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Green Pass luci ed ombre

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Green Pass luci ed ombre
(Last Updated On: 16 giugno 2021)

Cos’è e come funziona la certificazione verde

InItalia il Decreto “Riaperture” ha introdotto il “green pass“, certificazione verde che consente gli spostamenti a chi è stato vaccinato o è guarito dal Covid, oppure ha effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. ll nome ufficiale è “Certificazione verde COVID-19″ e rappresenta il “green pass” che consente lo spostamento tra regioni agli “aventi diritto”.

Il 1 luglio 2021 entrerà in vigore in tutta l’UE il certificato COVID digitale e fino al 12 agosto saremo nel Periodo transitorio: se uno Stato membro non è ancora pronto al rilascio del nuovo certificato ai propri cittadini, è ancora possibile utilizzare altri formati, che dovrebbero essere accettati negli altri Stati membri.

Si chiama “Certificato Covid digitale UE” e servirà da prova del fatto che una persona è stata vaccinata contro la COVID-19, si è sottoposta a test con esito negativo o è guarita dalla COVID-19. Il certificato sarà gratuito e utilizzato in tutti gli Stati membri dell’UE, nonché in Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Gli Stati membri dovranno astenersi dall’imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di un certificato, a meno che non siano necessarie e proporzionate per tutelare la salute pubblica.

Sarà disponibile in formato digitale, ad esempio in un’applicazione per smartphone o su carta, a discrezione del titolare. Conterrà un codice QR, con i dati necessari, così come una firma digitale. Il codice QR consentirà di verificare in modo sicuro l’autenticità, l’integrità e la validità del certificato. Le informazioni saranno redatte nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di rilascio e in inglese.  

Il Gateway UE, già attivato (vedi link in Biblioweb), consente una serie di risposte alla gran parte delle domande che ciascuno di noi si pone, nel momento nel quale ci si rende conto delle potenzialità del pass. Illustra graficamente anche lo stato di attuazione del green pass nei diversi stati membri.

Il sistema del certificato COVID digitale UE (come l’italiano) contempla tre diversi modelli: un certificato di vaccinazione, un certificato di test ed uno di guarigione. Il certificato UE può essere rilasciato e utilizzato in tutti gli Stati membri dell’UE, per agevolare la libera circolazione durante la pandemia da COVID-19. Sono ammessi a riceverlo gratuitamente tutti i cittadini dell’UE e i loro famigliari, così come i cittadini di paesi extra-UE che soggiornano o risiedono legalmente negli Stati membri e che hanno il diritto di viaggiare in altre nazioni.

Tutti gli Stati membri devono fornire soluzioni digitali per il rilascio gratuito. Per facilitare il lavoro, la Commissione offre software e applicazioni di riferimento “open source” per il rilascio, la conservazione e la verifica dei certificati prodotti, su indicazione della Commissione stessa, da SAP e T-Systems. Gli Stati membri possono tuttavia sviluppare proprie applicazioni o utilizzare applicazioni di storage esistenti. Le specifiche tecniche sono state concordate il 21 aprile nella rete eHealth. Queste comprendono:

- una app o un portale per il rilascio dei certificati sia digitali che su supporto cartaceo;
- una soluzione che consenta ai cittadini di conservarli (app wallet o app di tracciamento esistente);
- una soluzione di scansione a fini di verifica (ad esempio tramite app sullo smartphone).

Il certificato COVID digitale UE conterrà solo informazioni necessarie quali il nome, la data di nascita, il soggetto che ha rilasciato il certificato e l’identificativo univoco del tipo di documento per:  

- certificare la vaccinazione, con tipo di vaccino e fabbricante, numero di dosi ricevute, data di vaccinazione;
- certificare il test, con tipologia, data, ora, luogo e risultato;
- certificare la guarigione, con la data della positività al test e relativo periodo di validità.

In Italia a disciplinare il nuovo certificato è stato il Decreto Legge n. 52/2021, ribattezzato “Decreto Riaperture”, in vigore dal 23 aprile 2021, con cui il Governo guidato da Mario Draghi, ha introdotto importanti misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, integrato successivamente dal DL 18 maggio 2021, n.65.

Con l’Ordinanza per i transfrontalieri, lo stesso Ministero rende le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della medesima (tampone e/o test), non applicabili in caso di permanenza di durata non superiore alle 24 ore, in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione.

Le certificazioni verdi rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea saranno riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo, a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea, se conformi ai criteri definiti del Ministero della salute.

Le elenchiamo:

Avvenuta vaccinazione. E’ rilasciata dalla struttura sanitaria o dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e, contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste (basta una dose di vaccino).

In contemporanea al rilascio, la struttura sanitaria, ovvero il sanitario, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico regionale. Chi ha già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del D.L., potrà richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario, oppure alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

Avvenuta guarigione. Il certificato che l’attesta viene redatto ad opera dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, oppure, in caso di ricovero, se ne occupa la struttura presso la quale è stato ospitato il paziente affetto da COVID-19. Anche in questi casi verrà resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico. Attenzione, perché la certificazione cesserà di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al Covid.

Tampone negativo. La certificazione verde a seguito di tampone negativo, è prodotta su richiesta dell’interessato dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test molecolari o antigenici, oppure dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta. Non sembra dunque possano aver valore, per la certificazione verde, i tamponi effettuati autonomamente.

Reati. Il Decreto Legge pone particolare attenzione ai rischi di falsificazione, rinviando alle sanzioni previste da una serie di norme del codice penale che si occupano di tipologie di falso: in particolare, alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all’articolo 491-bis del codice penale. Nel caso abbiano ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.

Comitato Nazionale per la Bioetica. Fornisce alcune riflessioni per delineare criticità e vantaggi. Raccomanda la gratuità dei test sierologici e dei tamponi, insieme ad una campagna di informazione completa e comprensibile, che ne evidenzi opportunità e limiti.

Garante privacy. Gravi criticità per i “pass vaccinali”. Il Garante privacy ha inviato un avvertimento formale al Governo, avendo riscontrato “criticità tali da inficiare, se non opportunamente modificata, la validità ed il funzionamento del sistema previsto per la riapertura degli spostamenti durante la pandemia“, rappresentando la necessità di un intervento urgente a tutela dei diritti e delle libertà delle persone.

Numerosi i chiarimenti espressi finora sul tema green pass: dal parere al Governo alla “bocciatura” dell’ordinanza n. 17 del 6 maggio di Regione Campania per la ripresa in sicurezza delle attività, che demanda all’Unità di crisi regionale la definizione delle modalità operative e la distribuzione di una smart card che certifichi la vaccinazione, la guarigione dal Covid o l’esito dei tamponi. Per il Garante le disposizioni che condizionano diritti e libertà sono ammissibili solo da una normativa nazionale.

Il Garante ritiene inoltre che il Decreto Riaperture non abbia una base normativa idonea per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi su scala nazionale e sia “gravemente incompleto in materia di protezione dei dati, privo di una valutazione dei possibili rischi su larga scala, per i diritti e le libertà personali“. Oltre a non definire con precisione le finalità per il trattamento dei dati sulla salute degli italiani (in contrasto con il GDPR), la norma prevede un utilizzo eccessivo di dati sui certificati da esibire in caso di controllo, in violazione del principio di minimizzazione. Non sono infine previsti tempi di conservazione dei dati né misure adeguate per garantire la loro integrità e riservatezza.

Le risposte le daranno il tempo e le capacità operative messe in campo.

BIBLIOWEB:

Marhold, K., Fell, J. Electronic vaccination certificates: avoiding a repeat of the contact-tracing ‘format wars’. Nat Med 2021;27, 738–739 https://www.nature.com/articles/s41591-021-01286-w
Gateway Certificato COVID digitale del UE https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_it
Ministero della Salute – DL 22 aprile 2021, n. 52  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg
Ministero della Salute – DL 18 maggio 2021, n.65 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21G00078/sg
Passaporto-patentino green pass nell’ambito della-pandemia covid-19 aspetti bioetici (in PDF allegato) – Sito CNB http://bioetica.governo.it/it/pareri/pareri-e-risposte/passaporto-patentino-green-pass-nell-ambito-della-pandemia-covid-19-aspetti-bioetici/
Garante Privacy: no ad iniziative locali https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9660398
Ministro della salute Ordinanza transfrontalieri 2 giugno 2021 (in PDF allegato)
Green Pass Europeo (vedi allegato)

 Passaporto-patentino green pass nell’ambito della-pandemia covid-19 aspetti bioetici / Garante Privacy: no ad iniziative locali / Ministero della salute Ordinanza transfrontalieri, 2 giugno 2021 / Green Pass Europeo (PDF)

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Paolo Lanzafame

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