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Risarcimento fifty fifty

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Risarcimento fifty fifty
(Last Updated On: 30 novembre 2022)

di chi i vantaggi, suoi anche gli svantaggi

Laresponsabilità del medico ospedaliero e dell’ospedale è uno dei temi su cui la Cassazione è tornata più e più volte, definendo e chiarendo ogni volta e compiutamente diversi aspetti del rapporto tra medico (sanitari), ospedale e paziente. Fino alla a sentenza n. 8116/2022 della Cassazione Civile, si è sempre affermato che, contrariamente a quanto sancito dalla sentenza in commento, alla struttura ospedaliera bastasse dimostrare la colpa esclusiva del medico per andare totalmente esente da responsabilità.

Nei precedenti sia di legittimità (Cassazione Civile, 5 luglio 2017 n. 16488 e Cassazione Civile, 27 settembre 2019 n. 24167) sia di merito (Tribunale di Milano, I, Gattari, 31 gennaio 2015, Tribunale di Milano, I, Miccichè 20 settembre 2018, Tribunale di Milano, Flamini, 14 giugno 2018 n. 6743, Tribunale di Milano, I, Boroni, 18 giugno 2019 n. 5923) veniva riaffermata la stessa posizione.

In realtà tale orientamento era stato modificato dalla Cassazione Civile, con la sentenza n. 28987 dell’11 novembre 2019, che affermava il seguente importante principio di diritto, favorevole ai medici ospedalieri: “il risarcimento del danno causato ad un paziente in una struttura ospedaliera, anche se determinato dalla esclusiva responsabilità del medico operatore, deve essere ripartito paritariamente al 50% tra il medico e la struttura, salvo che quest’ultima non dimostri che il danno al paziente sia derivato da una condotta del sanitario improntata ad una inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza dal quel programma condiviso di tutela della salute“.

La Corte argomenta che la responsabilità della struttura ospedaliera per fatti commessi dai medici di cui si avvale, è regolata dall’art. 1228 del codice civile, che recita “…il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro“. L’onere risarcitorio si ripartisce tra medico e struttura, in misura paritaria, in forza del principio generale dettato dagli articoli 1298 e 2055 del codice civile.

L’imputazione degli illeciti commessi dai suoi ausiliari trova la sua ratio nella libertà, della struttura ospedaliera, di decidere come provvedere all’adempimento degli obblighi di cura assunti in favore dei pazienti, secondo la struttura di responsabilità da rischio di impresa (cuius commoda eius et incommoda  ”di chi i vantaggi, suoi anche gli svantaggi”).

Insomma, afferma la Corte, “se la struttura si avvale della collaborazione dei sanitari come persone fisiche (utilità), si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati“, trovando detta responsabilità la sua radice nel rischio connaturato alla utilizzazione di terzi, nell’adempimento dell’obbligazione.

La Corte specifica che l’unico modo per la struttura di esimersi (del tutto o in parte) dall’onere risarcitorio nella misura del 50%, consiste nel dimostrare, non già soltanto la responsabilità esclusiva del medico, ma che il danno al paziente sia derivato da una condotta del sanitario improntata ad una “inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza da quel programma condiviso di tutela della salute“. Ovvero, ad una condotta del sanitariodel tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile“.

Il principio affermato dalla pronuncia è innovativo, in quanto trattasi, con ogni evidenza, di vera e propria “probatio diabolica“, che quasi mai le strutture potranno fornire in giudizio. Gli stessi Giudici della Suprema Corte, nella sentenza qui commentata, indicano, come esempio di una condotta tale da escludere la responsabilità paritaria della struttura, il caso davvero limite di quel “sanitario che esegua senza plausibile ragione un intervento di cardiochirurgia fuori della sala operatoria dell’ospedale“.

L’onere risarcitorio. Come ribadito dalla menzionata Cassazione n. 8116/2022: “la responsabilità della struttura che si avvalga di terzi per adempiere alla propria obbligazione di prestazione del servizio, è autonoma da quella del medico di cui la prima si sia avvalsa, pur rispondendo entrambi solidalmente, posto che art. 2055, primo comma, cod. civ. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome, pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso considerata dalla norma dev’essere riferita unicamante al danneggiato” – ovvero si astrae dalle norme giuridiche da essi violate (Cassazione n. 28987/2019).

Ne deriva che, nel caso di danni da attività medica, anche quando la domanda risarcitoria sia stata fondata sull’erroneo operato del medico e non sui profili prettamente strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, la transazione tra medico e danneggiato non impedisce l’esercizio dell’azione per l’accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera, che non ha natura di responsabilità per fatto altrui, bensì per fatto proprio (Cass., 11/11/2019, n. 28987, Cass., 20/10/2021, n. 29001).

Pertanto, non viene meno in conseguenza della liberazione del medico dalla propria obbligazione risarcitoria, ma comporta unicamente che, nel compiere detto accertamento, “il giudice debba indagare incidentalmente sull’esistenza di un’eventuale condotta colposa del sanitario (Cass., 27/09/2021, n. 26118).”

La Cassazione, con la sentenza n. 28987/2019, aveva già sancito che la struttura ospedaliera, per superare la presunzione di sua pari responsabilità con il medico, deve dimostrare:

(a) la responsabilità esclusiva del sanitario e, al contempo (b) che quest’ultimo ha tenuto una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, nei termini sopra descritti. Il principio dettato dalla Suprema Corte non potrà non avere un impatto sulle strutture sanitarie, sui medici ospedalieri e sulle relative coperture assicurative di entrambi.

Visto il nuovo principiodalla parte dei medici”, in caso di danno cagionato al paziente per violazione delle leges artis della professione, i sanitari saranno tenuti, nella stragrande maggioranza dei casi, a rivalere la struttura solo nella misura del 50%, rimanendo obbligati per l’intero importo in casi del tutto marginali e difficilmente riscontrabili nelle normali pratiche mediche.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione, sezione 3° Civile, Sentenza n. 8116/2022 (in PDF allegato)
Corte di Cassazione, sezione 3° Civile, Sentenza n. 28987/2019 (vedi PDF allegato)
Se la malattia è difficile https://newmicro.altervista.org/?p=9251
PS obbligo approfondire https://newmicro.altervista.org/?p=9161
Consenso informato e rinvii https://newmicro.altervista.org/?p=9110
Mancata diagnosi https://newmicro.altervista.org/?p=9024
Intervento tempestivo: danno evitato o ridotto? https://newmicro.altervista.org/?p=8986
Consulenze e Nesso di causalità https://newmicro.altervista.org/?p=8888
Gli errori dei medici ricadono sull’ASL https://newmicro.altervista.org/?p=8826
La colpa è una somma di elementi https://newmicro.altervista.org/?p=8656
Responsabilità di più medici: la tempistica https://newmicro.altervista.org/?p=8270
Responsabilità medica della struttura sanitaria https://newmicro.altervista.org/?p=8106
Rischio clinico e Linee Guida https://newmicro.altervista.org/?p=8004
Perdita di chance https://newmicro.altervista.org/?p=6712
Perché la Gelli https://newmicro.altervista.org/?p=6665
Nesso di causalità https://newmicro.altervista.org/?p=6120
Colpa Grave, colpa lieve https://newmicro.altervista.org/?p=5505
Il ritardo è colpevole https://newmicro.altervista.org/?p=5451
Linee Guida e Buone pratiche https://newmicro.altervista.org/?p=5017
Quando scatta la colpa medica https://newmicro.altervista.org/?p=4017

 Corte di Cassazione, sezione 3° Civile, Sentenza n. 8116/2022 (PDF)

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 Corte di Cassazione, sezione 3° Civile, Sentenza n. 28987/2019 (PDF)

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Francesco Bondanini

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