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La Sicurezza si aggiorna: il Preposto

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La Sicurezza si aggiorna: il Preposto
(Last Updated On: 19 settembre 2023)

Le novità del TU Sicurezza alla luce della legge 215/2021

LaSicurezza è stato il primo regolamento europeo adottato (da noi trent’anni fa, con la legge 626 nel 1994 poi  col D.Lgs 81/2008), in tutte le nazioni facenti parte della comunità europea, quasi a sottolineare il primo “dovere” di omogeneizzazione di questo di diritto fondamentale dei lavoratori (OSHA).  Il corpo della legge (anche identificato a livello nazionale con TULS, Testo Unico Leggi sulla Sicurezza) definisce le misure prioritarie a cui far ricorso per diminuire il rischio: in primis la sostituzione delle sostanze, metodi e procedure e, a decrescere, le misure tecnologiche (strumentazione), quelle organizzative (procedure) e la protezione (DPI), come ultima risorsa.

Il TULS è un testo particolarmente ampio in cui rientrano varie problematiche: etichettatura, schede di sicurezza, modalità operative, misure di protezione collettiva, dispositivi di protezione individuale, stoccaggio, procedure di emergenza, igiene del lavoro,  informazione e formazione, segnaletica di sicurezza,  rifiuti, per citare alcuni sottoinsiemi. Tra le caratteristiche salienti, la proattività della legge, realizzata attraverso continui aggiornamenti come nel caso del CLP Reg. (UE) n. 1272/2008 e del REACH, R. (UE) 1907/2006 e recentemente, con la legge 215/2021, una miglior definizione di alcuni contenuti e concetti tra cui la nuova definizione di Preposto.

La legge 215/2021 introduce novità che riguardano i rapporti tra datore di lavoro/dirigente e preposto/preposti. Integrando la lettera b-bis dell’art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), prevede, di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza, di cui all’art.19 del T.U. 81/08, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Secondo il T.U. in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 2 D.Lgs. n. 81/2008), la definizione di preposto è la seguente: “ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per preposto, persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa“.

Il ruolo del preposto corrisponde generalmente con la mansione di capo-squadra, capo-reparto, capo tecnico, ecc. Nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, i compiti e le funzioni del preposto rientrano in un ruolo cardine, a volte essenziale, considerando che collabora e che affianca il datore di lavoro, acquisendo appunto un ruolo di controllore, di vigilante durante l’attività esecutiva dei lavoratori.

Ma non si limita a questo. In capo a tale figura vi è anche una facoltà di iniziativa, che gli permette una certa autonomia, finalizzata al potersi attivare autonomamente appunto al fine di attuare e quindi di far rispettare le norme a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro (così come impone il D.lgs 81/08) da parte dei lavoratori, assumendo egli stesso, la veste, nell’ambito ovviamente delle proprie funzioni e delle proprie competenze, di garante della sicurezza.

La legge, nella parte in cui prevede la possibilità della c.d. “sorveglianza attiva”, consente di agire per fare eventualmente richiesta di interruzione dell’attività lavorativa, in caso di situazioni di pericolo. All’interno del “margine di autonomia” affidatogli, la legge ora gli riconosce anche il compito di adoperarsi (introducendo la lett. f-bis all’art.19 del T.U.), facendone richiesta, affinché venga interrotta qualsiasi attività da cui potrebbero derivare conseguenze negative per i lavoratori e per il lavoro in generale. Obbligo, anche quest’ultimo, la cui violazione incontra conseguenze sanzionate penalmente.

La legge 215 del 2021 prevede, in capo al datore di lavoro/dirigente, di: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

All’art. 26 del T.U. Sicurezza, con il comma 8 bis, introdotto dalla legge in oggetto, si prevede anche che: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto“. I recenti incidenti sul lavoro insegnano!

Sicuramente l’obbligo impartito dalla nuova normativa di ‘individuare’ il preposto all’interno della compagine aziendale pone fine alle problematiche circa l’identità stessa di tale importante figura, soprattutto come riscontrato sul piano processuale, non dovendosi ancora percorrere strade incerte e tortuose, attraverso l’utilizzo soprattutto di prove poco “probatorie” per avere un quadro chiaro e convincente ed individuare, anteriormente al fatto, la “figura attiva” dello stesso.

Il preposto “de facto” ha dato luogo però a consistenti “ostacoli interpretativi e probatori“, caratterizzati tutti dalle difficoltà, dalle complicazioni che emergevano (soprattutto in sede processuale) nell’identificare la figura in esame, ovvero il preposto di fatto,  quindi il ruolo attribuitogli, senza una formale investitura, senza una assegnazione ‘esplicita’ dell’incarico da svolgere.

Contrasti e complessità dovute alla ricostruzione del fatto che avveniva maggiormente se non esclusivamente, sulla base di azioni (dedotte in prevalenza da prove testimoniali, non sempre calzanti) che avvilivano in realtà il principio della responsabilità personale che caratterizza il diritto penale ex art.27, co.1 della costituzione; uno spreco di energie impiegato per ricostruire appunto (in caso di infortunio) non soltanto il fatto in sé, ma anche e prima di tutto il ruolo dei soggetti coinvolti, al fine di poter ripartire e attribuire le rispettive responsabilità.

La Legge 215/2021 pone fine alla scia di ricorsi alla Cassazione sulla figura del preposto; questa era riconosciuta, considerata valida anche solo nella forma “di fatto”, non necessitando di una formale investitura. Era sostenuta e giustificata sulla base della ratio, del principio di “chi fa è”, in virtù del “criterio dell’effettività” avallato pure dalla giurisprudenza del passato e riconfermato anche con decisioni più recenti (Cassazione pen., sez. IV, sentenza n.17202 dell’ aprile 2019).

Adeguandosi alla linea prevalente: “il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell’impresa. Con la conseguenza che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizioni di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni, direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma all’osservanza ed all’attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed il controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori“.

L’Europa e L’Italia vogliono, almeno a livello legislativo, proteggere i lavoratori!

BIBLIOWEB:

Sito ministeriale https://www.reach.gov.it/
Sito https://inail.it/cs/internet/attività/prevenzione-e-sicurezza.html
Sito OSHA  https://osha.europa.eu/it/tools-and-resources
Rischio biologico e disinfezione https://newmicro.altervista.org/?p=9873
Sicurezza sul lavoro. Formaldeide e Linee di indirizzo https://newmicro.altervista.org/?p=9388
Sostanze pericolose sul lavoro: serve revisione https://newmicro.altervista.org/?p=9311
Sicurezza… Sicurezza https://newmicro.altervista.org/?p=8814
Sicurezza Virtuale https://newmicro.altervista.org/?p=8789
Problemi di etichetta http://amicimedlab.altervista.org/?p=6822
Patient Safety & Farmaci https://newmicro.altervista.org/?p=6813
Patient Safety https://newmicro.altervista.org/?p=6744
Stress & Aggressioni. Prevenzione d’Europa https://newmicro.altervista.org/?p=5710
Sicurezza sul lavoro in Sanità https://newmicro.altervista.org/?p=3411

 

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Sandro Pierdomenico

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