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Principio di Precauzione inversa

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Principio di Precauzione inversa
(Last Updated On: 6 febbraio 2022)

Perché non è ammissibile giuridicamente l’esitazione vaccinale

Cosa c’è che non sia tossico? Tutte le sostanze lo sono, nessuna è priva di tossicità. “Solo la dose determina se una sostanza non sia tossicaParacelso (1493-1541)”. Quando si decide di introdurre nuove tecnologie o nuovi composti nell’uso quotidiano, bisogna partire dalla presunzione che possano avere un effetto nocivo sull’uomo. Per tale motivo, prima che vengano commercializzati ed utilizzati su larga scala, bisogna effettuare analisi preventive, per valutare danni e benefici, potenzialmente derivanti alla salute e all’ambiente in cui l’uomo vive.

Questo vale in condizioni usuali, ma non in caso di epidemia/pandemia. Alcuni diritti cessano quando danneggiano altri appartenenti di una stessa comunità. In sintesi, i propri diritti alla salute vanno letti nell’ottica di quelli comuni agli altri cittadini, per garantire tra l’altro il valore della solidarietà. Il Principio di Precauzione, in Europa, è un principio trasversale, applicato a tutti i settori o attività da cui possa derivare un rischio per l’uomo, l’ambiente e gli animali. Non a caso trova larga applicazione nella Sicurezza (legge 81/2008).

Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’esercizio del diritto all’autodeterminazionenon può comportare un pericoloso soggettivismo curativo o un relativismo terapeutico, nel quale è ‘cura’ tutto ciò che il singolo malato vuole o crede, perché nell’alleanza terapeutica è e resta fondamentale l’insostituibile ruolo del medico, nel selezionare e nell’attuare le opzioni curative scientificamente valide e necessarie al caso” (Consiglio di Stato, sez. III – 2/9/2014 n. 4460).

Il margine di incertezza dovuto al cosiddetto ignoto ‘irriducibile’ che la legge deve fronteggiare in un’emergenza pandemica grave, non può giustificare, né sul piano scientifico né sul piano giuridico, il fenomeno della esitazione vaccinale, ben nota anche all’Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio nei medici e nel personale sanitario. Ciò in quanto il potenziale rischio di un evento avverso, per un singolo individuo con l’utilizzo di quel farmaco/vaccino, è di gran lunga inferiore del reale danno per una intera società, senza il suo utilizzo”.

L’ordinanza del TAR Emilia Romagna (n. 575/2021) ricorda che in fase emergenziale, di fronte al bisogno pressante, indifferibile di tutelare la salute pubblica contro il dilagare del contagio, il principio di precauzione, che trova applicazione anche in ambito sanitario, opera in modo controintuitivo, inverso rispetto all’ordinario, perché richiede al decisore pubblico di consentire o, addirittura, imporre l’utilizzo di terapie che, pur sulla base di dati non completi, assicurino più benefici che rischi.

In ambito medico, dalla raccomandazione all’obbligo il passo è breve e storicamente non è precluso al legislatore. Il fine è di assicurare la maggior copertura vaccinale possibile, in vista anche della cosiddetta immunità di gregge, per arginare la diffusione del contagio, con conseguente aumento incontrollabile e irrimediabile di malati e morti, soprattutto tra i soggetti più fragili, se il convincimento, anche insistito e modulato nelle più varie forme, non sia sufficiente ad assicurare questa copertura.

Imporre lo strumento dell’obbligo, in particolari contingenze, va di pari passo al monitoraggio costante dei dati, per adattare la legislazione al divenire degli eventi.  Viene considerato inevitabile e improcrastinabile il “ricorso all’azione autoritativa, a fronte di una emergenza epidemiologica in corso e al cospetto di una irrazionale, ingiustificabile, diffusa sfiducia e, dunque, in un contesto di crescente esitazione vaccinale”.

La Corte Costituzionale ha precisato più volte che la legge  (sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018, n. 258 del 23 giugno 1994 e n. 307 del 22 giugno 1990) impositiva di un trattamento sanitario, è “compatibile con l’art. 32 della Costituzione, se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, prevedendo che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”.

Nell’ipotesi di danno ulteriore, è “prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria” (legge 25 febb. 1992 n.210).

Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo è dello stesso avviso: nella significativa sentenza dell’ 8 aprile 2021 (emessa dalla Grande Camera al n. 47621/13, 3867/14, 73094/14, 19306/15, 19298/15 e n. 43883/1), ha “ritenuto che le nove vaccinazioni obbligatorie introdotte nella Repubblica Ceca, a tutela dei minori, possono costituire, ai sensi dell’art. 8 della CEDU, una legittima interferenza nel diritto al rispetto della vita privata quando vi sia una base legale, uno scopo legittimo ed esse siano necessarie in una società democratica per garantire, tra l’altro, il principio di solidarietà, che consiste nell’esigenza di proteggere tutti i membri della società e, in particolare, quelli che sono più vulnerabili, a tutela dei quali si chiede al resto della popolazione di assumersi un minimo rischio sotto forma di vaccinazione”.

La Corte continua affermando che l’ingerenza nella vita privata, che l’obbligo vaccinale sicuramente realizza, può giustificarsi dove, oltre ad essere previsto per legge, persegua un obiettivo legittimo ai sensi della Convenzione, “…senz’altro rinvenibile nella protezione della salute collettiva e, in particolare, di quella di chi si trovi in stato di particolare vulnerabilità”.

Sul tema la Corte Europea aveva già chiarito, in conformità all’orientamento della Corte costituzionale (sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018), la raccomandazione per la spinta “gentile” che accompagna e favorisce lo sviluppo dell’autodeterminazione. Questo dettato incide in profondità sul processo formativo del volere, nel consenso informato, senza la costrizione e la “extrema ratio” dell’obbligo, per aumentare la fiducia dei cittadini nella scienza e nell’intervento pubblico.

La storia insegna: dall’antichità, fino ai giorni nostri, le epidemie hanno coinvolto tutti gli aspetti della vita economica, politica e sociale, con impressionanti similitudini. La descrizione della più famosa zoonosi è contenuta nell’Iliade, che descrive l’epidemia nel campo acheo causata dall’ira divina: i “dardi di Apollo”.

A Milano, nel 1386, Gian Galeazzo Visconti aveva istituito la magistratura degli “officiali delle bollette”, per controllare il movimento di uomini e merci, incaricata di prendere le misure necessarie in caso di epidemia. Il successore (Filippo Maria Visconti) la trasformò nella prima magistratura sanitaria permanente in Italia ed in Europa, con la creazione dei “medici e ospedali di Sacra Corona”, prima rappresentazione di Sanità Pubblica Istituzionale.

Le “bollette di sanità” o “fedi” o “patenti” diventarono la base del commercio e dei controlli in tutta Europa. Vennero adottate dalle città “commerciali” e marinare, Genova, Venezia, Palermo: le navi erano veicoli di contagio devastanti, in un’epoca in cui il mondo mussulmano era una sorgente endemica di peste. Noi oggi consideriamo i “green-pass” un frutto della globalizzazione, una problematica del viaggiatore internazionale!

La Repubblica di Venezia, nel 1377, intervenne a Ragusa dalmata (Dubrovnik), istituendo oltre alle bollette di sanità, la prima quarantena (quaranta giorni per i convalescenti e 22 per i casi sospetti) e utilizzò i lazzaretti per persone e cose.

A Palermo, nel 1575, il magistrato sanitario Giovanni Filippo Ingrassia, oltre all’obbligo delle bollette di sanità, introdusse misure draconiane: vietò qualsiasi contatto sociale ravvicinato, chiuse taverne, locande, scuole; sospese cerimonie religiose, la visita ai malati e, nel dicembre dello stesso anno, impose la segregazione in casa per 20 giorni di donne e bambini. Come già a Genova e Milano, comminò, oltre agli arresti, la pena di morte, non esitando a disseminare di forche le vie della città per convincere la popolazione ad obbedire.

Tra gli uomini illustri sottoposti a misure anti-contagio, ricordiamo Galileo Galilei: era in quarantena ad Acquapendente quando (era il 1633) venne convocato a Roma per discolparsi!

Le bollette furono imposte ripetutamente alla comparsa delle epidemie: a Milano nel 1633, come a Genova durante l’epidemia del 1679. A Venezia, dal 1576 al 1713, i provveditori di sanità certificavano la provenienza sicura, realizzando il primo archivio di tali documenti.

Nulla di nuovo sotto il sole, allora!

Secondo Louis Pasteur “…anche un attento spirito di osservazione non può associare in modo coerente gli indizi disponibili, se non è accompagnato da adeguata preparazione culturale”.

BIBLIOWEB:

TAR Emilia Romagna, ordinanza n. 575/2021 (in PDF allegato)
Consiglio di Stato, sez. III – 2/9/2014 n. 4460 (in PDF allegato)
Corte costituzionale sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=5
Legge 25 febbraio 1992 n.210  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/03/06/092G0238/sg
Corte europea dei diritti dell’uomo – HUDOC Gran Camera n. 116/2021 dell’8 aprile 2021 https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-209377%22]}
P. Paparella, Casiraghi G.- Le malattie del viaggiatore – Associazione farmacisti non titolari di Como e Lecco, Como 5 novembre 2007 (a cura  di amicimedlab)
Giuseppe Pigoli. I dardi di Apollo, UTET 2009
Pigoli G. Epidemie nella Storia, in: “Le malattie del viaggiatore e del migrante e la Medicina di Laboratorio” – Atti del Corso Precongressuale SIMeL del 15 novembre 2011, Parma (in PDF-FlipBook allegato)
Bianco I. Peste, più episodi che in passato  http://newmicro.altervista.org/?p=659

 Pigoli G. :  Epidemie nella Storia - Atti del Corso Precongressuale SIMeL del 15 novembre 2011 (PDF-FlipBook)

 Un Click per Leggere

 TAR Emilia Romagna, ordinanza n. 575/2021 (PDF)

 Un Click per Leggere

 Consiglio di Stato, sez. III – 2/9/2014 n. 4460 (PDF)

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Giovanni Casiraghi

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