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Specialista ma non troppo

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Specialista ma non troppo
(Last Updated On: 9 maggio 2018)

Lo specialista non deve limitarsi al controllo del paziente secondo la sua specialità

ILmedico prima è medico e poi specialista: così potremmo esplicitare sinteticamente gli obblighi palesati, dalla Corte di Cassazione Penale, con la recente sentenza n. 15178. Sempre secondo la Cassazione, la limitazione della responsabilità va ricercata solo nel caso in cui il medico abbia agito secondo la best-practice, senza che ci sia stato alcun errore diagnostico per negligenza o imprudenza.

Nella pratica un medico non può limitarsi a curare il/la paziente in base alla sua specializzazione: se da questa non risultano danni evidenti dello stato di salute dell’assistito, deve proseguire gli accertamenti, dimostrando una flessibilità che lo porti a considerare patologie non del proprio campo,  anche sottoponendo il/la paziente ad ulteriori e diversi accertamenti. In poche parole, la diagnosi differenziale deve tener conto delle probabilità più frequentemente in causa, oltre che della specialità di appartenenza del medico.

Veniamo al caso trattato nella sentenza: è quello di una donna che si era rivolta ad un famoso neurologo per continui svenimenti. Il professionista, rimanendo nel campo della neurologia, aveva prescritto alla paziente un accertamento (‘Tilt test’) e se questo fosse andato bene, la paziente poteva considerarsi ‘sana come un pesce’. Così non è stato perché l’esame aveva dato esito negativo, ma l’assistita continuava ad avere svenimenti e la vicenda si era conclusa con il decesso della donna, per problemi cardiaci. I giudici di merito (in primo grado) avevano inoltre rilevato che l’esame condotto in una struttura diversa, non avesse alcuna rilevanza: la paziente non aveva eseguito l’esame prescritto nella struttura individuata dallo specialista, ma in un’altra.

L’errore commesso dal medico è stato quello di non aver pensato ad un’origine cardiaca degli svenimenti e, conseguentemente, di non aver sottoposto la paziente (ad esempio) ad un esame elettrocardiografico.

La Cassazione ha escluso la colpa lieve (secondo la legge Balduzzi, 189/2012 – invocata dalla difesa dello specialista) perché non applicabile, nei casi in cui sia presente una violazione del dovere di diligenza.

Secondo la sentenza, nell’ambito delle previsioni colpose ove più persone risultino responsabili di un evento, ciascuna ne risponde per intero. Il  principio  della equivalenza delle cause vige  in tema di rapporto di causalità, avendo il legislatore adottato (art.41, cod. pen.) la teoria della par condicio. Pertanto, qualunque comportamento riferibile ad un soggetto agente, che si ponga come antecedente nel verificarsi di quella serie di accadimenti che conducono all’evento, è causa dello stesso”.

 “Quanto alla possibilità di una valutazione comparativa  (in termini percentuali) della responsabilità dell’imputato, l’aspetto viene considerato quando vi è un concorso di colpa, anche della persona offesa. Sul  tema del reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di verificare la rilevanza della sua condotta sull’efficienza causale del comportamento dell’imputato, per assicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena (art. 133, primo comma, n. 3 cod. pen.), dovendosi escludere, in via generale, l’esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell’evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche”.

Poiché nel caso in esame non si ravvisava alcun aspetto afferente a fatto colposo della parte civile, il giudice “non era tenuto ad effettuare una previsione percentualistica dei diversi fattori causali dell’evento”.

In sintesi la Cassazione ci ricorda che dobbiamo curare il/la paziente, non la malattia.

BIBLIOWEB:

Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale, sentenza n. 15178 2018 (allegata in PDF)
Quando scatta la colpa medica http://newmicro.altervista.org/?p=4017
Condanna garantita se negligenza,Imperizia e linee guida ignorate http://newmicro.altervista.org/?p=2996

 Corte di Cassazione Penale – Sentenza n. 15178/2018 (PDF)

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Giuseppe Catanoso

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