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Quando scatta la colpa medica

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Quando scatta la colpa medica
(Last Updated On: 18 marzo 2018)

Le sezioni unite interpretano la Gelli e la Balduzzi

Due recenti sentenze erano arrivate a conclusioni opposte sul tema della colpa medica, a seguito di una diversa interpretazione della nuova legge Gelli e del vecchio decreto Balduzzi. La IV sezione penale ha sollevato il caso e le sezioni unite della Cassazione, chiariscono come interpretare legge Gelli e decreto Balduzzi. “Quale sia, in tema di responsabilità colposa dell’ esercente la professione sanitaria per morte o lesioni, l’ambito applicativo della previsione di “non punibilità” prevista dall’art. 590-sexies cod. pen., introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24“. Questo il quadro sul quale le sezioni riunite sono state chiamate a dirimere i dubbi interpretativi, soprattutto a seguito delle due recenti sentenze sulla colpa medica, giunte a conclusioni contrastanti tra loro.

All’origine del contrasto giurisprudenziale vi è la promulgazione della legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come “legge Gelli-Bianco”, entrata in vigore il 10 aprile 2017. Questa ha disposto, all’art.  6, nel primo comma, la formulazione dell’art. 590-sexies del codice penale, contenente la nuova disciplina speciale sulla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario e, nel secondo comma, la contestuale abrogazione della previgente disciplina extra-codice della materia (comma 1 dell’art. 3, d.l. 13 settembre 2012, n. 158), decreto convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e conosciuto come “decreto Balduzzi”.

L’art. 3 del d.l. Balduzzi normava i limiti della responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria (a fronte di un panorama giurisprudenziale divenuto sempre più severo, nella delineazione della colpa medica punibile), salvo il mantenimento di una certa apertura all’utilizzo della regola di esperienza, ricavabile dall’art. 2236 codice civile, per la stessa individuabilità della imperizia, nei casi in cui venissero considerati  problemi di specifica difficoltà di carattere tecnico-scientifico. Proprio l’art. 3 era stato pensato per sancire la esclusione della responsabilità per colpa lieve, quando il professionista, nello svolgimento delle proprie attività, non definite dalla idoneità dell’evento ad integrare specifiche figure di reato, né quanto alla afferibilità alla negligenza, imprudenza o imperizia, se il medico si  “attiene” a linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.

Per contro, l’art. 6 della legge Gelli-Bianco, nel contesto di una causa di non punibilità sulla responsabilità colposa per morte o lesioni personali, da parte degli esercenti la professione sanitaria,  ha introdotto come specificazione ai precetti penali generali, in tema di lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.) o omicidio colposo (art. 589), con espressa limitazione agli eventi verificatisi a causa di “imperizia”, sul presupposto che siano state “rispettate” le raccomandazioni previste dalle linee-guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico—assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee-guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Una delle due sentenze, concernente il caso di un medico psichiatra, responsabile del piano riabilitativo redatto per un paziente e chiamato a rispondere, a titolo di colpa, dell’omicidio volontario da questi compiuto, con un mezzo contundente, nella occasione della convivenza con la futura vittima, posta unitamente all’imputato in una struttura residenziale a bassa soglia assistenziale. In questo caso, dopo che il medico era stato prosciolto dal Gip (ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen.), la Cassazione ha fatto oggetto di annullamento con rinvio,  per il necessario raffronto con le linee-guida del caso concreto, anche nella prospettiva della operatività del decreto Balduzzi, quale legge più favorevole.

Nella seconda il medico aveva effettuato un intervento di ptosi (lifting) del sopracciglio, con  una diminuzione permanente della sensibilità (lesione del  tratto di nervo in un punto della zona frontale destra). La condotta del sanitario, descritta dai giudici come gravemente imperita, non poteva godere della nuova causa di non punibilità perché nella motivazione della sentenza non si affrontava il tema dell’ individuazione di corrette linee-guida, omissione non più emendabile per il sopravvenire della causa di estinzione.

Le conclusioni sulla colpa. Frutto del lavoro certosino, che i giudici delle sezioni riunite, hanno messo nero su bianco nella loro sentenza. Essa chiarisce e finalmente che l’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica, in quattro fattispecie:

a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia, quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di LG o buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
d) se l’evento si è verificato per colpa “grave”, da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di LG o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate.

Quando e come applicare la legge più favorevole. Il tema concernente la individuazione della legge più favorevole, in dipendenza dai principi posti dall’art. 2, quarto comma, cod. pen. sulla successione delle leggi penali nel tempo, trova il proprio naturale sviluppo raffrontando il contenuto precettivo dell’art. 590-sexies codice penale, come individuato, con quello dell’art. 3, abrogato. Si enucleano soltanto i casi immediatamente apprezzabili.

Analogamente, agli effetti civili, l’applicazione dell’art. 3, comma 1, del decreto Balduzzi prevedeva un coordinamento con l’accertamento del giudice penale, nella cornice dell’art. 2043 cod. civ., ribadito dall’art. 7, comma 3, della legge Gelli-Bianco. La responsabilità civile anche per colpa lieve resta ferma (v. Sez. 3 civ., n. 4030 del 19/02/2013; Sez. 4 civ., ord. n. 8940 del 17/04/2014) indipendentemente dallo strumento tecnico con il quale il legislatore regoli la sottrazione del comportamento colpevole da imperizia lieve all’intervento del giudice penale.

BIBLIOWEB:

  • Lettera richiesta chiarimenti
  • Corte di Cassazione, IV Sezione penale Sentenza della n. 28187 del 20 aprile 2017
  • Corte di Cassazione, IV Sezione penale Sentenza della n. 50078 del 19 ottobre 2017
  • Corte di Cassazione, sezioni unite penali Sentenza della n. 8770 del 22 febbraio 2018

(allegati in PDF-FlipBook)

  Corte di Cassazione : Sentenze n. 28187, 50078 e 8770/2018 a sezioni unite (PDF-FlipBook)

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Giovanni Casiraghi

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