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Se la malattia è difficile

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Se la malattia è difficile
(Last Updated On: 23 giugno 2022)

esclude responsabilità medica e ospedaliera

Sul Consenso Informato non si transige. Sulla malattia, se è “difficile”, può essere esclusa la responsabilità medica e ospedaliera. Queste, in sintesi, le conclusioni della Corte di Cassazione, espresse nella Sentenza della 3˚Sezione Civile, n. 4587/2022. Nello specifico, non c’è responsabilità né per l’ospedale (perché ha trattato la paziente affetta da una malattia difficile), né del medico curante, perché la fibrosi polmonare era insorta dopo la visita di quest’ultimo.

A nulla sono valsi i tentativi del marito di far ricadere la responsabilità della morte della moglie sui medici che l’hanno curata. Non è rilevante che l’ospedale si sia discostato dalla terapia precedente, né che la moglie non fosse stata informata sulle controindicazioni della nuova cura, visto che le infezioni insorte rientrano nelle normali conseguenze della terapia.

Il vedovo aveva agito in giudizio per chiedere la responsabilità del medico curante, del primario di pneumologia e dell’ospedale in cui quest’ultimo operava, per la morte della moglie. Veniva contestata la tardiva diagnosi della fibrosi polmonare e il non adeguato trattamento della malattia, effettuato tra l’altro senza il preventivo consenso della paziente, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti “in proprio e iure hereditatis”.

Il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte le domande, ritenendo fondata quella del mancato consenso informato, con conseguente violazione dell’autodeterminazione della paziente, in quanto non informata della terapia a cui era sottoposta, con condanna dei medici al risarcimento dei danni all’erede, subiti in proprio.

Per la Corte d’Appello l’attività istruttoria svolta fino a quel momento non era idonea a “dotare di chances” la tesi attorea secondo cui la morte della moglie (affetta da una assai grave e veloce malattia polmonare, con prognosi infausta) sarebbe stata causata da colpe mediche” e che la terapia somministrata era quella prevista dallo stato dell’arte e che l’infezione cagionata dalle terapie rientrava tra gli effetti collaterali inevitabili di ogni cura a cui si ricorre nei casi estremi.

Infondata la tesi che attribuirebbe al medico la responsabilità della colpa ospedaliera, per averne avallato le cure, in quanto “…il medico di famiglia rispetto ai medici specialisti di un determinato reparto ospedaliero, non ha di norma né le competenze per sindacare l’operato terapeutico dei sanitari ospedalieri, né il potere di condizionare le loro condotte, né alcuna compartecipazione alle loro scelte. Resta, sostanzialmente (al pari di un congiunto del ricoverato), un mero visitatore“, tanto più che dalla testimonianza resa dalla madre della defunta, è emerso che lo stesso aveva visitato la donna in una data anteriore, rispetto alla diagnosi della malattia.

La Corte conferma quindi il risarcimento solo per violazione del consenso informato, liquidato in 5000 €, considerato che, anche alla luce delle informazioni dei medici sulle possibili infezioni, la donna non si sarebbe sottratta alle cure stante l’estrema gravità della malattia e l’assenza, all’epoca, di valide cure alternative.

Il ricorso in Cassazione del vedovo era imperniato su tre precisi motivi, ma la Corte rigetta il ricorso per intero.

Il primo motivo (difetto di motivazione in relazione alla responsabilità dei medici per omessa diagnosi e corresponsabilità, per le scelte terapeutiche effettuate durante il periodo del ricovero) è inammissibile, in quanto tende a sollecitare un riesame della valutazione compiuta dai medici che è preclusa in sede di legittimità. La censura non si confronta con la ratio della decisione, nel punto in cui esclude la responsabilità del medico curante in quanto estraneo alle cure messe in atto in ospedale. I primi sintomi di fibrosi polmonare erano emersi dopo che la donna si era fatta visitare dal proprio medico! Il ricorrente non ha censurato la statuizione della sentenza della Corte, che riteneva non provata la circostanza che il medico, già in quella sede, avesse rilevato un peggioramento delle sue condizioni respiratorie.

Inammissibile anche il profilo della doglianza, con cui si lamenta un errore “in iudicando”, perché lo stesso si riduce in un apprezzamento dei fatti finalizzato a dimostrare la responsabilità del medico curante, per omessa diagnosi e omessa indicazione di uno specialista capace di curare la moglie, esclusa dalla corte di appello. Inammissibile anche il motivo sul quale è intervenuta una doppia conforme, perché generico nel contestare i criteri di liquidazione del danno morale, per violazione del consenso informato e perché mira ad una rivisitazione del giudizio di fatto, che è riservato al giudice di merito.

Infondato anche il terzo motivo di ricorso, perché “il concetto di soccombenza rilevante ai fini della condanna alle spese, si valuta sulla globalità della decisione di merito, non certo sulle eccezioni preliminari respinte“.

In conclusione, l’errore commesso dai sanitari riguarda la mancata adozione del consenso informato e non le cure effettuate, anche se non hanno evitato l’esito infausto, stante la gravità della malattia.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione  – 3° sezione Civile – sentenza n. 4587/2022 (vedi PDF allegato)
Consenso informato e rinvii https://newmicro.altervista.org/?p=9110
Il consenso informato è atto medico https://newmicro.altervista.org/?p=8439
Consenso Informato e danni richiedibili https://newmicro.altervista.org/?p=8183
Consenso Informato e Schizofrenia https://newmicro.altervista.org/?p=7206
Consenso informato “manoscritto” https://newmicro.altervista.org/?p=6951
Consenso informato in più https://newmicro.altervista.org/?p=6828
Consenso informato o risarcimento https://newmicro.altervista.org/?p=5835
Consenso informato “Garantito” https://newmicro.altervista.org/?p=5655
L’urgenza prevale sul consenso informato https://newmicro.altervista.org/?p=4555
Diagnostica per immagini, consenso informato e dematerializzazione http://newmicro.altervista.org/?p=4293
Consenso informato “salvavita” https://newmicro.altervista.org/?p=4168
Se il consenso è poco chiaro https://newmicro.altervista.org/?p=3938
DAT e consenso informato https://newmicro.altervista.org/?p=3801

 Corte di Cassazione  – 3° sezione Civile – Sentenza n. 4587/2022 (PDF)

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Francesco Bondanini

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