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Adeguamento Formazione & ECM

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Adeguamento Formazione & ECM
(Last Updated On: 16 agosto 2022)

2020-22 obbligo formativo ridotto di 1/3. LG Docenza, Tutoring e altri ruoli

ILbonus di 50 crediti ECM promesso per il COVID -19 per l’anno 2020 diventa finalmente realtà: il Co.Ge..A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) è autorizzato ad applicare la misura (delibera della Commissione nazionale per la formazione continua che ha dato mandato all’Ente di applicare, dal 31 luglio 2022, la misura inserita prima nel Decreto Scuola e successivamente nel Decreto Rilancio il bonus ECM). Attesa da tempo la delibera è stata adottata e pubblicata nel sito della Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC).

A partire dal 31 luglio il Co.Ge.A.P.S. procederà all’applicazione automatica della riduzione di un terzo dell’obbligo formativo individuale triennale 20-22, nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti all’attività di formazione continua in medicina e sarà disponibile e visualizzabile, sempre dalla stessa data, all’interno della propria area riservata presente nel portale del Co.Ge.A.P.S.

Nella stessa seduta la Commissione nazionale Ecm ha poi approvato un’altra delibera che modifica il punto 11 del documento “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM“. Tra le novità si estende il riconoscimento dei crediti ECM a ulteriori soggetti coinvolti nell’erogazione degli eventi ECM. Le modifiche saranno operative dal 1 gennaio 2023, essendo subordinate all’implementazione dei sistemi informatici da parte delle Regioni.

Novità che riguardano l’adeguamento del sistema formazione quindi e non sono le uniche. Le Regioni predispongono linee guida per i protocolli con le Università, dall’attività didattica ai tirocini. Il documento intende superare l’estrema disomogeneità e individuano gli elementi a cui dovranno informarsi i rapporti tra le Regioni/Province e le Università per l’istituzione, l’attivazione, la gestione ed il funzionamento dei corsi di laurea e dei corsi magistrali delle professioni sanitarie.

Alcune considerazioni.L’emergenza Covid-19 e i conseguenti provvedimenti resisi necessari per il contenimento dei contagi (documento messo a punto dalla Commissione Salute) hanno evidenziato, nelle relazioni tra Università e aziende sanitarie, alcune criticità connesse alla erogazione della formazione nei corsi di laurea e corsi di magistrale delle professioni sanitarie che hanno posto in risalto a livello nazionale l’eterogeneità delle risorse e delle soluzioni organizzative messe in campo dalle Regioni e Province autonome per far fronte alle necessità formative”.

Per questo per le Regioni “nella fase di ripresa attualmente in atto” è necessario cercare di porre rimedio ad un sistema disomogeneo, che mette in crisi tutti gli attori coinvolti laddove oggi è invece evidente come sia opportuno intervenire ed investire per assicurare che, a fronte di un’offerta formativa universitaria insufficiente a coprire il fabbisogno espresso a livello regionale per alcune figure professionali e, in particolare, per quella di Infermiere, la “programmazione del numero di posti per i corsi di laurea delle professioni sia sostenuta dagli Atenei e dalle Regioni e Province autonome”.

Viene messo mano ai corsi delle professioni sanitarie, nel rispetto del fabbisogno dei professionisti sanitari espressi dalle Regioni/Province autonome. Tra gli obiettivi, l’assunzione di iniziative finalizzate ad assicurare il perseguimento dell’effettiva possibilità occupazionale degli operatori delle professioni sanitarie. Con attenzione alla coerenza tra esigenze formative e impegno finanziario per sostenere il funzionamento dei corsi di studio.

Viene sottolineato il dovere informativo delle Università, nei confronti delle Regioni/Province autonome, con riferimento alle determinazioni incidenti sulla programmazione ed organizzazione dei corsi di studio delle professioni sanitarie. Sono questi i principi cardine delle linee guida messe a punto dalle Regioni, per eliminare l’estrema disomogeneità nei vari protocolli che le Regioni mettono a punto con le Università per la formazione delle professioni sanitarie. Ma cosa prevedono le nuove linee guida?

Vengono definite le strutture sanitarie sedi dei corsi di laurea e dei corsi magistrali, con le attività di didattica frontale e di tirocinio. Le Regioni e Province autonome autorizzano, con proprio atto, presso le proprie strutture sanitarie, i corsi di studio delle professioni sanitarie.

L’attività formativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie deve essere svolta in sedi adeguate al raggiungimento degli obiettivi formativi, sotto la guida di propri operatori qualificati che svolgono la funzione di guida/assistente in un rapporto con gli studenti di max 1:2. Il tirocinio è supervisionato da tutor didattici/professionali da 1:20 a 1:30, in relazione alla complessità formativa ed è gestito dal coordinatore (per dettagli si veda l’Allegato A).

Particolarmente curato l’aspetto “sicurezza”: le strutture sanitarie e sociosanitarie in cui si svolge il tirocinio, mettono a disposizione DPI, idonei locali spogliatoio per gli studenti, fatte salve diverse intese con la Regione o Provincia autonoma di riferimento. Le strutture sanitarie presso cui si svolgono i corsi di studio delle professioni sanitarie o l’attività di tirocinio, al fine di soddisfare le esigenze correlate agli adempimenti INAIL, redigono apposite comunicazioni di contenuto sintetico, finalizzate alle garanzie assicurative.

Ma c’è di più: considerato che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”. I soggetti promotori (le Università) e ospitanti (le strutture sanitarie sedi periferiche di corso di studio e/o di tirocinio) assicurano le misure di tutela sanitaria (visite, riduzione dei rischi) e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

Il soggetto promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione, agli aspiranti tirocinanti della formazione, di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale. L’impegno è di somministrare ai tirocinanti una formazione specifica, conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della attività eventualmente già effettuata.

Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti. Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della “formazione specifica sulla sicurezza”, ex art. 37 D.Lgs 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome n. 221/CSR del 21.12.2011.

Per ECM

BIBLIOWEB:

Commissione Nazionale per la Formazione Continua – Delibera A (in PDF allegato)
Commissione Nazionale per la Formazione Continua – Delibera B (vedi PDF)
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI ALLE ATTIVITA’ ECM (in PDF)
LINEE GUIDA per la definizione dei protocolli d’intesa ex Art. 6, comma 3, D.Lgs 502/92 smi per la FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE di cui alla L. 251/2000 (PDF)
Sito Co.Ge.A.P.S. http://www.cogeaps.it/
TSLB Giornata e Codice Deontologico https://newmicro.altervista.org/?p=8926
Che fine ha fatto l’ECM? https://newmicro.altervista.org/?p=8422
Lavoro e Sorveglianza Sanitaria https://newmicro.altervista.org/?p=7333
ECM: News? https://newmicro.altervista.org/?p=6884
Master & Management https://newmicro.altervista.org/?p=5255
New Deal per l’Ecm http://newmicro.altervista.org/?p=5225
ECM vestita di nuovo http://newmicro.altervista.org/?p=4538

 Commissione Nazionale per la Formazione Continua : Delibera A / Delibera B / CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI ALLE ATTIVITA’ ECM /LINEE GUIDA per la definizione dei protocolli d’intesa ex Art. 6, comma 3, D.Lgs 502/92 smi per la FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE di cui alla L. 251/2000 (PDF)

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Sergio Galmarini

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