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Etichette alimentari: un QUID in più

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Etichette alimentari: un QUID in più
(Last Updated On: 29 gennaio 2018)

Nuove direttive dalla UE per sostanze allergizzanti e quantità ingredienti

Leallergie, anche quelle alimentari, sono in costante crescita: per chi sviluppa questo gruppo di malattie, la compliance con l’ambiente diventa spesso un problema. Per chi è allergico agli alimenti finalmente una buona notizia: due Comunicazioni europee, di particolare interesse, anche per gli operatori del settore (e per gli organi di vigilanza) ed approvate da EFSA. Hanno evidenti ripercussioni sulla Salute dei cittadini.

Il ministero della Salute ha recentemente pubblicato sul suo sito le due comunicazioni della Commissione UE. Definiscono nuove disposizioni sulle etichette alimentari. La prima (13 luglio 2017) riguarda in particolare gli allergeni che possono provocare reazioni, mentre la seconda (21 novembre 2017) fornisce orientamenti per le imprese e le autorità nazionali sull’applicazione del principio della dichiarazione della QUantità degli IngreDienti (QUID, indicazione quantitativa degli alimenti).

Il QUID non è richiesto per gli «alimenti non preimballati» (imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, alimenti in vendita “sfusi” – senza preimballaggio  o preimballati per la vendita diretta), a meno che gli Stati membri abbiano adottato disposizioni nazionali che ne richiedano l’indicazione. Vi sono casi particolari di alimenti preimballati per i quali non è obbligatorio il QUID (vedi allegato VIII del regolamento).

Il QUID è un’indicazione obbligatoria e deve figurare sull’etichetta, in conformità con le disposizioni sulla “Presentazione delle indicazioni obbligatorie”. Nel caso delle categorie di ingredienti che non possono rientrare in questa, il QUID deve essere indicato nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto. Gli Stati membri restano competenti anche nell’adottare disposizioni nazionali sui mezzi con i quali le informazioni sugli allergeni, devono essere rese disponibili (su questi alimenti).

Il QUID si riferisce a sostanze che figurano nell’elenco degli ingredienti. Il regolamento richiede l’indicazione del QUID anche quando il consumatore generalmente associa un ingrediente, o una categoria di ingredienti, alla denominazione dell’alimento. Per esempio, gli ingredienti identificati con termini come “latte”, “uova”, “pollo”, “banane” devono essere quantificati nella forma cruda/intera. I termini utilizzati non indicano che abbiano subito un trattamento e sottintendono quindi l’utilizzo dell’alimento crudo/intero. Per gli ingredienti identificati con denominazioni che ne specificano l’uso in una forma diversa da quella cruda/intera, (ad es. “latte in polvere”, “pollo arrosto”, “frutta candita”), gli stessi devono essere quantificati nella modalità finale di consumo.

I nuovi requisiti, in materia di etichettatura degli allergeni (trattati nella prima), prevedono che gli ingredienti prodotti da cereali contenenti glutine (ad esempio), devono essere dichiarati con una denominazione che contenga un riferimento chiaro al tipo specifico di cereale (grano, segale, orzo, avena). In alternativa, l’indicazione potrà essere corredata della parola «glutine», aggiunta su base volontaria.

La seconda Comunicazione ha come obiettivo fornire orientamenti per le imprese e le autorità nazionali, sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID). L’obbligo di indicare il QUID non si applica agli alimenti che comprendono un solo ingrediente, poiché la quantità dell’unico ingrediente corrisponderà in ogni caso al 100 %.

Per consentire ai consumatori una scelta consapevole, sono ammesse tutte le tecniche di comunicazione per quanto riguarda le informazioni sugli allergeni sia classiche (es. etichetta, comunicazione verbale) sia con altri materiali di accompagnamento, compresi gli strumenti multimediali.  Le informazioni sugli allergeni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili ed essere fornite in forma scritta. Non è consentito quindi garantire informazioni sugli allergeni soltanto su richiesta del consumatore.

Per gli alimenti per i quali non è richiesto l’elenco degli ingredienti (ad esempio il vino) o che vengono utilizzati come ingredienti nella fabbricazione / preparazione di un altro alimento (per il quale è fornito l’elenco degli ingredienti), è necessario evidenziare gli allergeni presenti in quest’ultimo, per distinguerli dagli altri ingredienti elencati. Se il nome dell’alimento in un prodotto fa esplicitamente riferimento ad una sostanza dell’allegato II, ma il prodotto contiene anche altre sostanze dello stesso allegato II, questi allergeni devono essere tutti indicati, perché i consumatori possano compiere scelte alimentari a tutela della loro sicurezza.

Per concludere (come recitava una vecchia pubblicità : “occhio all’etichetta”), davvero c’è un QUID in più!

QuidperTesto

BIBLIOWEB:

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13.12.2017 – Comunicazione della Commissione, del 13 luglio 2017, riguardante la fornitura di informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze figuranti nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (2017/C 428/01) (in PDF allegato)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21.11.2017 – Comunicazione della Commissione sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID) 2017/C 393/05 (in PDF allegato)
Dimmi cosa mangi e da dove viene http://newmicro.altervista.org/?p=3436
Dichiarazione Nutrizionale & Coloranti Alimentari EFSA  http://newmicro.altervista.org/?p=1883
La Sicurezza Alimentare  http://newmicro.altervista.org/?p=3102
Guida per evitare (e riconoscere) le Intossicazioni Alimentari  http://newmicro.altervista.org/?p=1795
Interpretare le etichette degli alimenti: il decalogo http://amicimedlab.altervista.org/?p=5804

 Comunicazioni della Commissione Europea su Etichettatura Alimenti (QUID) 2017 (in formato PDF)

Un Click per Leggere

 

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Sergio Galmarini

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