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La colpa è una somma di elementi

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La colpa è una somma di elementi
(Last Updated On: 30 agosto 2021)

Laresponsabilità medica non è limitata a risvolti di carattere civile, ma può comportare conseguenze anche sul piano penale. La disciplina della responsabilità penale del medico è stata sottoposta negli ultimi anni a due importanti interventi di modifica: dapprima ad opera della legge n. 189/2012 (nota come legge “Balduzzi”), successivamente ad opera della legge n. 24/2017 (conosciuta come legge “Gelli”), che ha completamente innovato i confini di rilevanza penale del comportamento dei sanitari.

E’ proprio all’articolo 590-sexies del codice penale, introdotto con quest’ultima, che occorre guardare per individuare i casi in cui sia possibile addebitare, al medico, una responsabilità colposa per omicidio o lesioni personali del paziente, cagionati nell’esercizio della professione. La responsabilità è tuttavia esclusa per imperizia, nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali.

L’introduzione nel codice penale dell’articolo 590-sexies, rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario“, dopo aver sancito che in generale se i fatti previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste, specifica che “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto“.

Analizzando la norma, si rileva che viene eliminato ogni riferimento al grado di colpa, con soppressione di qualsiasi riferimento alla colpa lieve, al rinvio generico all’imperizia del sanitario e al rispetto delle linee guida previste dalla legge o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali. Infatti la responsabilità penale del medico è quella forma di responsabilità che può derivare a tale professionista o ad altri sanitari, in connessione con lo svolgimento della propria prestazione professionale, nel caso in cui al ricorrere di precisi requisiti, da un suo determinato comportamento (attuato mediante errore ed omissione), derivino lesioni di una certa gravità o addirittura il decesso del paziente.

Con la sentenza numero 18347/2021, la Cassazione fa il punto sugli elementi da tenere in considerazione nella valutazione del grado della colpa dell’esercente una professione sanitaria, soffermandosi nuovamente sulla questione della colpa medica, riepilogando, in particolare, quali sono i vari aspetti da valutare nella determinazione del grado della colpa. Essa, quindi, risulta essere un concetto non unitario ma frutto della somma di vari elementi.

Più precisamente, nel determinare la misura del “rimprovero” addebitabile al sanitario, occorre considerare:

- le specifiche condizioni del soggetto agente;
- il suo grado di specializzazione;
- la situazione ambientale in cui il professionista si è trovato ad operare;
- l’accuratezza nell’effettuazione del gesto medico;
- le eventuali ragioni d’urgenza;
- l’oscurità del quadro patologico;
- la difficoltà di cogliere le informazioni cliniche e di legarle;
- l’atipicità o la novità della situazione affrontata.

I vari fattori, anche se di segno contrario, devono essere poi bilanciati per giungere a una valutazione conclusiva, sul grado della colpa. Oltre a tali indicazioni di carattere generale, la Corte di Cassazione ha fornito anche dei parametri più specifici per quanto riguarda la colpa grave.

In particolare questa, con riferimento all’esercente una professione sanitaria, si configura “…solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento“. Insomma, il gesto tecnico deve risultare “marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente“.

Aggiunge a questo punto la Corte che “quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, equivoca o segnata dall’impellenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione a considerare l’addebito lieve nei confronti del professionista che, pur essendosi uniformato ad una accreditata direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa evoluzione della patologia“.

La Suprema Corte ha affermato che al fine di stabilire la responsabilità dell’esercente una professione sanitaria, per l’evento lesivo causato nel praticare l’attività, occorre verificare, in primo luogo, se il caso concreto sia regolato da linee-guida (LG) o in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali, quindi, specificare la natura della colpa (generica o specifica; per imperizia, negligenza o imprudenza), se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata dalle pertinenti LG o buone pratiche clinico-assistenziali e quale sia stato il grado della colpa.

Il giudizio concernente la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie impone al giudice, non solo una compiuta disamina della rilevanza penale della condotta colposa ascrivibile al sanitario, alla luce dei parametri di valutazione derivate dalle LG e dalle buone pratiche clinico-assistenziali, ma ancor prima, un’indagine che tenga conto dei medesimi parametri, quando si accerti quello che sarebbe stato il comportamento alternativo corretto, che ci si doveva attendere dal professionista, in funzione dell’analisi controfattuale della riferibilità causale alla sua condotta dell’evento lesivo.

Quindi, oltre ai vari aspetti da valutare, si può parlare di colpa grave solo quando si sia in presenza di una “deviazione ragguardevole” rispetto all’agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, IV Penale, sentenza numero 18347/2021 (in PDF)
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 Corte di Cassazione, IV Penale, sentenza numero 18347/2021 (PDF)

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Francesco Bondanini

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