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Danno da Vaccini non obbligatori: risarciti

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Danno da Vaccini non obbligatori: risarciti
(Last Updated On: 20 luglio 2020)

Consulta: “Sì a indennizzo per danneggiati da quello contro Epatite A”

Per quasi trent’anni, la Legge 210/92 è stata considerata applicabile ai risarcimenti per le trasfusioni e ad altre e diverse situazioni in campo sanitario. In particolare, per i danni da vaccinazione erano riconosciute a copertura solamente quelle obbligatorie. La legge era considerata un vero e proprio “dogma” comportamentale, cui attenersi. Questo fino al caso in questione.

Di diverso avviso la Corte Costituzionale, chiamata in causa per dirimere la problematica sollevata dalla Corte di Cassazione per valutare il ricorso, proposto dal Ministero della Salute, contro una sentenza della Corte d’appello di Lecce, che a sua volta aveva disposto l’indennità ed il versamento a favore di A. O., a suo tempo sottoposta alla vaccinazione contro il virus dell’epatite A e che, in conseguenza di ciò, era risultata affetta da «lupus eritematoso sistemico».

Il ricorso in Cassazione del Ministero della Salute si fondava sul vizio di violazione di legge, essendo l’indennizzo previsto per le sole vaccinazioni obbligatorie. Una tesi però smontata dalla Corte, che ha giudicato illegittima la legge 210/92, laddove non prevede l’indennizzo per chi è rimasto danneggiato (art. 1, comma 1-Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati).

L’errore interpretativo era quindi dovuto alla parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica.

Nella sentenza impugnata si specificava come l’interessata avesse aderito ad una campagna di vaccinazione, avviata nel 1997 ed estesa contro il contagio da epatite A, venendo sottoposta a immunizzazione attiva nel 2003 e nel 2004, a seguito di una personale convocazione presso la sede dell’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente. Dunque, secondo l’impugnata sentenza della Corte di appello di Lecce, una interpretazione “costituzionalmente orientata” del comma 1 dell’art. 1 della legge n. 210 del 1992 legittimerebbe, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto all’indennizzo.

Il giudice di merito aveva considerato provata la sussistenza di un nesso causale tra la somministrazione del vaccino e la patologia successiva. Inoltre, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale che aveva esteso il diritto all’indennizzo, in caso di conseguenze dannose derivanti da specifiche vaccinazioni non obbligatorie, ma incentivate dall’autorità sanitaria, ha ritenuto che tale diritto sussista anche con riferimento al vaccino somministrato nel caso di specie.

Una tesi sposata dalla Corte Costituzionale che ha evidenziato come “benché la tecnica della raccomandazione esprima maggiore attenzione all’autodeterminazione individuale (o, nel caso di minori, alla responsabilità dei genitori) e, quindi, al profilo soggettivo del diritto fondamentale alla salute, tutelato dal primo comma dell’art. 32 Cost., essa è pur sempre indirizzata allo scopo di ottenere la migliore salvaguardia della salute come interesse (anche) collettivo”.

Per questa ragione, “ferma la differente impostazione delle due tecniche”, quel che rileva è l’obiettivo essenziale che entrambe perseguono, nella profilassi delle malattie infettive: ossia il comune scopo di garantire e tutelare la salute (anche) collettiva, attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale.

In una prospettiva incentrata sulla salute, quale interesse e (anche) obiettivo della collettività, non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione: l’obbligatorietà del trattamento vaccinale è semplicemente uno degli strumenti a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche, per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione.

La ragione che fonda il diritto all’indennizzo del singolo non risiede quindi nel fatto che questi si sia sottoposto ad un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’integrità psico-fisica, derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre che di quello individuale.

Sicuramente una “sentenza storica”, viste le implicazioni.

BIBLIOWEB:

Corte Costituzionale – Sentenza N.118 anno 2020 (in PDF allegato)
Errori Trasfusionali http://newmicro.altervista.org/?p=6867
Governance trasfusionale http://newmicro.altervista.org/?p=6620
Vaccinazioni in gravidanza http://newmicro.altervista.org/?p=5949
Vaccinazioni per il triennio 2017-2019 http://newmicro.altervista.org/?p=2359
Perdita di Chance http://newmicro.altervista.org/?p=6712
Responsabilità dell’Anestesista e del Direttore Sanitario http://newmicro.altervista.org/?p=6454
HCV “retroattiva” http://newmicro.altervista.org/?p=5760
Disabilità & Diritti http://newmicro.altervista.org/?p=5318

 Corte Costituzionale – Sentenza N.118, 26 maggio 2020 (PDF)

Un Click per Leggere

 

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Francesco Bondanini

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