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Reati Connessi all’Informatica

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Reati Connessi all’Informatica
(Last Updated On: 8 maggio 2020)

Due sentenze illuminanti sul tema

Lainformatica è sicuramente uno di motori di sviluppo della conoscenza ed inevitabilmente riguarda anche l’aspetto giudiziario. Ma come tutte le novità, necessita di pareri e di spiegazioni accurate, rispetto ad altri settori oramai consolidati. Ciò è tanto più vero se parliamo di reati: l’aspetto informatico è o può esserne parte integrante.

Per questo è particolarmente importante, da un punto di vista giuridico, quanto affermato dalla Corte di Cassazione – Seconda sezione Penale, con la sentenza n.11959 del 10 aprile 2020 (con l’applicabilità dell’Art.646 del codice penale) che riguarda aspetti importanti del lavoro “informatico”: la sottrazione  di file e la cancellazione dal supporto HW.

Riconosce infatti il reato di “appropriazione indebita” nella condotta di copiatura di file da computer aziendale e successiva cancellazione degli stessi dall’originario supporto che li conteneva (il PC portatile aziendale, per l’appunto), restituito quindi “formattato” al proprietario del PC e dei dati.

Punti caratterizzanti.

1 – La sentenza inizia attribuendo una dimensione fisica ai file, costituiti da bit e byte che occupano uno spazio nei computer.
2 – Supera il dato della apparente impossibilità di apprensione materiale, evidenziando che le norme che tutelano i beni mobili da illecite apprensioni, intendono vietarne il loro movimento e lo spostamento, indipendentemente dalle modalità, materiali o meno, con cui si realizza.
3 – Esamina quindi la correttezza dell’operazione, alla luce del principio costituzionale di determinatezza della fattispecie penale.
4 – Evidenzia, infine, che l’attività di cancellazione dal supporto informatico iniziale, previa spostamento, realizza qualcosa in più della violazione del segreto, connesso alle informazioni contenute nei “file”, proprio perché determina la perdita di possesso e titolarità del proprietario del dato stesso.

D’altronde (è sempre la sentenza che parla), non diversamente avviene per le appropriazioni di denaro attraverso operazioni bancarie del tutto telematiche: anche in questo caso il denaro è privo della tradizionale “materialità” cui eravamo abituati.

Merita attenzione anche una seconda sentenza della Corte di Cassazione in Sesta sezione Penale: con la n. 12094 del 14 aprile 2020, ha respinto un ricorso, ridisegnando il concetto di pertinenza dei documenti sequestrabili dagli inquirenti. In sintesi, al professionista sospettato di illeciti penali, è possibile sequestrare il pc e l’intera documentazione informatica.

È legittima l’estrazione della copia forense, preceduta dalla ricerca per parole chiave, anche se poi la misura colpisce l’intero archivio virtuale. La difesa aveva presentato ricorso alla Suprema corte, lamentando che il sequestro avesse colpito l’intero Pc dell’indagato e quasi tutti i supporti informatici. Nulla di illegittimo (secondo la Sentenza) proprio perchè gli inquirenti avevano proceduto per gradi: prima di tutto la ricerca con le parole chiave.

Per la Cassazione è suscettibile di sequestro non solo ciò che costituisce corpo del reato, ma anche ciò che ad esso risulti pertinente, in quanto strumentale al suo accertamento e necessario «…alla dimostrazione del reato e delle sue modalità di preparazione ed esecuzione, alla conservazione delle tracce, all’identificazione del colpevole, all’accertamento del movente ed alla determinazione dell’ante factum e del post factum, comunque ricollegabili al reato, pur se esterni all’iter criminis, purché funzionali all’accertamento del fatto ed all’individuazione del suo autore».

Deve comunque stabilirsi un collegamento tra la res ed il tipo di indagine, in modo che la stessa sia logicamente correlata a quel reato di cui è stato indicato il fumus. Deve escludersi che le deduzioni difensive siano idonee a contestare tale vincolo, individuato dal Tribunale, conformemente a quanto prospettato nel provvedimento generico, nella verifica della natura e della causale dei rapporti all’interno dei quali si annidava quella dissimulazione, di cui era stato indicato il fumus.

Il tutto corrisponde all’individuazione del presupposto perseguito per l’accertamento dei fatti. All’estrazione di copia forense, effettuata in sette giorni, era seguita l’immediata restituzione del materiale informatico (HW e SW).

Due sentenze sicuramente illuminanti e regolatorie in un campo, quello informatico, in tumultuosa crescita, che grazie a queste due sentenze è oggi un poco più “regolamentato”.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione Seconda sezione Penale, sentenza n.11959 del 10 aprile 2020 (in PDF allegato)
Corte di Cassazione, Sesta sezione Penale, sentenza n.12094 del 14 aprile 2020 (vedi PDF allegato)
Privacy: le sanzioni fanno male http://newmicro.altervista.org/?p=7027
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Telemedicina & Autorizzazione Preventiva http://newmicro.altervista.org/?p=6763
Sicurezza dei dati sanitari http://newmicro.altervista.org/?p=5934

 Corte di Cassazione Seconda sezione Penale, sentenza n.11959 del 10 aprile 2020 (PDF)

Un Click per Leggere

 Corte di Cassazione, Sesta sezione Penale, sentenza n.12094 del 14 aprile 2020 (PDF)

Un Click per Leggere

 

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Giovanni Casiraghi

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