Blog

Previsioni di DAT

Posted by:

Previsioni di DAT
(Last Updated On: 7 febbraio 2020)

Banca dati nazionale – Regolamento e disciplinare tecnico – Decreto in GU

Alla legge sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) mancavano il disciplinare tecnico e un regolamento attuativo. A tale “assenza” si è posto rimedio lo scorso 10 dicembre 2019, data nella quale il ministro della Salute (Roberto Speranza) ha firmato il decreto sulla banca dati nazionale per le Disposizioni Anticipate di Trattamento, rendendo così pienamente operativo quanto disposto dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13, del 17 gennaio 2020, è dotato del regolamento che definisce i contenuti informativi della banca dati, i soggetti che concorrono alla sua alimentazione, le modalità di registrazione e di messa a disposizione delle DAT, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali e nel rispetto dei diritti della persona, le modalità e i livelli diversificati di accesso.

Il Regolamento è composto da 12 articoli.

Articolo 1 - Definisce finalità e oggetto delle disposizioni. L’obiettivo cardine della Banca dati nazionale (BDN) è effettuare la raccolta di copia delle DAT di cui all’articolo 4 della legge n. 219 del 2017, garantirne il tempestivo aggiornamento, in caso di rinnovo, modifica o revoca e di assicurare la piena accessibilità sia da parte del medico che ha in cura il paziente (nel caso in cui per questi sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi) sia da parte del disponente e del fiduciario dal medesimo nominato.

Nei due commi della legge di Bilancio 2018 (418 e 419), la banca dati destinata alla registrazione delle DAT deve essere istituita presso il Ministero della Salute. Attraverso le DAT, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, viene autorizzata ad esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, compresi il consenso o il rifiuto di accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche.

Si chiarisce, inoltre, che i dati contenuti nella BDN dovranno essere utilizzati dal Ministero della Salute, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi, connessi alle finalità richiamate. In riferimento alla trasmissione dei dati alla BDN, viene sottolineato come queste debbano attenersi alle modalità individuate dal disciplinare tecnico.

Articolo 2 –  Chiarisce le funzioni della banca dati nazionale:

a) raccolta di copia delle disposizioni anticipate di trattamento, di cui all’articolo 4 della legge n. 219 del 2017 e dei relativi aggiornamenti;

b) raccolta di copia della nomina dell’eventuale fiduciario, nonché dell’accettazione o della rinuncia di questi, ovvero della successiva revoca da parte del disponente;

c) accesso ai dati di cui alle lettere a) e b) da parte del medico che ha in cura il paziente, allorché per questi sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi;

d) accesso ai dati di cui alla lettera a) e b) da parte del fiduciario, finché conservi tale incarico.

Articolo 3 - Elenca i soggetti che alimenteranno la BDN – DAT, secondo le modalità previste dal disciplinare tecnico:

a) gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, nonché gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero;

b) i notai e i capi degli uffici consolari italiani all’estero, nell’esercizio delle funzioni notarili;

c) i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT (art. 4, comma 7, della legge n. 219 del 2017).

Articolo 4 – Stabilisce che i soggetti indicati dovranno trasmettere il contenuto delle DAT alla BDN, mediante un modulo elettronico, secondo le specifiche previste dal disciplinare tecnico. Il modulo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

a)   dati anagrafici e di contatto del disponente;

b)   dati anagrafici e di contatto del fiduciario, se indicato e l’attestazione dell’accettazione della nomina, ove risultante dalla sottoscrizione delle DAT;

c)   attestazione del consenso del disponente alla raccolta di copia della DAT presso la Banca dati nazionale, ovvero indicazione dell’allocazione della stessa, ai fini della reperibilità.

Nel caso in cui l’accettazione della nomina del fiduciario dovesse avvenire con atto separato, la stessa, corredata di copia del documento di identità dello stesso fiduciario, dovrà essere consegnata, a cura del disponente, agli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza; oppure agli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero o, in alternativa, ai notai o ai capi degli uffici consolari italiani all’estero o, ancora, alla struttura sanitaria presso cui è stata consegnata la DAT. La struttura procederà alla trasmissione alla BDN.

Articolo 5 - Così come disposto dal disciplinare tecnico, individua le modalità di interoperabilità tra Banca dati nazionale, Rete unitaria del notariato e quelle eventualmente istituite nelle singole regioni.

Articolo 6 – Vengono previste particolari modalità di espressione delle DAT. Si spiega quindi che, qualora le condizioni fisiche del paziente non consentano di redigere le DAT per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata, le stesse potranno essere espresse attraverso videoregistrazione o altri dispositivi che permettano, alla persona con disabilità, di comunicare.

Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT, con le forme previste in precedenza, queste potranno essere revocate con dichiarazione verbale, raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni. Il medico dovrà dunque rendere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che verrà poi trasmessa alla BDN.

Articolo 7 – Riguarda il trattamento dei dati e le misure di riservatezza e sicurezza. Il Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati personali raccolti nella BDN, potrà diffonderli esclusivamente in forma anonima e aggregata. I notai, i comuni di afferenza degli ufficiali di stato civile, le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero, le unità organizzative e le strutture sanitarie, saranno titolari del trattamento dei dati raccolti.

Articolo 8 – Dispone che i dati personali, presenti nella Banca dati nazionale, saranno cancellati, trascorsi dieci anni dal decesso dell’interessato.

Articolo 9 – Il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, predispone e somministra, con frequenza biennale, agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri e ad enti del Terzo settore (nel cui atto costitutivo sia prevista, tra le finalità, la tutela del diritto all’autodeterminazione terapeutica) un idoneo questionario, che sarà valutato anche ai fini delle eventuali modifiche da apportare al presente decreto. Lo scopo è di verificare l’idoneità delle disposizioni a perseguire gli obiettivi fissati dal legislatore ed a garantirne la più estesa attuazione.

Articolo 10 - Chiarisce che le indicazioni, le modalità tecniche di trattamento dei dati e le misure tecniche di sicurezza, saranno contenute in un disciplinare tecnico adottato con decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di protezione dei dati personali dal regolamento (UE) 2016/679, dal decreto legislativo n. 196 del 2003 e dal presente decreto. L’aggiornamento, quando necessario, sarà effettuato allo stesso modo. In sede di prima applicazione, il richiamato disciplinare tecnico è stato allegato al presente regolamento.

Articolo 11 - Disposizioni transitorie. Entro (60) sessanta giorni dall’attivazione della BDN, i soggetti interessati dovranno trasmettere al Ministero della salute, per l’inserimento nella Banca dati, un elenco nominativo delle persone che hanno espresso dichiarazioni anticipate di trattamento, antecedentemente alla realizzazione della stessa Banca dati. La BDN renderà disponibile al medico che ha in cura il paziente ed al fiduciario, che ne facciano richiesta, l’indicazione dell’esistenza della DAT e del luogo dove la stessa verrà conservata. Entro 180 (centottanta) giorni dall’attivazione della Banca dati nazionale, i soggetti interessati dovranno trasmettere al Ministero della salute copie delle DAT dei disponenti.

Articolo 12 – Gli oneri derivanti dal decreto saranno garantiti dalla legge di Bilancio 2018 che, al comma 418, per queste finalità, ha autorizzato una spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2018.

La legge diventa così pienamente operativa, con un portale già attivo, a sottolinearlo!

Pertesto

BIBLIOWEB:

Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) – In Gazzetta il decreto sulla banca dati nazionale http://www.salute.gov.it/portale/dat/homeDat.jsp
Regolamento DAT (in PDF allegato)
Disciplinare Tecnico DAT (in PDF allegato)
DAT & consenso informato http://newmicro.altervista.org/?p=3801
Consenso informato “manoscritto” http://newmicro.altervista.org/?p=6951
Cybersecurity made in Italy http://newmicro.altervista.org/?p=6833
L’oro dei Big Data http://newmicro.altervista.org/?p=6557
Sicurezza dei dati Sanitari http://newmicro.altervista.org/?p=5934
DataCracy http://newmicro.altervista.org/?p=4778

 Banca dati nazionale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento - DISCIPLINARE TECNICO, 10 dicembre 2019 (PDF)

 Un Click per Leggere

 Regolamento  concernente  la  banca  dati  nazionale  destinata  alla registrazione delle disposizioni  anticipate  di  trattamento (DAT) - DECRETO 10 dicembre 2019, n. 168 – Ministero della Salute (PDF)

 Un Click per Leggere

 

Print Friendly, PDF & Email


Articoli correlati:

0
Giovanni Casiraghi

About the Author

Email: [email protected]
Go To Top
AVVERTENZA: Questo sito web utilizza i Cookies al fine di offrire un servizio migliore agli Utenti Maggiori informazioni