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Contro il Telemarketing “selvaggio”

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Contro il Telemarketing “selvaggio”
(Last Updated On: 4 novembre 2023)

Il codice di condotta – il registro pubblico delle opposizioni

Nel marzo 2023, il Garante ha approvato il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling promosso da associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori. Il Codice acquista efficacia una volta conclusa la fase di accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (Odm) e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L’adozione del Codice di condotta rappresenta un importante tassello nella lotta al telemarketing selvaggio, che si aggiunge al “bollino blu”, al registro delle opposizioni e alla costante attività sanzionatoria attuata dal Garante negli anni. Il Codice di Condotta è un sistema di regole di comportamento e gestione che si integra con le raccomandazioni del Legislatore Europeo, del Legislatore Nazionale e delle Autorità di Vigilanza, quali il Garante per la Protezione dei Dati Personali, il Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché delle istituzioni regolatorie di settore.

Per assicurare il rispetto della normativa privacy “dal contatto al contratto”, le società che aderiranno al Codice – informa il Garante – “…si impegneranno ad adottare misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la ‘filiera’ del telemarketing. Dovranno raccogliere consensi specifici per le singole finalità (marketing e profilazione), informare in maniera precisa le persone contattate sulle finalità per le quali vengono usati i loro dati, assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati)”.

Il Codice introduce anche regole per contrastare il fenomeno del “sottobosco” dei call-center abusivi, stabilendo che nei contratti stipulati dall’operatore, con l’affidatario del servizio, dovrà essere prevista una penale o la mancata corresponsione della provvigione, per ogni vendita di servizi realizzata a seguito di contatto promozionale senza consenso. Le società saranno tenute ad effettuare una valutazione di impatto, nel caso svolgessero trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, che comportano un’analisi sistematica e globale di informazioni personali.

Le regole sono entrate in vigore una volta costituito l’Organismo Di Monitoraggio e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’ODM è un organismo indipendente, chiamato a verificare l’osservanza del Codice di condotta da parte degli aderenti ed a gestire la risoluzione dei reclami.

Stop al telemarketing selvaggio anche sui telefonini: con il decreto si possono evitare le chiamate indesiderate sui cellulari. Ad annunciarlo è il Consiglio dei Ministri, con un comunicato stampa del 21 gennaio 2022 (allegato di seguito), in cui si legge chiaramente: “…il testo, tra l’altro, attua l’estensione, prevista dalla nuova normativa, della disciplina del registro pubblico delle opposizioni a tutte le numerazioni nazionali, fisse e mobili, comprendendo anche quelle non riportate negli elenchi telefonici, cartacei o elettronici, che fino ad oggi ne erano escluse.”

Questa però non è l’unica novità che riguarda il registro delle opposizioni. Il decreto n. 139/2021, coordinato con la legge di conversione n. 205/2021, interviene anche in materia di dati personali, andando a modificare il Codice con la legge n. 5/2018, contenente “…nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato.”

Le novità

Trattamento dei dati automatizzati senza operatore. L’art. 9 del dl n. 139/2021 va a modificare in particolare alcuni commi dell’art. 1 e il primo comma dell’art. 2 della legge 5/2018. In virtù di detta modifica, il comma 1 prevede che possono iscriversi al registro delle opposizioni tutti coloro che vogliono opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche, relative a tutte le utenze fisse e mobili, ovvero “…tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche, effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono nonché, ai fini della revoca di cui al comma 5, mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l’intervento di un operatore, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale“.

Il comma 5, in virtù delle modifiche, così dispone: “Con l’iscrizione al registro (…) si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche, fisse o mobili, effettuato per pubblicità o vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l’uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento, sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.”

Il comma 12 assume il seguente tenore letterale: “…gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato, con o senza l’intervento di un operatore umano o di comunicazioni commerciali telefoniche, hanno l’obbligo di consultare mensilmente e comunque all’inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste.”

L’art. 2 infine cambia così il primo periodo del comma 1: “Tutti gli operatori che svolgono attività di call center per chiamate con o senza operatore, rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili, devono garantire la piena attuazione dell’obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n.196 del 2003.”

Il Registro Pubblico delle Opposizioni, esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari, consente al cittadino di opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate. L’iscrizione annulla anche i consensi precedentemente rilasciati, tranne quelli che saranno autorizzati dopo l’iscrizione e quelli con i soggetti con cui si ha un contratto (per esempio i gestori delle utenze). Con il nuovo servizio, l’operatore deve consultare mensilmente il RPO e, in ogni caso, prima di svolgere le campagne pubblicitarie tramite telefono. L’opposizione può riferirsi anche alla pubblicità cartacea, nel caso l’indirizzo sia presente negli elenchi telefonici pubblici.

Il registro pubblico delle opposizioni è un servizio gratuito mediante il quale l’utente si può opporre all’utilizzo (per il telemarketing) del suo numero di telefono e indirizzo presenti negli elenchi pubblici per scopi pubblicitari. Prima di chiamare gli utenti, chi vuole fare telemarketing deve consultare il registro delle opposizioni (i dettagli sono visibili sul sito ufficiale), ove è indicato con chiarezza se il soggetto in questione ha dato, o meno, il suo consenso a ricevere chiamate di pubblicità.

Gli utenti che vogliono iscriversi al registro, aggiornare i dati inseriti e revocare l’iscrizione al RPO, possono procedere nei modi seguenti:

-  a mezzo web (compilazione di un modulo elettronico);

-  telefonicamente, dalla linea con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel registro;

- mediante posta elettronica.

BIBLIOWEB:

Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 – Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. https://registrodelleopposizioni.it/normativa/
XVIII LEG – ddl – Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 – Accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali aggiornamento: 5 aprile 2022 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page?facetNode_1=0_62&facetNode_2=1_8%282021%29&contentId=SAN351317&previsiousPage=mg_1_2#
Garante privacy – telemarketing – RPO https://www.garanteprivacy.it/temi/telemarketing
RPO – Registro pubblico delle opposizioni  https://registrodelleopposizioni.it/
Testo Coordinato del Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139 (in PDF allegato)
Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling – Asseprim, AssoCall – Associazione Nazionale dei Contact Center, Outsourcing, ASSOCONTACT, Associazione Nazionale dei Business Process Outsourcer, Assotelecomunicazioni, Confcommercio, Confindustria, DMA Italia e OIC – Osservatorio Imprese e Consumatori, in qualità di Associazioni rappresentative di committenti, call center, teleseller, list provider e Associazioni di consumatori (in PDF allegato)
Registrazioni di nascosto & Smartphone https://newmicro.altervista.org/?p=10233
Guardia Medica “Telefonica” https://newmicro.altervista.org/?p=9329
Connettività libera e segreta https://newmicro.altervista.org/?p=9088
I tuoi dati sono un tesoro https://newmicro.altervista.org/?p=8404
WhatsApp e dintorni https://newmicro.altervista.org/?p=7971
L’oro dei Big Data https://newmicro.altervista.org/?p=6557

 Testo Coordinato del Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139 (PDF)

Un Click per Leggere

 Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling - Osservatorio Imprese e Consumatori, in qualità di Associazioni rappresentative di committenti, call center, teleseller, list provider e Associazioni di consumatori (PDF)

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Alessandro Orro

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