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Informare in modo corretto il paziente è sempre fondamentale

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Informare in modo corretto il paziente è sempre fondamentale
(Last Updated On: 11 agosto 2018)

Loribadisce la Corte di Cassazione a prescindere dall’esito delle cure. E sceglie una modalità di comunicazione “particolare”, l’ordinanza (Sezione terza civile, ordinanza n. 15749/2018). La Corte affronta il caso di violazione del dovere di informazione, analizzando i danni che il medico può essere chiamato a risarcire.

Nel caso, il ricorso degli eredi del paziente cardiopatico deceduto, (in conseguenza dell’esecuzione di un test da sforzo), nonostante l’intervento sia stato eseguito “a regola d’arte”, è stato respinto perché la richiesta di risarcimento per “danno alla salute” è legata, appunto, alla corretta esecuzione secondo linee guida. Ma la Cassazione ne approfitta per fare una disamina dei casi in cui, se denunciata, l’omessa informazione può essere comunque motivo di risarcimento.  

Un intervento medico-chirurgico eseguito in modo impeccabile, dal punto di vista tecnico, ma che non abbia avuto il risultato atteso, può diventare motivo di responsabilità per il medico, se il paziente non è stato sufficientemente informato degli eventuali, possibili effetti imprevedibili e negativi dell’intervento e dimostra che, se lo avesse saputo, non lo avrebbe accettato.

In questo caso, secondo la Cassazione, il medico deve risarcire il danno alla salute, ma il paziente deve fare esplicito riferimento alla mancata informazione e non limitarsi alla richiesta di risarcimento per “danno alla salute”. Su queste basi la Corte ha respinto il ricorso degli eredi del paziente (deceduto), ma colto l’occasione per una disamina delle conseguenze dell’omessa informazione (se denunciata).

La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni:

1 – un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente (su cui grava il relativo onere probatorio), se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
2 – un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione,  se a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (nell’ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.

Spiega la Cassazione che a una corretta e compiuta informazione contribuiscono diverse situazioni. Tra queste il diritto, per il paziente, di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico e la facoltà di acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanitari, con la facoltà di scelta di rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura, che offrano maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali), del risultato sperato, eventualmente anche in relazione alle conseguenze post-operatorie.

Viene garantito il diritto di rifiutare l’intervento o la terapia (e/o di decidere di interromperla consapevolmente), con la facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell’intervento, specie se risultino, sul piano post-operatorio e riabilitativo, particolarmente gravose e foriere di sofferenze prevedibili (per il medico), quanto inaspettate (per il paziente) a causa dell’omessa informazione.

L’omessa/insufficiente informazione correlata ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (a causa della condotta colposa del medico), a cui il paziente avesse scelto di non sottoporsi, implica il risarcimento, esteso anche al danno da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente. Nel caso del paziente che avesse scelto di sottoporsi all’intervento, il risarcimento verrebbe limitato al solo danno alla salute, nella sua duplice componente, morale e relazionale.

Per la Cassazione non è in discussione l’orientamento, ormai consolidato, che ha riconosciuto “l’autonoma rilevanza, ai fini di una eventuale responsabilità risarcitoria, della mancata prestazione del consenso da parte del paziente”.

E’ bene ricordare una situazione specifica (particolarmente importante) per gli esami con risultanza di sieropositività non solo all’HIV, ma “estesa” anche ad altri patogeni (HCV): sempre la Cassazione Civile, sezione terza (Sentenza n. 11994/17). In una situazione in cui il sanitario (e la struttura sanitaria, nell’ambito del rapporto curativo), aveva  acquisito dati personali sullo stato di salute di un paziente (esame i laboratorio), il cui trattamento risultava indispensabile per la tutela dell’incolumità e della salute dei terzi (o della collettività), si doveva non solo ritenere autorizzato a rivelare i dati ad essi (senza necessità di intervento del Garante), ma obbligato a farlo.

La conseguenza che un comportamento omissivo, dal quale fosse conseguita, in ragione della mancata conoscenza dei dati stessi, una lesione dell’integrità o della salute dei terzi o della collettività, risulta idoneo a cagionare danno ingiusto agli effetti dell’art. 2043 c.c..

Informare in modo corretto il paziente è sempre fondamentale.

BIBLIOWEB:

Cassazione Civile Sezione terza, Ordinanza n. 15749/2018 (PDF allegato)
Cassazione Civile Sezione terza Sentenza n. 11994/17 (PDF allegato)
Il medico interprete e l’obbligo informativo   http://newmicro.altervista.org/?p=4108
DAT & Consenso Informato http://newmicro.altervista.org/?p=3801

 Cassazione Civile – Sezione terza, Ordinanza n. 15749/2018  (PDF)

Un Click per Leggere

 Cassazione Civile – Sezione terza – Sentenza n. 11994/2017  (PDF)

Un Click per Leggere

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Giuseppe Catanoso

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