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Registrazioni di nascosto & Smartphone

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Registrazioni di nascosto & Smartphone
(Last Updated On: 14 agosto 2023)

a colleghi e datore di lavoro: valgono come prova Lo smartphone cambia la professione.

Registrare le riunioni con un telefonino è un comportamento consolidato che consente di realizzare molto più velocemente e fedelmente i contenuti per un eventuale verbale. Il telefono non è più soltanto il modo di sentire le persone con facilità, ma è sempre più un insieme di funzioni che ci facilitano la vita. Ma assume un ulteriore risvolto etico e legale che non sempre ci è chiaro.

Si possono utilizzare registrazioni per le quali non è stato chiesto il permesso alla controparte travalicandone i limiti del diritto alla riservatezza? In altre parole, le registrazioni occulte di colleghi e datore di lavoro sono lecite?

Il Tribunale di Cassino – Sezione Lavoro, con ordinanza del 18.07.2022, ne ha ribadito i limiti : il lavoratore, a determinate condizioni, può usare strumenti di registrazione audio sul luogo di lavoro per tutelarsi contro le dedotte condotte vessatorie del datore di lavoro. Quindi al lavoratore è riconosciuto il diritto a costituirsi mezzo di prova contro il datore di lavoro in una causa futura se le registrazioni siano effettuate con il genuino intento di tutelare la propria posizione lavorativa e procurarsi una fonte di prova da utilizzare nel processo.

Il caso. Nella vicenda in oggetto, il lavoratore adiva il Tribunale ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo di aver patito condotte vessatorie ed illegittime da parte del datore di lavoro. A sostegno di quanto affermato, il lavoratore produceva, tra le altre fonti di prova, delle registrazioni audio raccolte per il mezzo del telefono cellulare che il ricorrente aveva usato all’interno della sede di lavoro.

La difesa della ditta datoriale si costituiva in giudizio, contestando gli assunti del ricorrente e chiedendo si dichiarasse l’inammissibilità delle predette registrazioni fonografiche in quanto raccolte in violazione dei precetti di cui al documento sottoscritto dal lavoratore quale titolare del trattamento dei dati personali ex art. 29 GDPR 679/2016, ritenendo sussistente, peraltro, il reato di violazione della privacy di cui all’art. 167 del Codice della protezione dei dati personali.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino ha osservato che la prova raccolta dal lavoratore con la fonoregistrazione a mezzo del telefono cellulare, può validamente essere prodotta nel processo lavoristico, alla luce del principio secondo cui la finalità difensiva della registrazione dei colloqui tra dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro esclude la necessità di chiedere il consenso dei presenti.

Ciò con la preminente finalità di contemperare la norma sul consenso del trattamento dei dati personali con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio. Ne discende la assoluta legittimità della condotta del lavoratore che abbia effettuato le registrazioni occulte se pertinenti alle tesi difensive e non eccedenti le connesse finalità (Cass. Civ. 12534/2019; Cass. Civ. 11322/2018; Cass.Civ. 27424/2014).

Il Giudice del Lavoro, dunque, nell’ammettere al compendio probatorio del giudizio le registrazioni prodotte dal ricorrente – in un’ottica di bilanciamento tra diritti costituzionalmente protetti – ha riconosciuto prevalenza, rispetto al diritto dell’interessato ad opporsi al trattamento dei dati personali – cosiddetto “ius arcendi” – al trattamento dei dati stessi qualora effettuato per ragioni di giustizia.

Il Giudice ha evidenziato, tra l’altro, che, sotto il profilo normativo, tale impostazione trovav collocazione già nell’art. 47 del D.Lgs 196 del 2003 e attualmente è riconosciuta  nell’art. 2-undecies del medesimo decreto, come introdotto dall’articolo 2 comma 1 lett. f del D. Lgs 10.08.2018 n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale dai dettami del Regolamento UE 2016/679.

Ma gli smartphone sono diventati strumenti diagnostici a tutti gli effetti, cambiando la professione. La disponibilità universale di telefoni cellulari in campo sanitario ha portato a nuove soluzioni diagnostiche che, per certi versi hanno modificato la gestione di diverse patologie, specie croniche. Non ci stupiamo dei sistemi di monitoraggio della glicemia gestiti tramite smartphone, ma è solo un esempio. Altri riguardano l’invecchiamento associato a patologie croniche.

I recenti sviluppi negli algoritmi di stima della postura umana, basati su video, consentono l’analisi automatizzata del movimento utilizzando video bidimensionali (2D) che possono essere registrati con un comune smartphone e fornire nuovi indici predittivi sia della malattia che della traiettoria di salute della persona.

L’osteoartrosi (OA) è la forma più comune tra le malattie muscoloscheletriche età-dipendente ed è in grado di compromettere il movimento e di modificare la qualità di vita delle persone con una conseguente limitazione funzionale e della loro partecipazione sociale per il declino della funzione fisica. OA e BPCO sono due patologie spesso coesistenti, con una media complessiva ponderata della prevalenza di OA nei soggetti con BPCO pari al 35,5%.

La capacità di esercizio funzionale è riconosciuta come uno dei fattori importanti nel descrivere la gravità e la progressione della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). In questi casi la funzione polmonare (stimata con la spirometria) non sempre corrisponde alla capacità di esercizio funzionale. La BPCO è una malattia progressiva in cui la funzione polmonare spesso diminuisce nel tempo anche in presenza di miglioramenti della capacità di esercizio funzionale.

Il sit-to-stand test (STST), misurato con un cronometro, è  esame ampiamente utilizzato per valutare la funzione fisica del paziente. Il protocollo standardizzato utilizza una sedia di altezza standard (46 cm) senza braccioli posizionata contro un muro. Il paziente è seduto in posizione eretta su una sedia con le ginocchia e le anche flesse a 90°, i piedi appoggiati sul pavimento e gli arti superiori piegati sul petto (senza usare le mani o le braccia per favorire il movimento). Il paziente deve eseguire il cambio di posizione seduta/eretta in autonomia per un numero di volte predefinito (es. 5 volte) cronometrando il tempo impiegato.

Gli studi disponibili sul STST indicano che il tempo automatizzato è più sensibile rispetto alla misurazione manuale per rilevare le misure cinematiche aumentando la sensibilità della sola misurazione del tempo. La cattura ottica del movimento (motion capture) è l’attuale gold standard per l’analisi clinica del movimento. La metodica Viene utilizzata per diagnosticare il movimento patologico, pianificare il trattamento e monitorare i risultati. La valutazione quantitativa del movimento è fondamentale per ispirare il processo decisionale medico, fino a ieri era possibile solo con costosi sistemi di motion capture e con personale altamente qualificato.

Lo smartphone per testare la capacità di esercizio funzionale nei controlli periodici diventa appannaggio dei medici di medicina generale (MMG). Per la BPCO le linee guida raccomandano il 6 min walking test (6MWT). Per tempo e spazio limitati, il test è difficile da implementare nella pratica clinica. Per i MMG è utile avere un modo rapido di valutazione della capacità di esercizio funzionale dei pazienti con BPCO. Da un’analisi dei criteri e della letteratura sui test funzionali, sembra che il one-minute sit-to-stand test  (1MSTST) sia il più adatto per misurare i risultati clinici rilevanti nelle persone con BPCO.

Anche se i due test valutano la capacità di esercizio funzionale in due diverse funzioni della vita quotidiana, la deambulazione e la posizione seduta-eretta: hanno il limite di non essere completamente confrontabili. Comunque, uno studio dimostra la validità del 1MSTST rispetto al 6MWT, con risultati correlati alla qualità della vita e alla mortalità a 2 anni. Inoltre, considerando che l’impiego della scala MRC potrebbe essere problematica quando si tratta di identificare la necessità di intervento rispetto all’attività fisica, lo 1MSTST fornisce una misura più obiettiva della capacità di esercizio funzionale dei pazienti con BPCO.

In sintesi, l’adozione di uno strumento digitale per misurare automaticamente i tempi del STST, associato a un’analisi cinematica del video registrato a casa, consente misurazioni abbastanza sensibili e tali da prevedere la salute fisica nella BPCO e nell’osteoartrosi.

BIBILOWEB:

Testo integrale dell’ordinanza del tribunale di Cassino
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IoT e Diabete https://newmicro.altervista.org/?p=10176
Software insoddisfacenti https://newmicro.altervista.org/?p=9506
Tre anni di GDPR https://newmicro.altervista.org/?p=8519
Serve una Sanità basata sui dati. E’ evidente https://newmicro.altervista.org/?p=8416
Cyber Crime https://newmicro.altervista.org/?p=7813
Digital Health https://newmicro.altervista.org/?p=6610

 Testo integrale dell’ordinanza del tribunale di Cassino (PDF)

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Marco Pradella

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