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Perdita di chance

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Perdita di chance
(Last Updated On: 29 novembre 2019)

Se, quando e in quali casi vale il principio nella colpa medica

Quest’anno si sono succedute due sentenze destinate a meglio definire il concetto di “perdita di chance”, nell’ambito della colpa medica.  La Cassazione Civile (sezione terza) con le sentenze n. 26303/2019 e n. 28993/20 ha chiarito fondamentali aspetti correlati alla problematica.

Un primo approfondimento è contenuto nella sentenza 26303: la perdita di chance rischia di gravare il medico di un obbligo di risultato, punendolo anche quando il risultato (positivo) era comunque insperabile. Conseguentemente la corte chiarisce che non è possibile considerare la perdita di chance un’ipotesi di danno risarcibile e che risulta non definita la prova della relazione tra condotta lesiva e danno.

La seconda sentenza (la n.28993) spiega i confini della perdita di chance, distinguendo la patrimoniale dalla non patrimoniale. Secondo i giudici presentano differenze fondamentali. La perdita di chance c’è se l’errore medico produce conseguenze negative nella sfera non patrimoniale del paziente e solo se si può stabilire con certezza quanto questo sarebbe sopravvissuto, evitando sofferenze, senza l’errore (è persa una chance di sopravvivenza condizionata!).

Primo caso

Il fatto. Un paziente muore in conseguenza di un melanoma complicato da metastasi polmonari ed epatiche, derivate da una forma primaria localizzata nella cute nucale. Nel corso del giudizio, proseguito dagli eredi, era stato rilevato che dalle tre consulenze tecniche di ufficio, svolte nei gradi di merito, l’esame istologico (eseguito in seguito alla asportazione di tre nevi), dava come esito “nevo intradermico pigmentato, con vivace infiltrato infiammatorio linfocitario e istiocitario”, di interpretazione assolutamente incerta.

Il tutto veniva complicato da un esame istologico ripetuto (in altro istituto), dopo che il paziente era stato sottoposto ad asportazione di un linfonodo della regione inguinale destra, senza l’evidenza di un collegamento tra metastasi linfonodale (considerata un episodio isolato e risolto) e la diffusione metastatica successiva, realizzatasi in modo occulto per via ematica e non per diffusione linfatica.

Non era in nessun caso prevedibile l’evoluzione della patologia per via di “metastatizzazione ematogena“. L’evento non avrebbe potuto essere evidenziato neppure con una diagnosi iniziale istologica della natura oncologica dei nevi. Il danno quindi è stato negato dal giudice di merito per difetto del nesso causale

Nel caso in cui il paziente debba sopportare, a causa dell’inadempimento della prestazione professionale, una situazione di maggiore sofferenza fisica o morale, si ricade nel ‘danno biologico’ e nel danno non patrimoniale (cd. danno morale). Vale, in questo caso, l’effettiva condizione psicofisica come danno-conseguenza dell’inadempimento, non venendo messa in questione una mera ‘possibilità di facere’ perduta. Si tratterebbe della perdita di un vantaggio incerto, come la ‘ipotetica astratta possibilità’ di conseguire un risultato utile o più favorevole, relativamente alla ridotta capacità relazionale del soggetto, che viene a coincidere con il ‘danno biologico’ e, dunque, con una perdita relativa.

Secondo caso

Il fatto. Donna deceduta dopo l’operazione (asportazione di un tumore al timo). I parenti fanno ricorso, a scopo risarcitorio, per tardivo e inadeguato re-intervento. Viene rigettato in Corte d’Appello non potendo… “ritenersi individuabile il nesso causale tra l’operazione di timectomia, con necessaria ‘cruentazione del distretto’ e la lesione aortica, che aveva provocato il decesso successivamente”. In sintesi, secondo questa sentenza:

a)  Sul piano funzionale, chance patrimoniale e chance non patrimoniale partecipano della stessa natura.

b) La diversità morfologica tra chance patrimoniale e chance non patrimoniale implica il ricercare la responsabilità sanitaria nella diversità della situazione preesistente, indicando una:

- preesistenza negativa (chance non patrimoniale),
- preesistenza positiva  (chance patrimoniale).

c) Tale preesistenza postula, nella chance patrimoniale, una situazione positiva (titoli, professionalità, curricula, esperienze pregresse, attitudini specifiche ecc.). In quella non patrimoniale, una situazione di salute (già compromessa), cioè patologica (i.e. “negativa“).

d)  Entrambe le forme di chance presuppongono:

- Una condotta colpevole dell’agente.
- Un evento di danno (la lesione di un diritto).
- Un nesso di causalità tra la condotta e l’evento.
- Una o più conseguenze dannose risarcibili, patrimoniali e non.
- Un nesso di causalità tra l’evento e le conseguenze “dannose”.

La sentenza è basata su una perizia che ha escluso il nesso causale (tra condotta dei sanitari e decesso), affermando che la lesione aortica poteva individuarsi quale patologia di origine ignota, comunque non accertabile, il cui accadimento doveva ritenersi complicanza dell’intervento del tutto rara ed inusuale e ‘non oggettivamente dimostrabile’, nella sua morfologia, per: 1) mancanza di riscontro topografico della lesione all’angio – TC; 2) mancata descrizione macroscopica della precisa sede (chirurgica ed autoptica); 3) per assenza della prova istologica di danno della parete aortica e 4) per insufficiente descrizione degli interventi.

La Cassazione ha quindi respinto integralmente il ricorso.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione Civile, III sezione, sentenza  26303/2019 (in PDF allegato)
Corte di Cassazione Civile, III sezione, sentenza  28993/2019 (vedi PDF allegato)
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Profili di Colpa http://newmicro.altervista.org/?p=2499

 Corte di Cassazione Civile, III sezione, sentenza  26303/2019 (PDF)

 

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 Corte di Cassazione Civile, III sezione, sentenza  28993/2019 (PDF)

 

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Francesco Bondanini

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