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Violenza inescusabile

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Violenza inescusabile
(Last Updated On: 5 febbraio 2024)

Anche un solo episodio di violenza motiva l’addebito della separazione

Laviolenza contro le donne è un fenomeno diffuso, in continuo aumento negli ultimi anni (nel 2022 14.448 casi). Fenomeno “di cronaca” che ha portato inevitabilmente all’adozione di una legge (24 novembre 2023, n. 168, recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”), nel tentativo di produrre un’inversione della tendenza di cui i femminicidi rappresentano solo la punta dell’iceberg. Prima di tale legge e a maggior integrazione in futuro, si fanno largo le sentenze (e le Ordinanze) giurisprudenziali, come quelle della Corte di Cassazione.

La violenza è sempre esecrabile, in particolare se attuata nei confronti di soggetti più deboli, come donne e bambini. Sappiamo che le violenze di genere sono una vergognosa piaga sociale, in qualsiasi forma si presentino. Non devono quindi stupire gli interventi in questo campo della Giurisprudenza, anche se ci troviamo nel campo di episodi considerati “minori” e che potrebbero far pensare ad attenuanti. Così non è. Per la Corte di cassazione, le violenze (fisiche e morali) perpetrate da uno dei coniugi, rappresentano violazioni così gravi da dare luogo anche alla dichiarazione di addebito della colpa.

La suprema Corte sancisce che le violenze fisiche e morali tra coniugi rappresentano violazioni così gravi degli obblighi matrimoniali, da essere il fondamento, non soltanto per la pronuncia di separazione, in quanto determinante la intollerabilità della convivenza, ma anche ai fini della dichiarazione di addebito, esonerando il giudice dall’obbligo di effettuare una comparazione con l’eventuale comportamento del coniuge vittima delle violenze, trattandosi di comportamenti che, a cagione dell’estrema gravità, sono comparabili solo con azioni dello stesso tipo (Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza 24 ottobre 2022 n. 31351).

Una vicenda. La Corte d’Appello di Catania aveva confermato la sentenza di separazione giudiziale del Tribunale di Siracusa, con la quale erano state rigettate le domande reciproche di addebito, spiegate dai coniugi, sottolineando la mancata indicazione di fatti precisi, di elementi oggettivi o testimonianze di persone estranee al nucleo familiare, a conferma delle condotte denunciate.

La moglie aveva fatto ricorso in Cassazione, lamentando come errore del giudice d’appello il considerare “non dimostrate” le condotte violente del marito poste a fondamento della domanda di addebito, risultanti invece da una serie concreta di elementi emersi in istruttoria, dai quali risultava la consumazione delle violenze denunciate (denunzie, provvedimenti di allentamento del questore, referti medici, prove per testi).

La Corte di Cassazione accoglie le doglianze della moglie.

Nello specifico, in relazione ai comportamenti tenuti dal marito, ha riaffermato il principio per cui “…le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio, da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantesi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la addebitabilità all’autore”.

La sentenza esonera il giudice del merito dal dover comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì “…irrilevante la posterità temporale delle violenze, rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (S. Cass. n. 7388/2017). La Corte quindi stabilisce, sull’addebito, che la condotta violenta di un coniuge nei confronti dell’altro, per la sua gravità, abbia carattere assorbente e non sia comparabile con il comportamento della vittima della violenza, anche qualora si tratti di un unico episodio di violenza.

Viene ribadito così l’orientamento già espresso nell’ ordinanza n. 27324 del 2022, ritenendo il “singolo” episodio idoneo a sconvolgere “definitivamente” l’equilibrio della coppia, poiché lesivo della dignità della persona. Viene evidenziata l’irrilevanza della “posterità temporale” della condotta violenta, rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Sentenza n. 7388/2017), ritenendo quindi, anche sotto il profilo temporale, che tale condotta non possa mai essere giustificata come reazione successiva al comportamento del soggetto passivo.

Vista la nuova legge e l’andamento costante della Cassazione su tale argomento, possiamo definire la violenza sulle donne come una violenza inescusabile.

BIBLIOWEB:

Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza 24 ottobre 2022 n. 31351 (PDF)

Un Click per Leggere

Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza n. 27324 – 2022 (PDF)

Un Click per Leggere

Cassazione Civile, sez. VI, 22/03/2017 – n.7388 (PDF)

Un Click per Leggere

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Francesco Bondanini

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