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FSE 2.0

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FSE 2.0
(Last Updated On: 14 novembre 2023)

tutte le novità del Fascicolo sanitario elettronico

Con il provvedimento del Garante della protezione dei dati personali (registro n. 256 del 8 giugno 2023) e la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.249 d 24-10-2023), si è completato l’iter del nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Il dettato individua i contenuti, i limiti di responsabilità ed i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, le garanzie, le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali e nel rispetto dei diritti dell’assistito, nonché le modalità ed i livelli di accesso, prevedendo tre allegati tecnici.

Nel FSE saranno contenuti anche documenti riferiti a prestazioni erogate al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale. Nello specifico, i dati identificativi e amministrativi dell’assistito (esenzioni per reddito e patologia, contatti, identità di delegati), i referti e verbali di pronto soccorso, lettere di dimissione (strutture sanitarie), il profilo sanitario sintetico – PSS (il documento socio-sanitario informatico) redatto e aggiornato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, col riassunto della storia clinica dell’assistito e la descrizione della situazione corrente).

Viene dato spazio anche a: prescrizioni specialistiche e farmaceutiche, cartelle cliniche, erogazione farmaci a carico SSN e non, vaccinazioni effettuate, prestazioni di assistenza specialistica, taccuino personale dell’assistito (di cui all’articolo 5), dati dei portatori di impianto, lettera di invito per screening, misure di privacy propriamente detta.

Sono queste solo alcune delle numerose informazioni che saranno contenute nel Fascicolo sanitario elettronico 2.0, come previsto nel Decreto del ministero della Salute, MEF e Innovazione tecnologica (approvato nella seduta del 2 agosto della Conferenza Stato Regioni), entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sono consultabili anche i dati per l’erogazione dell’assistenza territoriale e la presa in carico dei pazienti cronici/fragili (a titolo esemplificativo: PAI – Piano di Assistenza Individuale, Piani di cura personalizzati, terapeutici, schede paziente relative all’assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale, documentazione del percorso nascita). Il tutto prevedendo la possibilità anche per altre professioni sanitarie di poter accedere al FSE, in consultazione, per finalità di cura, limitatamente alle informazioni necessarie in relazione allo svolgimento delle rispettive mansioni ed al tempo in cui si articola il processo di cura stesso.

In una sezione riservata del FSE vi è anche il taccuino personale dell’assistito nel quale esclusivamente l’assistito (o un suo delegato), può inserire, modificare ed eliminare dati, anche generati dai dispositivi medici e/o “wearable devices” con documenti relativi ai propri percorsi di cura o con informazioni inserite direttamente dal cittadino.

Altra novità riguarda l’accesso in emergenza ad una struttura sanitaria. In caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o volere dell’interessato o in presenza di rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o incolumità fisica dell’interessato (privo di consenso preliminare alla consultazione del proprio FSE), gli operatori del SSN e dei servizi regionali nonché gli esercenti le professioni sanitarie, possono comunque accedere al profilo sanitario “sintetico”.

Se necessario, viene consentito l’accesso ad ulteriori dati del FSE (ad eccezione di documenti per i quali l’assistito abbia richiesto l’oscuramento), solo dopo averne verificato l’incapacità fisica o giuridica di esprimere il consenso e solo per il tempo strettamente necessario ad assicurare le indispensabili cure; in ogni caso, fino a quando l’interessato non sia nuovamente in grado di esprimere la propria volontà al riguardo.

Alimentazione del FSE. Concorrono al corretto aggiornamento del FSE, con dati e documenti riferiti all’assistito, nei limiti dei compiti assegnati: a) le aziende sanitarie locali, le strutture sanitarie pubbliche del Ssn e dei servizi socio-sanitari regionali, i SASN, attraverso le diverse articolazioni organizzative; b) le strutture sanitarie accreditate con il SSN e i servizi socio-sanitari regionali; c) le strutture sanitarie autorizzate; d) gli esercenti le professioni sanitarie, anche convenzionati con il SSN, quando operano in autonomia.

Accesso al FSE 2.0 Può accedere in consultazione al FSE per la finalità di cura, fermo restando il rispetto dei diritti dell’assistito, il personale sanitario secondo ruoli e profili di autorizzazione, come:

a)     il MMG/PLS, per la durata dell’assistenza, il medico sostituto, per il periodo previsto;

b)     il medico, diverso dalla precedente lettera a), avente in cura l’assistito per visite o esami o per il ricovero, limitatamente al tempo in cui si articola il processo di cura, previa dichiarazione che tale processo di cura sia in atto al momento della consultazione del FSE e assunzione della relativa responsabilità da parte del medesimo sanitario

c)     l’infermiere/ostetrica, limitatamente al tempo in cui si articola il processo di cura, previa dichiarazione che tale processo sia in atto al momento della consultazione del FSE e assunzione della relativa responsabilità sanitaria;

d)     il farmacista;

e)     il personale amministrativo, per le sole informazioni amministrative strettamente necessarie ad assolvere le funzioni cui è preposto.

Viene Sempre Escluso l’accesso a soggetti operanti in ambito sanitario che non perseguono finalità di cura, quali periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, personale medico nell’esercizio di attività medico legale, quale quella per l’accertamento dell’idoneità lavorativa o per il rilascio di certificazioni necessarie al conferimento di permessi o abilitazioni.

I dati e i documenti presenti nel FSE sono sempre consultabili, oltre che dall’assistito, dai soggetti che li hanno prodotti.

Viene espresso parere favorevole ai flussi informativi nel Sistema di monitoraggio dell’assistenza riabilitativa (SIAR) e dell’assistenza domiciliare (SIAD), con relativo Disciplinare tecnico, essendo strettamente collegati e di importanza strategica per l’alimentazione del FSE. Il SIAR nasce dalla necessità di istituire un flusso informativo relativo all‘assistenza riabilitativa, per finalità riconducibili al monitoraggio delle prestazioni effettuate nelle strutture territoriali, per le quali sia stato predisposto un Progetto riabilitativo individuale, con presa in carico del paziente.

Il SIAR è istituito nell’ambito del nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) ed è finalizzato alla raccolta delle informazioni sui trattamenti riabilitativi. La sua realizzazione e gestione è affidata al ministero della Salute, alle regioni e province, mettendo a disposizione del Nisi le informazioni secondo le modalità previste nel disciplinare tecnico (allegato al decreto).

In Sintesi. Il FSE contiene anche dati riferibili a prestazioni erogate al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale:

  • a)     documenti identificativi e amministrativi assistito (esenzioni per reddito e patologia, contatti, identità dei delegati);
  • b)     referti;
  • c)     verbali pronto soccorso;
  • d)     lettere di dimissione;
  • e)     profilo sanitario sintetico;
  • f)       prescrizioni specialistiche e farmaceutiche;
  • g)     cartelle cliniche, SDO;
  • h)     farmaci a carico e non a carico del SSN;
  • i)       vaccinazioni;
  • j)       prestazioni di assistenza specialistica;
  • k)     taccuino personale dell’assistito, di cui all’articolo 5;
  • l)       tessere per i portatori di impianto;
  • m)   lettera di invito per screening.

BIBLIOWEB:

Decreto 7 settembre 2023 – Ministero della Salute, MEF e Innovazione tecnologica. Provvedimento del Garante della protezione dei dati personali (registro 256 / 8.6.2023). Fascicolo sanitario elettronico 2.0. (GU S.G..249 del 24-10-2023) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/10/24/23A05829/sg (vedi PDF allegato)

Ministero della Salute – DECRETO 20 maggio 2022: Adozione delle Linee guida per l’attuazione del Fasciolo sanitario elettronico. (GU S.G.160/11-07-22) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/11/22A03961/sg

LG per l’attuazione del FSE https://newmicro.altervista.org/?p=9335

Fascicolo Sanitario Elettronico: guida all’uso https://newmicro.altervista.org/?p=8662

Fascicolo Sanitario Personale https://newmicro.altervista.org/?p=8220

Fascicolo sanitario elettronico Nazionale https://newmicro.altervista.org/?p=6511

Sicurezza dei dati Sanitari http://newmicro.altervista.org/?p=5934

Buone carte per cambiare la PA (finalmente) http://newmicro.altervista.org/?p=5768

Sanità digitale: le credenziali SPID http://newmicro.altervista.org/?p=4206

Fascicolo sanitario elettronico: chiedilo al sito https://newmicro.altervista.org/?p=3350

Fascicolo sanitario elettronico 2.0. (GU S.G..249 del 24-10-2023) (PDF)

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Marco Pradella

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