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Legge contro la violenza sulle donne

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Legge contro la violenza sulle donne
(Last Updated On: 9 dicembre 2023)

Contrasto alla violenza sulle donne e domestica

C’èun fenomeno emergente che non può non destare sgomento. Parla di una frattura nei rapporti tra persone, con l’aumentare della violenza di cui i femminicidi rappresentano solo la punta dell’iceberg. La violenza contro le donne è un fenomeno diffuso, in aumento negli ultimi anni. Alcune società scientifiche si stanno attivamente occupando del tema Gender (SIP, SIPMeL), con specifici gruppi di studio.

I dati riportati da Istat e Ministero della Salute documentano accessi nei pronto soccorso cresciuti nel 2022 del 13%, rispetto all’anno precedente così come i ricoveri a seguito di aggressioni e violenze. Quando è indicato l’esecutore, viene utilizzato, in un caso su cinque, il codice riferito a “persona non specificata”. Nei restanti casi l’esecutore appartiene all’ambito familiare.

Nel 2022 sono stati 14.448 i casi con indicazione di violenza, un dato in crescita rispetto al 2021 (12.780 accessi in P.S.). Sempre nel 2022 si sono registrati 1.196 ricoveri ordinari di donne oggetto di violenza. Il DDL “Roccella”, ora legge n.168/2023, in vigore dal 9 dicembre 2023, rafforza le norme del Codice Rosso per la tutela delle vittime di violenza e quelle di prevenzione: ammonimento, braccialetto elettronico, distanza minima di avvicinamento e loro applicazione ai cd “reati spia“.

Ad accelerare l’iter di approvazione del ddl, ormai legge dello Stato, sono stati i tragici fatti di cronaca che hanno di recente interessato una giovanissima vittima della violenza di genere, Giulia Cecchetin. Maggioranza e opposizione si sono unite e sono state immediatamente concordi “in merito alla possibilità di trovare un terreno comune per far fare un passo avanti al Paese sulla prevenzione della violenza di genere“.

La strada imboccata dal legislatore nel 2019 è stata confermata dalla legge 24 novembre 2023, n. 168, recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, intervenendo, tra le altre cose, anche sull’art. 165, comma 5, c.p., stabilendo (come suggerito dalla dottrina) che la partecipazione ai programmi di recupero possa considerarsi realizzata soltanto quando abbiano dato esito positivo, con la conseguenza che, in caso contrario, il beneficio della sospensione condizionale dovrà essere revocato (art. 168, comma 1 n. 1, c.p.).

In aggiunta, si prevede che l’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) debba svolgere un’attività di controllo e verifica della partecipazione del condannato ai percorsi di recupero, a pena sospesa, comunicandone al Pubblico ministero l’esito. Infine, la nuova normativa ha parzialmente rimediato alla criticata genericità del disposto dell’art. 165 c.p., stabilendo che i programmi di recupero debbano essere frequentati con una «cadenza almeno bisettimanale», da parte degli autori di reato.

La legge si compone di diciannove articoli, volti sia a rafforzare la protezione delle vittime di violenza attraverso misure di prevenzione, cautelari e di anticipazione della soglia della tutela penale, sia ad assicurare la certezza dei tempi dei procedimenti, aventi ad oggetto reati di violenza di genere o domestica. Alcuni esempi:

articolo 2 – “Potenziamento delle misure di prevenzione”. Nell’apportare alcune modifiche alle leggi antimafia, estende l’applicabilità delle misure di prevenzione personali, attualmente applicabili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro famigliari e conviventi, anche a soggetti indiziati di reati che ricorrono nell’ambito della violenza di genere o domestica, intervenendo anche sulla misura della sorveglianza speciale;

articolo 3 – assicura priorità assoluta ai processi aventi ad oggetto reati (articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582), ove ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette in tale stato un fatto previsto dalla legge come delitto;

articolo 4 – la priorità deve essere garantita anche alla richiesta di misura cautelare personale in caso di reati di violenza di genere e domestica;

articolo 6 – disciplina le iniziative formative in materia di violenza contro le donne e domestica, prevedendo, in particolare, la predisposizione di apposite linee guida nazionali, volte a garantire un’adeguata formazione degli operatori che, a diverso titolo, entrano in contatto con le donne vittime di violenza;

articoli 7 e 8 – introducono diversi strumenti volti a garantire la celerità processuale per l’applicazione delle misure cautelari, oltre a prevedere un sistema di monitoraggio trimestrale, di raccolta dati, sul rispetto dei termini procedimentali, di cui al nuovo art. 362-bis c.p.p..

Alcune norme, tra cui quelle contenute agli artt. 9, 10, 11 e 15, si occupano della disciplina sanzionatoria e preventiva, prevedendo in particolare:

- l’innalzamento delle sanzioni penali applicabili alla violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare ed al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, estendendone l’applicazione anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile;
– l’arresto in flagranza, differito nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro famigliari e conviventi, nonché di atti persecutori;
– l’introduzione della misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti del soggetto gravemente indiziato di una serie di delitti di violenza, di genere e domestica;
– la modifica del regime di concessione della sospensione condizionale della pena, disponendo che “…non è sufficiente la mera partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, ai percorsi di recupero, ma occorre anche che tali percorsi siano superati con esito favorevole”;

articolo 12 – disciplina lo strumento del braccialetto elettronico, nel caso in cui il giudice ne abbia prescritto l’applicazione, congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari;

articolo 14 – estende le informazioni, dovute alle vittime di violenza domestica o di genere, a tutti i provvedimenti deliberati e inerenti all’autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, sia condannato o internato.

La politica accelera i tempi anche per l’introduzione di corsi antiviolenza nelle scuole, al fine di prevenire reati di genere e sensibilizzare le nuove generazioni. In questa direzione si muove il progetto “educare alle relazioni“, dedicato ai studenti: il Governo ne discute proprio in queste ore! Tra le diverse misure, contempla gruppi di discussione e di auto consapevolezza tra gli studenti delle superiori, con coinvolgimento di psicologi, ma anche di “influencer”, cantanti e personaggi amati dai ragazzi, in qualità di “ambassador”. Il progetto prevede inoltre la costituzione di un gruppo-classe, tenuto a riunirsi una volta alla settimana, che potrà coinvolgere anche avvocati, assistenti sociali e altri operatori attivi nel campo del contrasto alla violenza di genere.

Procedibilità. Va ricordato che, per il reato di maltrattamenti in famiglia, è prevista la procedibilità d’ufficio, essendo quindi ininfluente il consenso della persona offesa ai fini dell’accertamento dell’illecito. Per il reato di violenza sessuale monosoggettiva, la procedibilità d’ufficio scatta soltanto in presenza di determinate circostanze, previste dall’art. 609 septies, comma 4. Altrimenti è procedibile solo a querela di parte, con la particolarità che, una volta esposta, diviene IRREVOCABILE. Il fine è di evitare che potenziali condizionamenti familiari e sociali, cui potrebbe essere esposta la vittima, possano portare la parte offesa a ritirare la querela.

BIBLIOWEB:

Ministero della Salute, EMUR e SDO – 2017–2022 P.S. Dati Sanitari (PDF-FlipBook)

Un Click per Leggere

Sabbatini P.  Casiraghi G. – I dati e l’informativa di Genere – Atti 8° congresso Nazionale SIPMeL, 2023 (PDF-FlipBook)

Un Click per Leggere

Disegno di Legge del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità (Roccella), del Ministro dell’interno (Piantedosi) e del Ministro della giustizia (Nordio) 2023 (PDF)

Un Click per Leggere

Dossier XIX Legislatura – Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica – 20 novembre 2023 – Senato Camera Servizio Studi (PDF)

Un Click per Leggere

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Giovanni Casiraghi

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