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Green Pass e nuovi (vecchi) reati

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Green Pass e nuovi (vecchi) reati
(Last Updated On: 11 settembre 2021)

ILGreen Pass è sicuramente uno degli argomenti di maggiore attualità con discussione appesantite da venature d’odio, scetticismo ed assalto alla scienza medica, spesso condizionate dall’inefficienza nell’emissione dei certificati dovuta a sistemi informatici ospedalieri, regionali e nazionali che frequentemente “non si parlano”. Alcuni casi sono emblematici, come quello della cantante lirica Simona Forni, che ha ottenuto dopo mesi di mail e proteste dirette, presso molte strutture sanitarie, l’indispensabile certificato.

Dal primo settembre (DL 111/2021) il pass è essenziale oltre che per la scuola anche per i trasporti. La mancanza del documento limita quindi la mobilità, oltre che l’accesso ai ristoranti. Quindi la popolazione dei vaccinati e dei guariti “senza Green Pass” mette in sofferenza questi gruppi di persone, che si trovano a lottare per far valere un proprio diritto.

Meno conosciuti sono i risvolti legati ad altri comportamenti sicuramente negativi: il certificato ha già stimolato la fantasia di quanti vedono in quest’ ultimo un modo come un altro per ottenere soldi facili, spesso in criptovalute, commettendo inevitabilmente dei reati.

Pensato dalle autorità per semplificare la circolazione delle persone, all’interno del territorio europeo, il Green pass o certificazione verde Covid è un documento che ha acquisito nuove valenze durante la pandemia da Covid 19, come commentato anche dal Garante della Privacy. Esso attesta l’avvenuta guarigione dalla malattia, la vaccinazione contro il virus o il risultato negativo del test diagnostico. Il Green Pass può essere richiesto sia in formato digitale che cartaceo.

In conformità al Diritto dell’Unione Europea, l’Italia può limitare la libera circolazione per motivi di sanità pubblica. Tutte le restrizioni all’interno dell’Unione, attuate per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse collettivo, vale a dire la tutela della salute pubblica, come sottolineato nella raccomandazione (UE) 2020/1475.

L’Italia può applicare tali limitazioni solo conformemente ai dettami generali del Diritto dell’Unione, secondo i principi di proporzionalità e senza discriminazioni. Ciò significa che tutte le misure adottate dovrebbero essere strettamente limitate nella portata e nel tempo. Non dovrebbero andare al di là di quanto strettamente necessario per tutelare la salute pubblica.

Il Green Pass (GP) però non serve solo a circolare liberamente tra i vari Stati UE. In Italia ad integrazione del DL n.52/21, è stato emanato il decreto n. 105/2021, che all’art. 3 elenca i casi in cui è richiesto il possesso della certificazione verde. In base a questo articolo, in zona bianca, chi è in possesso della certificazione verde può accedere ai seguenti servizi e attività:

- ristorazione, fornita da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, anche al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i campi estivi e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.

Non hanno l’obbligo della certificazione verde solo i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e i soggetti esenti, sulla base di idonea certificazione medica emanata secondo precisi criteri, definiti con circolare del Ministero della Salute”. Da quanto appena accennato è chiaro che il Green pass, a parte i casi di esonero, viene rilasciato in presenza di determinate condizioni, che attestano l’adozione, da parte del titolare, delle accortezze sanitarie necessarie e richieste per scongiurare il contagio.

Rappresenta un dovere civico, che molti italiani hanno accettato e adempiuto, ma che per alcuni è un onere troppo pesante da sostenere. Lo dimostra quanto accaduto nei giorni scorsi. Su “Telegram” si è infatti realizzato un illecito che ha a che fare proprio con il Green pass.

Agli utenti di Telegram è stato recapitato un messaggio in cui si prometteva il rilascio del Green pass da parte di una Dottoressa, in cambio dei dati necessari alla compilazione della certificazione verde. Operazione eseguibile pagando in criptovalute o buoni acquisto per piattaforme online d’importo compreso tra i 150 e 500 euro.

Truffa. E’ quella messa in atto per mezzo di Telegram basata sulla falsificazione della certificazione verde. Viene punita ai sensi dell’art 640 cp che, al comma 1, così dispone: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.”

Il tutto in barba alla sicurezza del Green pass garantita dal Governo, che alla Faq: “E’ possibile falsificare o manomettere una certificazione verde Covid?” risponde: “No, la Certificazione non è falsificabile e non può essere contraffatta o manomessa. Ogni Certificazione viene prodotta digitalmente con una chiave privata dall’ente che rilascia la Certificazione (in Italia il Ministero della Salute). Le chiavi private assicurano l’autenticità delle Certificazioni e vengono custodite in sistemi di massima sicurezza. Le corrispondenti chiavi pubbliche vengono poi utilizzate per verificare le Certificazioni attraverso le app di verifica (in Italia la C19)“.

Una risposta di cui è lecito dubitare, visto che c’è chi ha già trovato il modo di fare soldi falsificando il Green pass. Il reato di falso non è certo una novità per il nostro ordinamento, che ne contempla vari tipi. Nel caso di Telegram però la falsificazione messa in atto rientra nell’art. 482, che punisce colui che con la sua condotta, compromette la fiducia dei privati nei confronti degli atti pubblici. La persona che commette questo reato, è soggetta alle sanzioni contemplate dagli articoli 476, 477 e 478, che prevedono una sanzione minima da sei mesi fino a tre anni di reclusione.

Sostituzione di persona. Il reato è previsto e sanzionato penalmente dal nostro codice penale all’art. 494, il quale dispone che “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.”

Appare piuttosto evidente che il reato “potenzialmente” configurabile, dopo la previsione del doppio controllo del Green pass e del documento identificativo, è molto più difficile da realizzare. Infatti il Green pass non contiene la foto. La verifica della rispondenza dei dati anagrafici è prevista con la carta d’identità, rappresentando una forma di controllo in grado di scongiurare questo tipo di reato.

Il Green Pass italiano è regolamentato dal D.L. 22 aprile 2021 n. 52 (convertito in L. il 17 giugno 2021 al n. 87) e modificato dal D.L. 23 luglio 2021 n. 105. Prevede che:

gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti a chi non possiede il green pass, solo per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione; invece, per chi possiede il green pass, lo spostamento è libero, senza limitazioni e motivazioni;

gli accompagnatori di pazienti non affetti da COVID-19 e disabili con gravità (L. n. 104/92, art. 3, co. 3), possono entrare solo se muniti del GP, ma debbono permanere nelle sale di attesa, sia al pronto soccorso che in ogni servizio. L’art. 2-bis consente di accedere in ogni caso nelle strutture sanitarie;

I commercianti che non verificano il possesso del GP, sono puniti con la sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro, se la fattispecie da applicare è quella ordinaria del comma 1;

In caso di recidiva i commercianti sanzionati, in giorni diversi (non si determina il periodo di cadenza) per non aver verificato il possesso del GP, alla terza sanzione subiranno anche la chiusura dell’esercizio o dell’attività, da uno a dieci giorni.

I proventi delle sanzioni sono destinati allo Stato o alle Regioni, Comuni e Province, a seconda di quale corpo di polizia stili il verbale. E’ sanzionabile chiunque usi i servizi destinati ai possessori di GP non avendone titolo.

In caso di falsificazione del GP, verranno contestati i reati di falsità materiale del pubblico ufficiale per gli atti pubblici (476 C.P.) e in certificati (477 C.P.). (Si tratta di un errore del legislatore perché l’art. 477 – reato specifico, assorbe il 476 – reato generico). Stesso discorso per la falsità ideologica (dove il 480 assorbe il 479). Tra gli errori contenuti nel D.L. si rileva l’imputazione per l’art. 489 C.P. (falsità privata in foglio firmato in bianco), dato che la norma è stata abrogata nel 2016 (art. 1, co. 1, lett. b), dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7.

C’è ancora molto da fare per la certificazione Green Pass, ma soprattutto vanno risolti rapidamente i casi particolari degli aventi diritto, stante l’inefficienza nelle soluzioni delegate ai vari numeri verdi nazionali e regionali, che frequentemente diventano dei veri e propri muri di gomma per cittadino.

BIBLIOWEB:

Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 – Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00125) (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=21G00125
Decreto  Legge 23 luglio 2021, n. 105 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (Gazzetta Ufficiale 175/2021) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg
Testo Coordinato del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/21/21A03770/sg
Raccomandazione (UE) 2020/1475 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1475
Garante Privacy – Green Pass https://www.garanteprivacy.it/home/ricerca/-/search/key/green%20pass
Certificazione verde COVID-19 EU digital COVID certificate https://www.dgc.gov.it/web/
Ransomware: il “pizzo digitale” https://newmicro.altervista.org/?p=8624
Green Pass luci ed ombre https://newmicro.altervista.org/?p=8469
Cyber Crime https://newmicro.altervista.org/?p=7813
Reati Connessi all’Informatica https://newmicro.altervista.org/?p=7300

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Giovanni Casiraghi

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