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Scienza e Coscienza e Guardia Medica

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(Last Updated On: 23 aprile 2023)

Cassazione: commette reato il medico di guardia che non va dalla paziente

Confermata dalla sentenza della Cassazione n. 44057/2022 la condanna del medico di guardia per il reato di omissione di atti d’ufficio. Nel caso di specie, l’età e le condizioni di salute, comportavano l’obbligo del medico di recarsi dalla paziente per una visita. Non è rilevante il codice bianco assegnato dalla centralinista e la non gravità della paziente, accertata da altro medico, che invece si è recato dalla donna a domicilio, prescrivendo idonea terapia.

Un medico di guardia viene ritenuto responsabile del reato di atti di ufficio perché si è rifiutato di recarsi presso una paziente anziana, impossibilitata a muoversi e con gravi problemi respiratori, come segnalato nella chiamata del figlio al 118.

Il medico contesta l’addebito, non sussistendo a suo carico l’obbligo della visita a domicilio. Trattasi di decisione rimessa alla discrezionalità del sanitario, la cui correttezza è stata confermata dal codice bianco assegnato all’esito della visita da parte del collega, a fronte della assenza di gravi rischi per la salute della donna. Il medico contesta anche l’addebito del dolo, richiesto ai fini della integrazione del reato di omissione di atti d’ufficio.

Vero che la visita domiciliare è un’opzione (come affermato), ma è anche vero che il medico deve valutare caso per caso l’opportunità o meno di recarsi presso il domicilio per una visita. Nel caso di specie, remano contro la decisione, l’età della paziente, le sue condizioni di salute e la manifesta non disponibilità della guardia anche a un consulto telefonico.

La visita presso il domicilio rappresentava per la Cassazione l’unica strada da percorrere. L’urgenza dell’intervento, non sussistente a parere del medico di guardia, era invece evidente. A nulla rileva l’assegnazione del codice bianco da parte della centralinista e la non urgenza affermata dal collega al termine della visita domiciliare. Sul punto, infatti, il medico trascura di riferire che il codice bianco è stato assegnato dal collega che, contrariamente all’imputato, si è recato a visitare la donna, prescrivendo anche idonea terapia.

Infondata quindi la lamentela sul dolo perché l’urgenza della visita e quindi l’atto da compiere, era evidente già al momento della telefonata. La 6a sezione (spessissimo coinvolta nelle sentenze sull’articolo in questione) conferma la sua linea interpretativa. L’imputato non poteva non essersi accorto della indefettibilità dell’atto. Inevitabile il riferimento all’articolo 328 del codice penale. Esso regola i reati di rifiuto ed omissione d’atti d’ufficio, scissi in due eventi distinti. Il primo comma dell’articolo riguarda, appunto, il reato di rifiuto d’atto d’ufficio. Il secondo comma invece, si occupa di definire l’omissione e regolarne le sanzioni relative.

L’articolo 328 ha come scopo il sanzionare l’inerzia dei pubblici uffici, nel momento in cui essi non rispondono alle richieste effettuate dai cittadini o altri enti. La normativa in oggetto è applicabile sia ai Pubblici Ufficiali sia ad ogni pubblico dipendente, che si rifiuti o ometta di esercitare le sue mansioni. Il rifiuto d’atto d’ufficio è un reato che si verifica se un Pubblico Ufficiale o un dipendente pubblico rifiuta, in maniera diretta, di esercitare una sua mansione, sia a seguito di un ordine di un proprio superiore, sia a fronte di una situazione che richiede, per legge, un’immediata reazione.

Il reato è tale solo a fronte di un rifiuto non adeguatamente motivato. E’ un reato che si verifica contro gli stessi pubblici uffici. Ad esempio, un Ufficiale di Polizia che si rifiuti di eseguire un ordine diretto di un suo superiore incorre nel reato di rifiuto d’atti d’ufficio. Recentemente l’articolo è stato applicato alle calamità naturali (terremoti) a geologi ed ad altre figure professionali che, consci della situazione di pericolo strutturale di una particolare zona o edificio, non prenda i dovuti provvedimenti.

Ma la Cassazione (dichiarando il ricorso inammissibile) con questa sentenza ci ricorda che l’art. 328 c.p. è applicabile anche in sanità. La sanzione prevista per questo particolare reato varia da un minimo di 6 mesi sino a 2 anni di detenzione e sono previste anche sanzioni pecuniarie fino a 1000 euro, oltre a sanzioni disciplinari sino all’interdizione completa dai pubblici uffici, in base alla gravità del fatto.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, sezione sesta Penale, sentenza n.44057-2022 (in PDF allegato)
Rifiuti e discrezionalità https://newmicro.altervista.org/?p=9857
Risarcimento fifty fifty https://newmicro.altervista.org/?p=9578
PS obbligo approfondire https://newmicro.altervista.org/?p=9161
Consenso informato e rinvii https://newmicro.altervista.org/?p=9110
Mancata diagnosi https://newmicro.altervista.org/?p=9024
Intervento tempestivo: danno evitato o ridotto? https://newmicro.altervista.org/?p=8986
Consulenze e Nesso di causalità https://newmicro.altervista.org/?p=8888
La colpa è una somma di elementi https://newmicro.altervista.org/?p=8656
Responsabilità di più medici: la tempistica https://newmicro.altervista.org/?p=8270
Responsabilità medica della struttura sanitaria https://newmicro.altervista.org/?p=8106

 Corte di Cassazione, sezione sesta Penale, sentenza n.44057-2022 (PDF)

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Francesco Bondanini

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