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Medico Competente: su cosa?

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Medico Competente: su cosa?
(Last Updated On: 3 agosto 2020)

Il parere (vincolante) della Cassazione

ILmedico competente è tenuto ad un giudizio di idoneità lavorativa “specifico”, che, in quanto tale, deve limitarsi alla valutazione dello stato di salute del lavoratore rispetto al rischio specifico cui è esposto nello svolgimento della mansione alla quale è adibito. Non è tenuto a valutazioni generali sullo stato di salute.

Questi, per la Corte di Cassazione, sono i confini entro i quali si estende la sorveglianza sanitaria, prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il medico era stato precedentemente condannato per non aver segnalato una patologia cui era affetto il lavoratore, ma non compromettente la sua attività lavorativa: “…è’ opportuno precisare che non è prevista alcuna interlocuzione diretta da parte del medico competente nei confronti del medico curante del lavoratore, cosicchè nessun rimprovero a tale titolo può essergli addebitato”.

La sentenza della Corte di Cassazione, sezione quarta Penale del 2 luglio scorso (n.19856), annulla e rinvia per un nuovo esame la precedente condanna a otto mesi di reclusione della Corte d’Appello, nei confronti di un Medico Competente accusato di non aver avvertito “formalmente”  il medico di medicina generale e lo stesso lavoratore, deceduto per una patologia non compromettente la sua attività lavorativa.

L’accusa era: “incorso in un errore diagnostico per non avere correttamente valutato, per colpa, la gravità del quadro clinico emergente dalle visite periodiche eseguite negli anni 2012 e 2013 e, in particolare, dagli esami ematochimici da cui risultava una grave forma di leucopenia e di piastrinopenia, con inversione della formula leucocitaria e, conseguentemente, per non avere comunicato al lavoratore e al medico curante la situazione allarmante sul suo stato di salute, che di lì a poco si sarebbe manifestata, in forma conclamata, nella malattia (mielodisplasia) che ne ha cagionato la morte; il ritardo diagnostico ha compromesso la possibilità di un intervento terapeutico che gli avrebbe quantomeno procrastinato l’esito infausto”.

Più precisamente, la sentenza ha suddiviso i compiti del medico competente in tre categorie: professionali, collaborativi e informativi. Ognuna di tali tre categorie è poi stata riempita dalla Corte di contenuti. In via generale, sono compiti professionali quelli inerenti alla sorveglianza sanitaria; sono compiti collaborativi quelli che si estrinsecano nel dovere di cooperare con il datore di lavoro, alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori ai rischi.

Dei compiti informativi è stato stilato un lungo elenco, nel quale è ricompreso, ad esempio, il dovere di informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria. Nello svolgimento dei suoi compiti, il medico competente è tenuto a compiere una serie di visite, da quella preventiva, a quella periodica, a quella su richiesta o concomitante al cambio di mansione.

Tali visite, per la Corte, vanno svolte “secondo i canoni classici della semeiotica, della raccolta approfondita dell’anamnesi, di un attento e mirato esame obiettivo e con lo svolgimento degli esami clinici e biologici ritenuti necessari“. In casi specifici, vanno poi seguiti dei protocolli diagnostici minimi. Dopo aver ricostruito approfonditamente la disciplina delle attribuzioni e delle funzioni proprie del medico competente, la Corte di cassazione non ha omesso di ricordare quale sia il quadro generale delle sanzioni, penali o amministrative, poste a suo presidio.

In particolare, il medico competente può, innanzitutto, rispondere per gli illeciti contravvenzionali di cui all’articolo 58 del decreto legislativo n. 81/2008: si tratta di reati propri omissivi, consistenti nel mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’articolo 25. Oltre che per tali illeciti, tuttavia, il medico competente può essere chiamato a rispondere anche degli eventi di volta in volta derivanti dall’omissione colposa delle regole cautelari, poste a presidio della salvaguardia della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Tale responsabilità sorge in ragione della sua autonoma posizione di garanzia e della funzione di controllo delle fonti di pericolo che l’ordinamento giuridico gli attribuisce. Il caso concreto risveglia inoltre, più in generale, l’interesse sulla specificità dei protocolli sanitari in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla potenzialità di un loro ruolo di prevenzione “globale”, ma anche sul “carico” di informazioni da gestire correttamente dal MC, con le evidenti responsabilità connesse.

Rispetto al D.Lgs.81/2008 ed al Medico Competente, è necessario illustrare la realtà tecnologica e organizzativa aziendale, sviluppare l’attività di sopralluoghi e di confronto, informare e fare partecipare all’attività complessiva di formazione e prevenzione, stabilire gli obiettivi e i limiti aziendali, stimolandone e favorendone l’interesse e le motivazioni verso i singoli lavoratori e l’intero contesto aziendale.

Se non si perseguono e non si raggiungono progressivamente questi obiettivi, l’attività del Medico Competente sarà vissuta come inutile o dannosa dall’Azienda e con grande diffidenza e fastidio dalle maestranze. Al riguardo, si impone una riflessione sull’adeguatezza del contesto normativo attuale, rispetto al più volte proclamato ruolo pubblicistico del MC, il quale “…è  tenuto ad operare con imparzialità nell’ottica esclusiva della tutela dell’integrità fisica dei lavoratori“, ma che non trova adeguata sponda e regia in un rapporto strutturale con il SSN ed i suoi presidi territoriali (quali ad es. i MMG).

Da qui in avanti giocheranno sicuramente le caratteristiche personali di correttezza ed onestà del medico, ma anche la capacità aziendale di proporre un contesto programmato, orientato, capace di autocontrollo e suggestivi aggiustamenti. In sintesi, l’attività del Medico Competente, deve inquadrarsi non solo come un mero e possibilmente “sbrigativo” obbligo di legge, ma come un elemento capace di produrre frutti efficaci, in termini di soluzione di problemi, gestione delle risorse, immagine aziendale, riduzione dei costi diretti e indiretti degli infortuni e delle malattie da lavoro.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, sezione quarta Penale, Sentenza n. 19856/2020 (in PDF allegato)
Covid 19: infortunio sul lavoro http://newmicro.altervista.org/?p=7639
Mascherine & Dispositivi Medici Europei http://newmicro.altervista.org/?p=7520
Sanitario, cura te stesso http://newmicro.altervista.org/?p=7450
Lavoro e Sorveglianza Sanitaria http://newmicro.altervista.org/?p=7333
Dal Dire al Fare http://newmicro.altervista.org/?p=7308
COVID-19 Test di Laboratorio http://newmicro.altervista.org/?p=7193
Coronavirus, Mascherine e Immunodepressi http://newmicro.altervista.org/?p=7169
Non si uccidono così anche i cavalli? http://newmicro.altervista.org/?p=6946
Sicurezza sul lavoro in Sanità http://newmicro.altervista.org/?p=3411

 Corte di Cassazione, sezione quarta Penale, Sentenza n. 19856/2020 (PDF)

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Francesco Bondanini

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