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LG Telemedicina

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LG Telemedicina
(Last Updated On: 4 marzo 2023)

Nel 2020, a causa della pandemia da coronavirus, la telemedicina ha subito un vero e proprio slancio, divenendo una modalità comune di erogazione dei servizi sanitari. Introdotta con la firma delle Linee guida in sede di Conferenza Stato-Regioni, è un sistema che prevede un largo impiego delle tecnologie. Offre i classici servizi diagnostici e terapeutici in maniera digitale, grazie a componenti tecnologiche, non sostituendo la tradizionale prestazione sanitaria ma limitandosi a integrarla, con il fine di migliorare efficacia ed efficienza.

Le linee di indirizzo nazionali definiscono la telemedicina come “una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, in particolare alle Information and Communication Technologies (ICT)”, in situazioni in cui “ …il professionista della salute e il paziente (o due professionisti) non si trovano nella stessa località. La Telemedicina comporta la trasmissione sicura di informazioni e dati di carattere medico, nella forma di testi, suoni, immagini o altre modalità necessarie per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il successivo controllo dei pazienti“.

Sono disponibili linee guida che stabiliscono i requisiti tecnici per garantire l’omogeneità a livello nazionale e l’efficienza nell’attuazione dei servizi di telemedicina. Il relativo decreto emanato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2-11-2022.

Le “Linee guida per i Servizi di telemedicina” descritti nell’articolo 12, comma 15-undecies, del decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, sono propedeutiche alla spinta decisiva alla telemedicina, formalizzata nella Missione 6 del PNRR e dedicata alla salute e alla sanità, la cui finalità primaria è quella di colmare le differenze esistenti a livello territoriale e assicurare una maggiore integrazione dei servizi di tipo assistenziale.

Le macrocategorie dei servizi forniti sono la telemedicina specialistica, che comporta una televisita, un teleconsulto e una telecooperazione sanitaria ed è utilizzata per le patologie acute o croniche e per le situazioni di post-acuzie. La tele-salute viene rivolta prevalentemente a patologie croniche. La teleassistenza prevalentemente ad anziani, disabili e persone fragili. Tutti i servizi perseguono molteplici finalità: diagnosi e cura, prevenzione secondaria delle persone già classificate a rischio o già affette da patologie, riabilitazione e monitoraggio dei parametri vitali.

La diagnosi precoce e il monitoraggio continuo sono due delle attività fondamentali della telemedicina, perché consentono interventi preventivi tempestivi, che assicurano al sistema sanitario un risparmio di risorse. Si può pensare, ad esempio, ai servizi di tele-visita messi a disposizione da alcuni centri medici, che mettono in contatto i medici e i pazienti in modalità digitale, permettendo quindi di eseguire visite a distanza, da casa.

La Telemedicina risponde alle esigenze attuali della sanità italiana. L’aumento delle patologie croniche, che costringono a volte il malato alla totale immobilità, la scarsa presenza numerica di medici e le nuove tecnologie ne condizioneranno il successo e il largo impiego. Deriveranno vantaggi indubbi: la riduzione dei giorni di degenza in ospedale, dei costi di cura per singolo paziente e decisioni più razionali grazie alla consultazione a distanza.

Alcuni svantaggi appaiono inevitabili. Ad esempio il rischio di affidarsi a mani sbagliate e cadere vittime di raggiri. Un esempio è fornito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29623 del 2019, che ha confermato la condanna penale in relazione ad un caso in cui “…l’imputato è stato accusato di aver fraudolentemente utilizzato documenti contenenti la firma autografa della persona offesa, creando un contratto di abbonamento per assistenza di telemedicina, per importi mai concordati con la vittima, con addebito del costo mensile dell’abbonamento sul conto corrente della vittima, per oltre 10 anni“.

Resta fermo il fatto che la telemedicina sia una pratica sempre più diffusa. Anche in un’altra situazione è giunta all’attenzione della giurisprudenza. Con la sentenza n. 38485 del 2019, la Corte di Cassazione ha chiarito quando, in presenza di telemedicina, si possa affermare che l’attività svolta da un centro sia tipicamente sanitaria (ai fini dell’applicazione della relativa disciplina autorizzativa). In particolare è stato precisato che non può dirsi tale quando in un determinato centro, che utilizza strumenti di telemedicina, vengono semplicemente raccolti dati anamnestici, i quali sono poi trasmessi ed elaborati in altro luogo.

La telemedicina infatti non rappresenta una specialità medica. Costituisce solo una modalità diversa di erogazione dei servizi medici tradizionali, grazie alle tecnologie applicate. Per l’esercizio della telemedicina, con oneri a carico del SSN, è necessario l’accreditamento da parte dell’ente territoriale competente, in relazione alle attività specialistiche. E’ necessario sia rispettare il documento per l’erogazione della prestazione o del percorso clinico in telemedicina sia adeguarsi agli standard di erogazione, stabiliti anche questi da un documento apposito. Se necessario bisogna stipulare convenzioni con i soggetti di riferimento del settore sanitario.

Evidente il ruolo svolto dal fascicolo sanitario elettronico personalizzato, che consentirà percorsi di diagnosi e cura più rapidi ed efficienti. Grazie all’aggiornamento continuo dei dati contenuti al suo interno, consente una diagnosi precoce di diverse patologie, anche se nelle regioni italiane il fascicolo non è gestito con uniformità, con riflessi negativi sulla comunicabilità dei dati.

Per rendere effettiva la telemedicina (e tutti i servizi sanitari che, grazie alla tecnologia, consentono di risparmiare tempo e denaro), occorre quindi intervenire sul fascicolo elettronico sanitario, contemplando possibilmente una gestione dello stesso a livello nazionale. La sanità, affidata alle Regioni, rende infatti il sistema poco integrato, con dislivelli che chiedono un intervento rapido per colmare le anomalie e correggere i difetti ancora presenti, nonostante l’evoluzione tecnologica che ha interessato il settore medico.

La realizzazione degli interventi progettuali dovrà avvenire in coerenza con le seguenti norme:  «regolamento per l’adozione di Linee guida per l’attuazione del Codice dell’amministrazione digitale»; «LG direttiva NIS (Network and information security)» rilasciate dall’Agenzia dell’Unione europea per la cybersecurity (ENISA) ed il CERT-EU; LG AGID: «LG SPID», «LG interoperabilità», «LG per il Disaster Recovery (DR) delle PA», «LG   documenti informatici», «LG conservazione documentale», «LG Sicurezza informatica», «LG riuso», “LG sull’accessibilità degli strumenti informatici»; legge 9 gennaio 2004, n. 4.

Particolare significato rivestono la norma UNI EN 301549:2018, il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice amministrazione digitale), il piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione e i regolamenti (UE) 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation); 2017/745 Medical Device Regulation (MDR); 2017/746 In Vitro Diagnostic Medical Device (IVDR).

Affinchè un assistito possa usufruire dei servizi di telemedicina, implementati a livello regionale, quest’ultimo deve risultare eleggibile dal punto di vista clinico, tecnologico, culturale e di autonomia o disponibilità di un caregiver (se necessario), nella fruizione dei servizi di telemedicina. Infatti, essendo la telemedicina un servizio da remoto sono necessarie determinate capacità e dotazioni tecnologiche, nonchè condizioni cliniche compatibili per la prestazione, quindi è necessario valutare se l’assistito è «arruolabile» per questa tipologia di prestazioni.

I servizi minimi che l’infrastruttura regionale deve erogare (televisita;  teleconsulto / teleconsulenza; telemonitoraggio; teleassistenza) è composto da un set di micro-servizi logici che ne implementano il relativo perimetro funzionale e che viene classificato all’interno di un cluster definito (specifici, trasversali, opzionali).

BIBLIOWEB:

GU 256 del 2 nov 2022 LG Telemedicina (in PDF allegato)
PNRR – Missione 6: Salute Componente 1 (M6C1). Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale – Investimento (1.2.3) – La telemedicina a supporto dei pazienti nell’assistenza sanitaria territoriale (PDF)
Corte di Cassazione, Sez.2aPenale, Sentenza n. 29623/2019 (allegato PDF)
Corte di Cassazione, Sez.2aPenale, Sentenza n. 38485/2019 (vedi PDF)
Casiraghi G – “Telemedicina e legislazione” – presentazione in Atti del Meeting  “Telemedicina: monitoraggio clinico, riabilitazione e nuova  Assistenza Socio-Sanitaria Nazionale. Raffadali (Ag), 18 Agosto 2022 (PDF-FlipBook allegato)
Assistenza Sanitaria Territoriale, Telemedicina e ADI https://newmicro.altervista.org/?p=9324
Correzioni PNRR per il Piano triennale AGID 2021-23 https://newmicro.altervista.org/?p=9232
Serve una Sanità basata sui dati. E’ evidente https://newmicro.altervista.org/?p=8416
Long term care https://newmicro.altervista.org/?p=8010
Televisita https://newmicro.altervista.org/?p=7924
Chi ha paura della Telemedicina? https://newmicro.altervista.org/?p=7528
Informatica Medica e Telemedicina: 50 anni di Sviluppo https://newmicro.altervista.org/?p=7470

Tele Cardio https://newmicro.altervista.org/?p=6774
Digital Health https://newmicro.altervista.org/?p=6610

 Casiraghi G – “Telemedicina e legislazione” , presentazione in Atti del Meeting  “Telemedicina: monitoraggio clinico, riabilitazione e nuova  Assistenza Socio-Sanitaria Nazionale. Raffadali (Ag), 18 Agosto 2022 (PDF-FlipBook)

Un Click per Leggere

 GU 256-2 nov 2022 LG Telemedicina / PNRR – Missione 6: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale  / Corte di Cassazione, Sentenza n. 29623/2019 / Sentenza n. 38485/2019  (PDF)

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Alessandro Orro

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