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Leggi 2012 sull’E.C.M.

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Leggi 2012 sull’E.C.M.
(Last Updated On: 20 agosto 2012)

 

L’ E.C.M. VIENE SANZIONATA
Ad un decennio dall’entrata in vigore dell’ECM viene attivata l’obbligatorietà dei crediti  ECM (nella manovra Monti). Il non conseguimento dei crediti diventa ILLECITO DISCIPLINARE sanzionabile per il Professionista del  SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE . Precedentemente la Cassazione aveva chiarito  che NON SUSSISTE l’obbligo delle  ASL di organizzare corsi ECM per i propri dipendenti.
La nuova normativa E.C.M., pur dichiarando l’obbligo della formazione continua per tutti gli operatori delle professioni sanitarie, fino ad oggi non aveva comminato sanzioni per coloro che non lo assolvevano o che lo assolvevano in maniera insufficiente.
La recente manovra del governo Monti, legge 214 del 22.12.2011, all’art. 33 ne introduce una che interviene in maniera decisa sulle responsabilità dei professionisti, prevedendo l’obbligo dei corsi ECM e le sanzioni.  La nuova norma legislativa, in particolare, prevede che, entro il 13 agosto 2012, tutti gli ordini professionali interessati, e quindi gli ordini dei medici chirurghi e quelli delle professioni sanitarie, dovranno stabilire le sanzioni da applicare a chi non acquisisce ogni anno i crediti ECM necessari per soddisfare l’obbligo formativo.
Le sanzioni prevedono non soltanto la impossibilità della progressione di carriera per i professionisti  in servizio, ma anche multe pecuniarie.
E’ noto che, a partire dal 1º gennaio 2010, data di entrata in vigore delle nuove regole ECM, i Provider, alla fine di ogni evento formativo, trasmettono al Co.Ge.APS l’elenco dei professionisti che hanno ricevuto i crediti, e il Co.Ge.APS, che gestisce l’anagrafe dei crediti, trasmette poi i nominativi ai rispettivi ordini professionali per la creazione dei relativi dossier. In tal modo gli Ordini dispongono dello strumento per infliggere le sanzioni ai disobbedienti.
Per quanto attiene i crediti da acquisire per il triennio 2011 – 2013, il programma ECM è regolamentato dalla Determinazione della Commissione Nazionale ECM del 13 gennaio 2010 e dal DPCM del 26 Luglio 2010.
Rispetto al triennio precedente vi sono molte novità che tendono a sviluppare un progressivo monitoraggio delle aree di competenza individuali.
E’ confermato che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2011-2013, (50 crediti/anno – con un minimo di 25 e un massimo di 75).
Non si possono recuperare i crediti non maturati negli anni precedenti Il numero massimo di crediti acquisibili attraverso convegni, congressi, simposi e conferenze (tipologia 2), gruppi di miglioramento (tipologia 5), attività di ricerca (tipologia 6), docenze e tutoring (tipologia 10) non può eccedere il 60% vale a dire 90 crediti nei 3 anni.
Non esistono limitazioni al numero di crediti che si possono acquisire tramite FAD, con l’unica eccezione degli infermieri, per i quali il limite è del 60% di 150, vale a dire 90 crediti nei 3 anni.
La nuova ECM limita inoltre il numero di crediti acquisibili attraverso la partecipazione ad eventi sponsorizzati, che non può superare un terzo del totale (50 crediti su 150 o 40 crediti su 120).

CASSAZIONE
Vi è da rilevare, in ultimo, che secondo la Cassazione – sentenza 21817 del 19.09.2011 – non sussiste a carico delle ASL l’obbligo di predisporre e organizzare corsi di aggiornamento e formazione per i propri dipendenti delle professioni sanitarie, nè (…) un diritto di questi ultimi di ottenere direttamente dall’ASL di appartenenza la promozione e l’organizzazione di tali attività.
La sentenza prende spunto dalla richiesta di un medico di danni a una Asl con la motivazione di non aver organizzato corsi di formazione e con questo di avergli impedito avanzamenti di carriera. La Corte però ha sostenuto che non sussiste l’obbligo di organizzazione dei corsi da parte di un’azienda sanitaria, anche perché il provider – anche se è un’ASL – va accreditato come tale e quindi in carenza dell’accreditamento non è automatico che debba attivare la formazione. Ed è il professionista sanitario semmai che deve provvedere a garantire il rispetto dei suoi obblighi formativi.

 

 

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Giovanni Casiraghi

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