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Breve storia della Ricetta Medica

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Breve storia della Ricetta Medica
(Last Updated On: 31 luglio 2021)

Laricetta medica è un documento con il quale il medico notifica ad una “terza parte” (il caso classico è al farmacista) la necessità per un paziente di ricevere/acquistare un determinato oggetto (farmaco, esami, visite ed altro). Di solito, la ricetta medica è rilasciata al paziente dal medico di medicina generale, ma non si tratta di una regola assoluta: è una prerogativa professionale di tutti i medici, anche se, per ottenere le prestazioni con il SSN, devono essere convenzionati.

Come per tutti gli atti pubblici, c’è stata una evoluzione legata alla legislazione, alla professione medica ed ai contenuti: ad esempio è diventato obsoleto o è scomparso l’uso di far precedere da una lettera maiuscola la prescrizione (“R” recipe, “P” prendi). Per una prescrizione basta un foglio di carta. Le varie tipologie di ricetta rispecchiano l’evoluzione nel tempo delle sue funzioni. Inizialmente il ricettario era (ed è) su carta intestata del medico, che si qualificava con i titoli e le modalità per poter essere rintracciato. Molti enti pubblici hanno realizzato pagine web dedicate al tema (ISS, Ministeri, AIFA, Regioni, OOMM, ecc.) per facilitare la conoscenza e l’adeguamento normativo.

Una evoluzione professionale è legata al ricorso sempre più frequente alla “segretaria di studio”, che non può eseguire compiti d’esclusiva pertinenza medica: le violazioni possono configurare, per il segretario, l’ipotesi del reato di esercizio abusivo della professione medica e, in capo al medico, altri reati, quali: favoreggiamento dell’esercizio abusivo della professione medica, falso ideologico in atto pubblico per certificati di malattia rilasciati senza visita, sostituzione di persona, mancata adozione di misure adeguate di protezione di dati sensibili, illecita diffusione degli stessi, etc., senza contare il danno al decoro professionale, che costituisce violazione del codice deontologico.

L’Ordine dei medici di Firenze ha individuato al riguardo alcune regole, poche ed essenziali: “…il personale di segreteria deve limitare l’accesso solo ai dati necessari per svolgere il proprio lavoro, per cui potrà sicuramente accedere ai dati personali degli assistiti (ad es. indirizzo e numero di telefono) ma non ai dati sanitari. Anche in questo caso è necessario che l’accesso al computer sia effettuato con un nome utente e una password dedicata al personale di segreteria, in modo che il sistema faccia accedere ai dati comuni e non a quelli sanitari”.

La tentazione di usare in modo improprio la segretaria di studio è molto forte, specie laddove si voglia assecondare l’assistito e fargli “guadagnare tempo” ma, soprattutto, quando si ignorano le mansioni che può assolvere solo su mandato scritto del medico titolare. La corrente giurisprudenza censura il medico che demanda a terzi sue specifiche competenze quali:

1) la ripetizione di prescrizioni di farmaci per patologie croniche, ipotizzando la non necessità del controllo medico o, addirittura, perché atto “non clinico” e, quindi, delegabile a personale non medico (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 31/03/2011 n° 13315);

2) la certificazione di malattia redatta senza visita al malato od a seguito di richiesta telefonica o di altro mezzo di comunicazione (Cassazione penale, sez. V, sentenza n. 18687 15/05/2012 n° 18687);

3) l’uso di password altrui di accesso a sistemi telematici sanitari (Provvedimento del Garante della privacy, n° 335 del 22/05/2018).

L’unica modalità attualmente legittima, affinché il paziente usufruisca del promemoria e possa ritirare i farmaci prescritti con ricetta DEM (dematerializzata), è la consegna da parte del medico prescrittore del promemoria cartaceo al paziente e la consegna da parte del paziente del promemoria cartaceo alla farmacia”. E’ la dichiarazione del Garante della privacy espressa nella relazione annuale al Senato della Repubblica del 28 giugno 2016. Non ammette letture diverse, proprio a voler ribadire la centralità del medico ed il necessario e costante incontro con il malato e per impedire il verificarsi di comportamenti da parte di chi è istituzionalmente tenuto alla salvaguardia della deontologia professionale.

L’evoluzione della prescrizione nel tempo ha dato corso a diverse tipologie di ricette:

Ricetta medica bianca. E’ la formulazione di base. Può essere rilasciata da tutti i sanitari iscritti all’albo professionale dei medici chirurghi, sia privati non convenzionati con il SSN, sia dai medici del SSN. Essa permette di ricevere prestazioni (anche farmaci) il cui costo non è coperto dal servizio sanitario nazionale, neanche parzialmente. Contiene dati sensibili (privacy) in quanto vanno indicati non solo il nome e cognome del paziente, ma anche il suo codice fiscale e l’eventuale codice di esenzione. Ovviamente deve riportare anche i dati, la firma e il timbro del medico che la compila.

Ricetta medica rossa. Può essere anche “rosa” o con altri colori (varianti regionali). E’ definita così per la bordatura colorata dei campi che il medico compila con i dati necessari. Viene stampata dalla Zecca dello Stato e, storicamente, può essere rilasciata esclusivamente da un medico del Servizio Sanitario Nazionale – SSN (medico di medicina generale; medico addetto alla continuità assistenziale pubblica; specialista ambulatoriale interno; pediatra di libera scelta). L’uso può riguardare sia prestazioni non sottoposte ad esenzione, sia quelle interamente o parzialmente a carico del SSN.

Ricetta elettronica. DEM o dematerializzata. E’ compilata utilizzando apposito programma presente sul computer del medico e successivamente stampata su carta o file: hanno la medesima validità delle “classiche” ricette rosse. Non è possibile in ogni caso avvalersi della ricetta elettronica per prescrivere alcuni farmaci (prescritti al domicilio del paziente, prescritti in RSA, o particolari come l’ossigeno).

Il medico registra sul Sistema Tessera Sanitaria i dati del cittadino e della prescrizione. Al cittadino rilascia il Numero di ricetta elettronica (NRE) ed il promemoria cartaceo della ricetta. Quest’ultimo è a garanzia dell’erogazione della prestazione, anche in caso di indisponibilità dei sistemi informatici. Con il Decreto interministeriale del 25 marzo 2020, che ha esteso le modalità elettroniche alternative al promemoria cartaceo oltre la fase emergenziale, è stato avviato tuttavia un percorso per rendere la prescrizione completamente digitale.

Il potenziamento del processo di dematerializzazione è proseguito poi con il decreto del 30 dicembre 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, che ha esteso la dematerializzazione delle ricette mediche alla prescrizione di farmaci non a carico del Servizio Sanitario Nazionale e ha previsto modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime sia nel corso della fase emergenziale da Covid-19.

Sono prescrivibili anche i medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D, E della tabella dei medicinali ed i farmaci con forte attività analgesica, previsti dall’allegato III-bis, per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, contrassegnati nella sezione A della tabella dei medicinali con (**) (note del 14 maggio 2020 e del 28 luglio 2020). Restano escluse le ricette per la prescrizione di medicinali compresi nella sezione A della tabella dei medicinali, con indicazioni diverse dalla terapia del dolore.

Per limitare ulteriormente gli spostamenti dei cittadini sul territorio e ridurre la diffusione del COVID-19, il Capo di Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un’Ordinanza, il 19 marzo 2020, che ha previsto la possibilità di ottenere le ricette per l’erogazione di farmaci, direttamente tramite Fascicolo Sanitario, app, e-mail, sms o comunicazione telefonica. Grazie a questo provvedimento, non è più necessario recarsi fisicamente dal medico per la prescrizione delle ricette ed il rilascio del promemoria cartaceo.

Si può andare in farmacia per il ritiro dei farmaci anche solamente con il Numero Ricetta Elettronica (NRE) e la Tessera Sanitaria. Il Numero Ricetta Elettronica (NRE) è il numero univoco generato dal Sistema di Accoglienza Centrale tramite il quale è possibile numerare le ricette elettroniche. È scritto sotto il codice a barre, di cui è l’equivalente, nella parte in alto a destra della ricetta ed è composto di 15 cifre. E’ chiamato spesso anche “codice NRE” o “codice della ricetta (NRE)”.

Esistono vari tipi di ricette mediche. Sostanzialmente rispecchiano due tipologie: la ricetta medica limitativa, che può essere utilizzata per prescrivere farmaci utilizzabili solo in certi ambienti o da determinati medici e la ricetta medica ministeriale speciale, con la quale è possibile acquistare sostanze stupefacenti o psicotrope, per la terapia del dolore, le cure palliative ed il trattamento della tossicodipendenza.

Farmacie e Ricette. La ricetta medica attesta che un paziente ha bisogno di un farmaco. Con tale documento, quindi, quest’ultimo potrà recarsi in farmacia e acquistare il medicinale “spedito”, che gli sarà rilasciato dal farmacista senza obiezioni. Alcuni medicinali non possono essere liberamente acquistati, ma hanno bisogno di una ricetta medica che attesti l’effettiva necessità di utilizzo da parte di chi li richiede.

La ricetta può essere ripetibile o non ripetibile: nel primo caso la stessa legittima all’acquisto del farmaco, per un determinato arco temporale e fino a un numero massimo di confezioni. La ricetta non ripetibile, invece, dura 30 giorni e permette l’acquisto di una sola confezione di medicinale. In alcuni casi eccezionali, il farmacista può vendere un farmaco con obbligo di ricetta anche se il paziente non la produce immediatamente. Si tratta di alcune ipotesi riconducibili a situazioni di necessità e urgenza, quali malattie croniche che hanno bisogno di cure continuative (si pensi, ad esempio, al diabete), terapie che non possono essere interrotte, come quelle con antibiotici o quelle da proseguire dopo la dimissione dall’ospedale.

I presupposti elencati devono essere adeguatamente documentati dal paziente, il quale è anche tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità, a fronte della quale riceverà dal farmacista una sola confezione del farmaco (la più piccola a disposizione).

Ricetta NRE

Infografi

BIBLIOWEB:

Sito ISS https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/r/ricetta-medica-per-i-farmaci
AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) https://www.aifa.gov.it/ricerca?q=ricetta+medica
Certificazione medica – Vademecum OMCeO (in PDF allegato)
OMCeO Firenze https://www.ordine-medici-firenze.it/professione/strumenti-operativi/faq-domande-frequenti/22-domande-frequenti/175-la-ricetta-medica
Decreto interm. 25 marzo 2020 “dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici …” https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73790&completo=true
Corte di Cassazione Penale, Sez. VI, Sentenza dell’ 8 febbraio 2011 (Dep. 31 marzo 2011), N. 13315 https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/676-cass-pen-sez-vi-sent-8-febbraio-2011-dep-31-marzo-2011-n-13315-pres-de-roberto-rel-calvanese-ric-fa
Provvedimento del Garante della privacy n° 335 del 22/05/2018 https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9027240
Ricetta elettronica (dematerializzata) https://www.salute.gov.it/portale/ehealth/dettaglioContenutiEHealth.jsp?lingua=italiano&id=2514&area=eHealth&menu=vuoto
Ocdpc 19 marzo 2020, n. 651  https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/protezione-civile/2938-emcovid-protciv17#:~:text=marzo%202020%2C%20n.-,651%agenti%20virali%20trasmissibili
Nota 14 maggio 2020 (PDF)
Nota 28 luglio 2020 (PDF)
Infografica Regione Lombardia ricetta NRE (vedi tabella)
Fascicolo Sanitario Personale  http://newmicro.altervista.org/?p=8220
Ancora su WhatsApp https://newmicro.altervista.org/?p=8029
Smart Working http://newmicro.altervista.org/?p=7755
Medici e falso ideologico http://newmicro.altervista.org/?p=6877
Fascicolo sanitario elettronico Nazionale https://newmicro.altervista.org/?p=6511
Libertà di prescrivere http://newmicro.altervista.org/?p=6330
Fascicolo Sanitario Elettronico: chiedilo al sito http://newmicro.altervista.org/?p=3350

 Certificazione medica – Vademecum / Nota 14 maggio 2020 / Nota 28 luglio 2020 (PDF)

 Un Click per Leggere

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Giovanni Casiraghi

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