventi precedenti e delle reali prospettive di superare le criticità, mentre, in questo caso, i sanitari hanno fornito invece indicazioni soltanto generiche.

Per la Cassazione non è veramente informato il consenso del paziente all’operazione, quando risulta prestato con la firma su un modulo prestampato. Questo perché l’attività medica e chirurgica impongono una spiegazione su natura, portata e rischi dell’intervento previsto, che non può essere garantita dalla sottoscrizione di un format del tutto generico.

Sottolinea di volere “dar seguito all’orientamento ormai consolidato (introdotto ed espressamente confermato dalla Cassazione al n.11950/2013), che ha riconosciuto l’autonoma rilevanza, ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria, della mancata prestazione del consenso da parte del paziente e che ha espressamente ritenuto, che la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni:

- 1) alla salute, sussistente, quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
- 2) da lesione del diritto all’autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio patrimoniale oppure non patrimoniale (in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute“.

In sintesi “…il paziente ha la legittima pretesa di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell’intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza, atteso che la nostra Costituzione sancisce il rispetto della persona umana, in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua essenza psicofisica, in considerazione del fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive”.

Nella Sentenza n. 32124/2019 la corte ha evidenziato che “proprio le aggiunte manoscritte, puntualmente riferite alla situazione della paziente, rendono irrilevanti ai fini del giudizio di adeguatezza del consenso gli ulteriori rilievi sul contenuto del modulo formulati dagli attori nell’atto introduttivo del giudizio”. Al riguardo ha ulteriormente osservato: “è ben vero che, secondo l’insegnamento della Suprema Corte non è ammissibile un consenso presunto, tacito o per facta concludentia, tuttavia, come pure ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, è ben possibile una prova mediante indizi del consenso prestato quando realmente, in un certo momento temporalmente definito, c’è stata effettiva richiesta ed effettiva percezione del consenso”.

Sono Sentenze davvero illuminanti su cosa ci si deve aspettare dal medico e dal Consenso informato.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione Terza Sezione Civile – Sentenza n. 8756/19 – Omesso consenso informato (in PDF allegato)
Corte di Cassazione Terza Sezione Civile – Sentenza n. 23328/2019 – Autodeterminazione e consenso informato (in PDF allegato)
Corte di Cassazione Terza Sezione Civile – Sentenza n. 32124/2019 – Consenso informato manoscritto (in PDF allegato)
Consenso informato in più http://newmicro.altervista.org/?p=6828
Consenso informato o risarcimento http://newmicro.altervista.org/?p=5835
Consenso informato “Garantito” http://newmicro.altervista.org/?p=5655
Colpa Grave, colpa lieve http://newmicro.altervista.org/?p=5505
Cassazione: conta anche la situazione del paziente http://newmicro.altervista.org/?p=5349
C’è chi dice di no (Cassazione) http://newmicro.altervista.org/?p=5202
Medici “salvi” se la paziente non si cura http://newmicro.altervista.org/?p=4749
Consenso informato “salvavita” http://newmicro.altervista.org/?p=4168
Quando scatta la colpa medica http://newmicro.altervista.org/?p=4017
Se il consenso è poco chiaro http://newmicro.altervista.org/?p=3938

 Corte di Cassazione Terza Sezione Civile – Sentenza n. 8756/19 – Omesso consenso informato (PDF)

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  Corte di Cassazione Terza Sezione Civile – Sentenza n. 23328/2019 – Autodeterminazione e consenso informato (PDF)

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 Corte di Cassazione Terza Sezione Civile – Sentenza n. 32124/2019 – Consenso informato manoscritto (PDF)

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Francesco Bondanini

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