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Diagnosi tardiva di tumore

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Diagnosi tardiva di tumore
(Last Updated On: 31 luglio 2019)

Omissiva o Commissiva pari sono

LaCorte di Cassazione, sezione IV penale, conferma la condanna di due medici sull’omessa diagnosi di una patologia tumorale. Torna ancora sul tema, ricordando che va affrontato con particolare rigidità, per la delicatezza e la particolare rilevanza degli interessi in gioco. Alla base viene posto un principio: la scienza medica sostiene la necessità di diagnosticare tempestivamente le patologie tumorali. Da ciò dipende la prognosi.

Confermando la colpevolezza del medico oncologo, il cui reato di lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale) è “estinto per prescrizione”, lo condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili (eredi) della paziente.

Il fatto. Un medico in servizio presso un Centro di Prevenzione Oncologica, visitando una paziente (rivelatasi poi affetta da carcinoma mammario), non le aveva prescritto approfondimenti diagnostici (mammografia). Rilevando erroneamente una cisti, le praticava un ago-aspirato, procurando il peggioramento della patologia. Non diagnosticandole la neoplasia, l’oncologo si era limitato ad una ecografia, da cui risultavano mammelle a prevalente struttura fibro-ghiandolare, con  multiple e millimetriche formazioni cistiche, ma non si identificavano focalità sospette in senso eteroformativo.

Il dolore della paziente proseguiva anche nei giorni successivi. Il medico la indirizzava al chirurgo, che prescriveva alla donna una terapia antinfiammatoria per tre mesi, dopo la quale la paziente non avvertiva più il dolore alla spalla ed al braccio, ma sempre quello al seno, che si manifestava, ogni tanto, come “stilettata”. Persistendo ed intensificandosi il dolore, la sorella della paziente l’accompagnava presso un altro medico che rifiutava di sottoporla ad ulteriore visita, escludendo anche l’esecuzione della mammografia, che la donna chiedeva di fare il giorno stesso.

Cinque mesi dopo, la paziente in un nuovo appuntamento (nel corso della notte aveva avvertito dolori lancinanti ed il seno aveva cambiato morfologia) dopo una nuova ecografia, eseguiva la mammografia, dalla quale risultava la presenza di un tumore maligno in fase avanzata e si rendeva  necessaria una mastectomia radicale, con linfo-adenectomia ascellare e successiva chemioterapia, per far regredire la massa tumorale che intanto si era evoluta.

La sentenza. L’errore diagnostico per l’intempestiva diagnosi di un tumore è causa dell’evento dannoso. Nel caso in questione cagionava lesioni personali, consistite nel progredire della malattia, con conseguente necessità di intervento chirurgico di mastectomia radicale e l’effettuazione di otto cicli di chemioterapia, seguiti da radioterapia, ormonoterapia per 5 anni, oltre alla riduzione delle aspettative di vita.

La Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno ricordare quali sono le regole che governano l’accertamento della responsabilità, in caso di comportamento omissivo. L’errore diagnostico è non solo quando il primo medico (in presenza di determinati sintomi) non riesce ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota (o lo inquadra in maniera errata), ma anche quando non esegue tutti i controlli e gli accertamenti per procedere ad una diagnosi corretta. Il medico è penalmente responsabile anche quando con la sua omissione contribuisce alla progressione del male.

Va ricordato che, in caso di comportamento omissivo, l’accertamento della responsabilità e la verifica della sussistenza del nesso di causalità, sono sottoposti a regole identiche a quelle applicabili in caso di comportamento commissivo, essendo i due tipi strettamente connessi. Nella condotta omissiva (violazione di regole cautelari) il soggetto non sempre è assolutamente inerte perché pone in essere un comportamento diverso da quello dovuto, cioè da quello doveroso, secondo le regole della comune prudenza, perizia e diligenza.

L’unica distinzione è nella necessità di fare ricorso (verifica del nesso di causalità) ad un giudizio controfattuale “meramente ipotetico“ (dando per verificato il comportamento omesso), anziché fondato sui dati della realtà. Nel caso di omissione, è solo con riferimento alle regole cautelari non osservate che può formularsi un concreto rimprovero nei confronti del soggetto ed il verificarsi della “sussistenza del nesso di causalità” (giudizio controfattuale ipotetico).

In tema di nesso causale, nei reati omissivi, non può escludersi la responsabilità del medico che colposamente non si attivi nella maniera dovuta, contribuendo con il proprio errore diagnostico, alla ritardata conoscenza  di una malattia tumorale, anche a fronte di una morte ritenuta inevitabile. Vi è l’alta probabilità logica che il ricorso ad altri rimedi terapeutici (all’intervento chirurgico), avrebbe determinato un allungamento della vita (nel giudizio controfattuale), che è un bene giuridicamente rilevante.

Anche la Cassazione sostiene la necessità di diagnosticare tempestivamente le patologie tumorali.

BIBILIOWEB:

Corte di Cassazione IV Sezione Penale – Sentenza n. 23252/2019 (in PDF allegato)
Nesso di causalità http://newmicro.altervista.org/?p=6120
Nei Giudizi la statistica non basta http://newmicro.altervista.org/?p=5892
Cassazione: colpa lieve & irresponsabile http://newmicro.altervista.org/?p=5686
Colpa Grave, colpa lieve http://newmicro.altervista.org/?p=5505
Il ritardo è colpevole http://newmicro.altervista.org/?p=5451
Linee Guida e Buone pratiche http://newmicro.altervista.org/?p=5017
Quando scatta la colpa medica http://newmicro.altervista.org/?p=4017
La responsabilità in caso di errore è di tutta l’équipe http://newmicro.altervista.org/?p=3527
Condanna garantita se negligenza, imperizia e linee guida ignorate http://newmicro.altervista.org/?p=2996
Profili di Colpa http://newmicro.altervista.org/?p=2499

 Corte di Cassazione – IV Sezione Penale – Sentenza n. 23252/2019 (PDF)

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Francesco Bondanini

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