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Malpratice, il grande caos

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Malpratice, il grande caos
(Last Updated On: 20 agosto 2014)

Dal 14 agosto i medici italiani sono tenuti all’obbligo assicurativo; ma non i medici pubblici, esclusi da un decreto, per i quali comunque rimane l’obbligo sulla colpa grave.

Queste diversificazioni tra categorie destano inevitabili perplessità.

A proposito di caos sulla malpractice.

Convinto che ci siano le condizioni per migliorare è Aldo Minucci, presidente di ANIA – l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici – che tra l’altro ha prodotto il volumetto “Malpratice il grande caos”che alleghiamo in formato PDF.

Nel migliore dei mondi possibili la soluzione ideale è un meccanismo che da un lato tuteli i cittadini in caso di evento dannoso, e dall’altro crei le condizioni per cui il professionista e la struttura sanitaria operino in un contesto di tranquillità.

I meccanismi per ridurre il rischio sono noti come il numero delle denunce e l’entità dei risarcimenti,il tutto funziona da stimolo per le compagnie assicuratrici, che hanno prezzi ragionevoli

Ad oggi le esigenze economiche degli assistiti sono incompatibili con quelle delle Assicurazioni,che attualmente sono alle prese con il danno non patrimoniale la cui valutazione in Italia è superiore a quella degli altri Paesi.

Le soluzioni esistono, ma non sono scelte facili: per le strutture sanitarie vuol dire aumentare la capacità preventiva avvalendosi di un risk manager e di procedure di risk management “distribuito”, per i politici intervenire sul piano giuridico-formale per ridurre il livello di responsabilità del settore, definire le tabelle valutative del rischio biologico per una valutazione medico-legale più formalizzata.

Risolvere questi problemi può rappresentare per la sanità pubblica un grande risparmio (con contemporanea riduzione della medicina difensiva).

Guida alla scelta della polizza più adeguata.

Le norme che regolano i contratti assicurativi derivano dal codice civile (artt. 1882-1932 cc).

L’impresa assicuratrice (nel contratto di assicurazione), risarcisce – nei limiti convenuti – la persona assicurata del danno subito per un sinistro, ovvero un evento sfavorevole non prevedibile la cui eventualità o probabilità che si verifichi in futuro costituisce il rischio oggetto dell’assicurazione (art. 1882 cc). a fronte del pagamento di un corrispettivo denominato premio.

La valutazione del rischio assicurato viene stabilita dall’assicuratore, prevalentemente sulla base delle dichiarazioni rese dall’assicurato. L’assicuratore, venuto a conoscenza di false dichiarazioni (non corrispondenti al vero per dolo o colpa grave) può recedere dal contratto e non risarcire il cliente in caso di sinistro (art. 1892 cc). L’assicuratore è tenuto a risarcire nei limiti e nei modi stabiliti dal contratto il danno subito dall’assicurato a seguito del sinistro (art.1905 cc).

Quando si verifica un sinistro, l’assicurato deve avvisare l’assicuratore del fatto entro un termine prestabilito (in genere tre giorni) ai sensi dell’art. 1913 cc e se possibile deve impegnarsi a limitare l’entità del danno conseguente ai sensi dell’art. 1914 cc.

Un cenno sulle tipologie di polizze assicurative

La polizza di Responsabilità Civile garantisce l’indennizzo delle somme che l’assicurato è tenuto a pagare per il risarcimento di un danno (somma di capitale, interessi e spese) di cui viene riconosciuto civilmente responsabile (art. 1218 cc.). Di solito la polizza di responsabilità civile copre i danni derivanti da colpa sia lieve che grave, salvo “patto contrario” (art. 1900 cc) espressamente menzionato per iscritto.

E’ dunque utile verificare che non ci siano nella polizza clausole che escludano la copertura assicurativa in caso di colpa grave.

Una polizza per il Rischio Legale consente al medico di scegliere liberamente quali legali e quale strategia giudiziale vuole assumere a sua difesa in un procedimento di responsabilità penale, con il sostegno economico garantito dall’impresa assicuratrice per le controversie inerenti l’esercizio dell’attività professionale, escluse le cause di diritto penale “doloso” in cui l’imputato venga riconosciuto colpevole nel giudizio definitivo. La responsabilità civile può escludere la scelta del contraente Va verificato nella polizza il contenuto delle clausole riguardanti il patto di gestione della lite    

La capacità lavorativa è un valore che può essere assicurato contro i rischi di infortunio e malattia Sono escluse da questo tipo di assicurazione le malattie professionali (DPR n.336/1994), le malattie conseguenti ad abuso di alcool e stupefacenti, le psicosi, i danni da pratiche sportive estreme, gli esiti di interventi chirurgici estetici non ricostruttivi e i danni derivanti da pratiche di medicina alternativa.

Le polizze sono generalmente decennali.

Il medico può assicurare il proprio patrimonio professionale e domestico (immobili, attrezzature professionali, ecc.) per i rischi di furto, danneggiamenti vandalici, incendio, scoppio ed anche danni da eventi atmosferici (neve, gelo, vento, fulmini, ecc.).

Ai fini della prevenzione di danni e di infortuni a terzi nei locali dello studio medico e dell’abitazione, oltre ad uniformarsi alle norme di sicurezza previste dalla legge n. 46/1990 per gli impianti, ci si attiene agli obblighi per gli impianti elettrici e gli idonei dispositivi di protezione contro scariche atmosferiche, sancito dall’art. 286 del DPR n. 547/1995.

   In allegato la Documentazione relativa in formato PDF

Click per visualizzare la Documentazione

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Giovanni Casiraghi

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