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Il vademecum dalla Cassazione

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Il vademecum dalla Cassazione
(Last Updated On: 16 agosto 2019)

La responsabilità medica si decide in base a quattro “leggi scientifiche

Come sanitari ci risulta spesso difficile capire “come ragionano (e condannano)” i giudici. La sentenza della quarta sezione penale, della Corte di Cassazione, sembra fatta apposta per spiegarci come vengono valutati i fatti, con quelle che si possono definire “leggi scientifiche”: per noi diventate un vero e proprio vademecum interpretativo.

La sentenza  26568/2019 ci chiarisce i criteri da prendere in considerazione, nella valutazione dei requisiti di colpevolezza, della responsabilità sanitaria:

- generalità del caso osservato;
- controllabilità della teoria scientifica in discussione;
- grado di conferma della teoria stessa;
- accettazione/riconoscimento nella comunità scientifica di quella teoria.

Questi principi sono alla base della determinazione della sussistenza o meno del nesso di causalità, tra l’operato del medico e quanto accaduto al paziente.  Considerando  questi principi, la Cassazione ha confermato l’assoluzione (in primo e secondo grado) di alcuni medici accusati di aver provocato la morte di una paziente.

Il fatto. Il ricorso era contro una sentenza assolutoria, per alcuni medici, dai reati previsti dagli articoli 40 (rapporto di casualità), 61 (circostanze aggravanti), 9 (delitto comune del cittadino all’estero) e 589 (omicidio colposo) del Codice Penale. Per i ricorrenti i medici andavano condannati perché, non sottoponendo la paziente ai necessari approfondimenti diagnostici (TAC e/o ecografia)  imposti dalla sintomatologia addominale e non intervenendo chirurgicamente in modo tempestivo, sarebbero responsabili della morte della paziente, per insufficienza multiorgano, quale quadro terminale di un infarto intestinale. Con l’aggravante di aver commesso il fatto con violazione dei doveri riferiti alla pubblica funzione esercitata.

La Sentenza. I quattro requisiti per identificare il danno, in base a leggi scientifiche, partono dalla generalità. Questa significa che i casi osservati non devono coincidere con la legge (il suo campo di applicazione), posto che “se un’asserzione non affermasse nulla di più di quanto venga affermato dalle sue prove, sarebbe assurdo adoperarla per spiegare o per predire qualcosa che non sia già contenuto nelle prove medesime“.

Per quante conferme una teoria possa avere avuto, essa non è mai certa, in quanto un controllo successivo può sempre smentirla. “Miliardi di conferme non rendono certa una teoria, mentre un solo fatto negativo, dal punto di vista logico, la falsifica”. Di qui il celebre criterio della falsificabilità elaborato nel pensiero epistemologico moderno, secondo cui un sistema teorico diventa/è scientifico, solo se può risultare in conflitto con certi dati dell’esperienza. E’ la caratteristica logica di essere falsificabili deduttivamente, che contraddistingue le teorie scientifiche.

La legge causale scientifica può considerarsi tale soltanto dopo essere stata sottoposta a ripetuti, superati tentativi di falsificazione e dopo avere avuto ripetute conferme. Da ciò l’alto grado di conferma che la contraddistingue e la ‘fiducia’ che non può non esserle riservata. La certezza che   esprime viene sottolineata dalle formule “alto grado di probabilità, alto grado di credibilità razionale, alto grado di conferma”, a sottolineare che non è un’acquisizione irreversibile, non è un valore assoluto, aggiungendo “…allo stato, è certezza e non probabilità”.

L’accettazione diffusa, in seno alla comunità scientifica, è il requisito che deve caratterizzare una legge scientifica validamente utilizzabile dal giudice: la rilevanza di questo requisito è tale da segnare il discrimine tra affermazione e negazione del nesso di causalità. Incertezza scientifica significa mancanza di accettazione, da parte della generalità della comunità scientifica, della validazione dì un’ipotesi. E da tale Incertezza non può che conseguire l’assoluzione dell’imputato, perché “…in questi casi non può ritenersi realizzata l’evidenza probatoria in ordine all’effettiva efficacia condizionante della condotta”.

Nello specifico, la Cassazione dà ragione alla Corte di Appello perché “…gli esiti del giudizio controfattuale appena evidenziati, sono oggettivamente lontani dalla certezza processuale che, se l’azione omessa (effettuazione di esame TAC o di ecografia) fosse stata effettuata, l’exitus non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con modalità meno gravose per la paziente, anche sotto il profilo di una minore sofferenza”.

Tanto più che lo stesso ricorrente indica percentuali di sopravvivenza pari al 67% (forme di ostruzione venosa) e al 58% (in quelle arteriose, dati contenuti nel ricorso). Con i coefficienti probabilistici evidenziati,  non si può sostenere che la prospettazione accusatoria si collocasse “nella prospettiva dell’ al di là di ogni ragionevole dubbio”. Soltanto qualora la ricostruzione fattuale (a fondamento della pronuncia giudiziale) consideri eventualità remote, “astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale quelle cose e dell’ordinarla razionalità umana”.

Nel caso in oggetto, l’evento morte, lungi dall’essere remoto, era più che concreto, essendo connotato da un coefficiente probabilistico senz’altro importante, nell’ottica del giudizio di probabilità logica. L’analisi delle caratteristiche del caso concreto (l’età avanzata della paziente, le sue condizioni generali, l’essere  reduce da un importante intervento chirurgico, la stabilizzazione del quadro clinico, l’aspeciflcità e la scarsa significatività della sintomatologia) ha portato, in sede controfattuale, a un decremento del coefficiente percentualistico inerente alle possibilità salvifiche del comportamento alternativo doveroso, ridottosi a  una misura ampiamente insufficìente a valicare la soglia “del ragionevole dubbio”.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, sezione IV Penale – Sentenza n. 26568/2019 (in PDF allegato)
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 Corte di Cassazione, sezione IV Penale – Sentenza n. 26568/2019 (PDF)

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Giovanni Casiraghi

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