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Gaslighting

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Gaslighting
(Last Updated On: 28 dicembre 2022)

Dal cinema alla realtà

Laviolenza non sempre si manifesta nella più nota e riconoscibile forma fisica. Esistono, infatti, delle lacerazioni dell’animo che giorno per giorno sembrano quasi rientrare nella quotidianità della vittima, in quanto non percepite come abuso nel momento della loro manifestazione. Anche nelle relazioni che in apparenza non sembrano presentare problemi di abuso o conflittualità, si profilano angherie insospettabili.

Gaslighting” è la parola più richiesta sui motori di ricerca nel 2022. Impossibile tradurla in italiano con una sola espressione: significa “manipolazione psicologica di una persona, per un lungo periodo di tempo, tanto da indurre la vittima a mettere in dubbio la validità dei propri pensieri e della percezione della realtà o dei ricordi e porta a confusione, perdita di fiducia e autostima, incertezza della propria stabilità emotiva o mentale nonché dipendenza dall’autore del reato.

Il gaslighting è una forma di violenza che cerca di minare la sanità mentale della vittima, per poterla controllare. Il rapporto di coppia, che dovrebbe costituire il coronamento di reciproci sentimenti, diventa non di rado teatro di vessazioni, non solo fisiche ma anche psicologiche.

Si tratta di critiche quotidiane, battutine destabilizzanti, offese indirette, malumore e insoddisfazione perenni che minano l’equilibrio di chi subisce tali atteggiamenti, facendolo non solo sentire “sbagliato”, ma anche dipendente dal proprio “carnefice”, intravedendo erroneamente in quest’ultimo una persona d’aiuto al proprio miglioramento. La vittima di tali tecniche manipolative arriva a sentirsi persino in colpa: la crudeltà a cui viene sottoposta, è interpretata come “normale” conseguenza delle proprie inettitudini.

Il termine appare per la prima volta nel 1938 nella “piece” teatrale “Gas Light” di Patrick Hamilton, dal quale sono stati tratti due celebri film. Uno di George Cukor è del 1944. In italiano è intitolato “Angoscia” e racconta la storia degli abusi psicologici di un marito, Charles Boyer, nei confronti della moglie, Ingrid Bergman, che per l’interpretazione fu premiata con il primo Oscar (come miglior attrice).

Il marito realizzava un diabolico piano manipolativo, fatto di fini persuasioni ed azioni concrete: tra l’altro, le fa credere che l’abbassamento delle luci a gas, ‘gaslighting’, della loro lussuosa residenza londinese fosse frutto della sua immaginazione. In realtà è opera della perfida cameriera Nancy (interpretata da Angela Lansbury, “la signora in giallo”), con la quale l’uomo ha una relazione. Facendo poi finta di nulla, arriva a portare la moglie non solo a credere di non poter più dar fede alle proprie percezioni, ma addirittura la conduce sull’orlo della pazzia.

Da lì il termine è sempre stato utilizzato sui manuali di psicologia e nei testi scientifici, fino a quando sulla scena non è arrivato Donald Trump. Sin dalla campagna per le prime presidenziali, i media hanno iniziato a usare ‘gaslighting‘, in modo più o meno corretto, in riferimento ad alcuni atteggiamenti del “tycoon”, ad esempio quando accusava Hillary Clinton di aver diffuso teorie cospirazioniste che mettevano in dubbio la nascita e la cittadinanza di Barack Obama. La perversa attività è descritta anche in un altro film di successo degli anni ’90, “Sleeping with the Enemy”, con Julia Roberts.

Tratti caratteristici. Un aspetto tipico di chi subisce crudeltà mentale da parte del proprio partner è uno stato di totale confusione, sul piano emotivo e una sorta di assuefazione, che impediscono di percepire quanto subìto come sbagliato. Il manipolatore, noto come “narcisista perverso” è una persona dall’acuta cattiveria che impone un amore finto, malsano, che imprigiona il partner in una relazione tossica e anaffettiva. Un vero e proprio “massacro” psicologico, in cui la vittima si convince di essere inetta, piena di difetti. Tale condizione la rende più vulnerabile e facilmente assoggettabile al controllo del gaslighter.

Il crudele manipolatore è vuoto di sentimenti, incapace di vivere in maniera vera e genuina l’amore. La sua megalomania, l’assenza di empatia e d’interesse per gli altri, la totale negazione dell’identità altrui, la fredda distanza affettiva, celano frustrazioni, insoddisfazioni personali o relazioni fedifraghe.

La richiesta di aiuto da parte del soggetto manipolato tarda ad arrivare poiché, nella perversa trama di quel “malato” legame, si crea una quasi totale dipendenza a cui si accompagna un’irrazionale idealizzazione del partner. Non di rado, vengono alternate condotte conformi ad un normale rapporto d’amore a gelidi atteggiamenti, che si manifestano tramite comportamenti espliciti o attraverso i cosiddetti “silenzi punitivi”.

Nell’infida trappola della crudeltà mentale, la personalità, le emozioni e la razionalità percettiva sono annullate, quasi come se la vittima venisse svuotata dalle proprie energie, come se si trovasse in uno stato di “sonno perenne” che allontana sempre di più dalla realtà. Frasi dette con tono solo in apparenza scherzoso, celano, invece, ostilità e volontà di umiliare l’interlocutore.

Aspetti legali. Nell’ottica dei danni alla persona, l’abuso psicologico del “gaslighting” rientra nel novero dei danni non patrimoniali e, in particolar modo, nell’ottica della tutela risarcitoria fondata sul gravissimo oltraggio alla sfera personale, relazionale ed emotiva. Come si colloca la lesione di diritti inviolabili dell’uomo nella sfera dell’abuso emozionale perpetrato dal narcisista perverso?

L’attenzione si concentra sulla lesione dei diritti inviolabili, secondo una lettura, costituzionalmente orientata, dell’art. 2059 del codice civile. E’ proprio nell’ambito di questa concezione che ritrova i suoi spazi il pregiudizio esistenziale. Riguarda tutti quei comportamenti che generano sofferenze per il peggioramento della qualità della vita, alterazioni delle abitudini quotidiane e delle attività realizzatrici della persona. È su questi valori che si fonda la figura del danno esistenziale, inteso come cambiamento “in pejus” dell’esistenza del danneggiato e come compromissione dell’attuazione e dello sviluppo della propria personalità.

Nella valutazione del danno alla persona vittima di crudeltà mentale, si considerano quegli eventi che generano traumi di tipo psichico ed esistenziale, comportando disequilibri e chiusura emotiva nonché disturbi della personalità e difficoltà nei rapporti interpersonali.

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio ha riconosciuto nelle “Linee guida per l’accertamento del danno psichico e da pregiudizio esistenziale” già nel 2009 il cosiddetto “danno da gaslighting”: “…è importante considerare il funzionamento psicologico nell’ambito di un ipotetico continuum che va da un funzionamento psicologico non alterato e funzionale, ad un funzionamento sconvolto e modificato rispetto al periodo precedente all’evento traumatico. Esso interessa le modificazione della personalità e dell’assetto psicologico nel suo adattamento, nei suoi stati emotivi, nella sua efficienza, nella sua autonomia, nella sua autostima e nella percezione della propria immagine psichica e corporea. Si tratta di valutare l’alterazione “dell’equipaggiamento” mentale successivamente all’evento traumatico e alla sofferenza psichica“.

La vittima non dovrà dimostrare di aver riportato una sindrome patologica, essendo sufficiente la presenza di un contegno illecito lesivo dei suoi diritti fondamentali ed inviolabili. Le condotte del “gaslighter”, realizzate nel contesto del rapporto coniugale, potrebbero costituire il presupposto per il riconoscimento dell’addebito della separazione, ove si dimostri che gli atteggiamenti ostili del coniuge abusante abbiano di fatto reso impossibile la convivenza e irreparabile la rottura dell’unione matrimoniale.

Giurisprudenza. Il Tribunale di Milano ha evidenziato come “…in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare l’esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza” e ha definito atto violento la stessa violazione del “dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra i coniugi” (Trib. Milano, Sez. IX, sentenza n. 4669/2015).

Sul piano della tutela penale, il legislatore, ad oggi, non ha inquadrato il fenomeno del gaslighting in un’autonoma e tipica fattispecie di reato. Ciò non toglie che le condotte abusanti possano essere ricomprese in figure di reato quali ad esempio “atti persecutori”, di cui all’art. 612 bis del codice penale o “maltrattamenti in famiglia” di cui all’art. 572 c.p..

Per gli atti persecutori, meglio noti come stalking, è possibile affermare che la tecnica della manipolazione mentale possa costituirne il preambolo o essere legata a tali condotte illecite. Occorrerà dimostrare, nel caso concreto, l’idoneità degli atti lesivi reiterati, finalizzati a compromettere la salute psicologica della vittima, con gravi conseguenze pregiudizievoli sull’ equilibrio psicofisico e relazionale della stessa.

Sul concetto di maltrattamenti in famiglia, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “…il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato dalla condotta dell’agente che sottopone la moglie e i famigliari ad atti di vessazione reiterata, tali da cagionare sofferenza, prevaricazione ed umiliazioni, in quanto costituenti fonti di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di esistenza. Rilevano infatti, entro tale prospettiva, non soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni ed umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa arrecati alla sua dignità, che si risolvano nell’inflizione di vere e proprie sofferenze morali” (tra le Sentenze della Cassazione, la n. 4849/2015).

BIBLIOWEB:

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n.4849, 02 febbraio 2015 https://renatodisa.com/corte-di-cassazione-sezione-vi-sentenza-2-febbraio-2015-n-4849-il-reato-di-maltrattamenti-in-famiglia-e-integrato-dalla-condotta-dellagente-che-sottopone-la-moglie-e-i-familiari-ad-atti-di-vess/
Trib. Milano, Sez. IX, sentenza n. 4669/2015
Dalla Parte della Donna https://newmicro.altervista.org/?p=9377
Giornata europea contro la violenza sugli operatori sanitari https://newmicro.altervista.org/?p=9105
Giornata Violenza sulle donne https://newmicro.altervista.org/?p=8850
Vishing https://newmicro.altervista.org/?p=7854
Violenza & Legge https://newmicro.altervista.org/?p=7720
Giornata contro la violenza sulle donne https://newmicro.altervista.org/?p=6691
Diciamo NO alla Violenza https://newmicro.altervista.org/?p=6359
La norma UNI 45001 contro le aggressioni ai sanitari http://newmicro.altervista.org/?p=6103
Stress & Aggressioni. Prevenzione d’Europa https://newmicro.altervista.org/?p=5710
L’Ordine per noi https://newmicro.altervista.org/?p=4914
Violenza in sanità https://newmicro.altervista.org/?p=3975
Linee guida contro la violenza sulle donne https://newmicro.altervista.org/?p=3852
Sulle denunce di reati contro soggetti deboli http://newmicro.altervista.org/?p=3283

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