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Truffa all’intramoenia

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Truffa all’intramoenia
(Last Updated On: 31 agosto 2023)

Truffa per il medico in intra moenia che visita in studi privati

Per il medico che visita in studi privati, autorizzato all’attività intra moenia dalla propria struttura sanitaria e che quindi percepisce l’indennità di esclusività, si configura il reato di truffa. E’ quanto si ricava dalla sentenza n. 19129/2023 della Corte di Cassazione. seconda sezione penale.

La vicenda: il sanitario veniva condannato in appello per il reato di truffa aggravata, per aver effettuato prestazioni mediche a pagamento presso l’ospedale in ambulatori privati, nonostante, quale dirigente medico dello stesso ospedale, avesse un rapporto di esclusiva percependo così la relativa indennità. Il medico adiva quindi alla Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale (art. 640, secondo comma, c. p.), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità.

Per l’imputato il giudice d’appello aveva omesso di valutare, o non aveva ben considerato, i documenti dimostrativi della insussistenza del reato di truffa, il primo dei quali costituito dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività professionale extra moenia presso le strutture indicate nel capo d’imputazione, rilasciata all’imputato dal direttore sanitario di presidio.

Altro documento agli atti era quello avente ad oggetto la restituzione delle fatture non utilizzate, relative all’attività extra moenia, dimostrativa della conoscenza da parte della direzione sanitaria che i medici ivi indicati, fra cui l’imputato, esercitavano detta attività professionale con bollettari forniti dall’amministrazione. Infine, dal verbale di accertamenti eseguiti presso la direzione amministrativa dell’ospedale dai Carabinieri del N.A.S., risultava che l’imputato aveva sempre versato le somme derivanti dall’attività professionale extra moenia, non essendovi quindi stato alcun indebito arricchimento, con relativo danno per la pubblica amministrazione

Per la Cassazione però, il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e manifestamente infondati. La Corte, a fronte degli elementi prodotti, ha affermato, “con motivazione logica e incensurabile, che quella evocata dalla difesa, rilasciata dal direttore sanitario senza alcuna delega del direttore generale, non era una efficace autorizzazione (“visto si autorizza”), tant’è che, prima del 2011, il medico era stato autorizzato a svolgere attività libero professionale ma solo intra moenia e per visite domiciliari, con provvedimento del direttore generale“.

Come osservato dal Procuratore generale, “il pagamento della indennità mensile per le prestazioni (teoricamente) effettuate in regime di esclusività conforta ulteriormente la convinzione che non fosse a conoscenza del rilascio di una rituale autorizzazione che avrebbe automaticamente comportato una decurtazione stipendiale“. Per cui, nella sentenza impugnata, non è ravvisabile alcuna violazione di legge né sussistono i denunciati vizi della motivazione. Il ricorso è dunque inammissibile.

In sostanza, al medico viene richiesto di formalizzare la propria attività valutando le diverse caratteristiche legate al proprio lavoro, tenendo conto delle possibili incompatibilità e della diversa provenienza delle fonti di guadagno. Leggere attentamente le voci che portano alla formazione dello stipendio percepito è quindi un compito indispensabile, ma spesso si tralasciano quelli che vengono considerati “problemi burocratici” come questo, non rendendoci conto che è un rischio che può sfociare in un reato, anche penale, come nel caso in questione.

Un minimo di preparazione su quelli che consideriamo “aspetti burocratici” è quindi indispensabile  e da considerare a pieno titolo come attività sanitaria, di cui possiamo essere chiamati a rispondere: è indispensabile fornire versioni che coincidano con le applicazioni della legge e non con le proprie convinzioni che, come in questo caso, si possono rivelare fallaci.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione Seconda Sez. Penale Sentenza n.19129-2023 (in allegato PDF)
Per condannare vanno indicate le norme violate https://newmicro.altervista.org/?p=10196
Cooperazione colposa https://newmicro.altervista.org/?p=10024
Consulenze e Nesso di causalità https://newmicro.altervista.org/?p=8888
La colpa è una somma di elementi https://newmicro.altervista.org/?p=8656
Il Danno è complessivo https://newmicro.altervista.org/?p=8557
Responsabilità medica della struttura sanitaria https://newmicro.altervista.org/?p=8106
Corretta qualificazione della condotta https://newmicro.altervista.org/?p=7502
Il vademecum della Cassazione https://newmicro.altervista.org/?p=6312
Cassazione: colpa lieve & irresponsabile https://newmicro.altervista.org/?p=5686
Cassazione: colpa grave e colpa lieve https://newmicro.altervista.org/?p=5505
Il ritardo è colpevole https://newmicro.altervista.org/?p=5451

 Corte di Cassazione Seconda Sez. Penale Sentenza n.19129-2023 (PDF)

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Francesco Bondanini

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