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New Deal per l’Ecm

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New Deal per l’Ecm
(Last Updated On: 1 gennaio 2019)

C’èun’attività che ci accompagna dall’inizio di questo secolo e che, “a suo modo”, ci ha cambiato la vita o, meglio, il modo di fare formazione: è l’Educazione Continua in Medicina; più familiarmente l’ECM. La sensazione è che sia una legge rimasta costante nel tempo, ma non è così. Dopo una fase sperimentale (2002), si è assestata su di un periodo triennale e almeno per la classe medica è una regola comune europea. In tutta Europa i medici sono tenuti a conseguire i “famosi” 50 crediti formativi, a dimostrazione del loro continuo aggiornamento. La legge sulla formazione, in Italia, ha subito aggiustamenti triennali dalla sua istituzione, evolvendosi nel tempo, sulla base delle delibere della  Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC).

Di oggi, 1° gennaio 2019, l’entrata in vigore delle nuove regole per provider e professionisti.

Target della nuova ECM: “Razionalizzazione e semplificazione delle regole, incremento dei controlli sugli eventi in nome della trasparenza, nonché realizzazione di corsi tarati sul fabbisogno di conoscenza di ciascun operatore sanitario, percorsi formativi mirati e Fad.”, Sono solo alcune delle novità che ci  attendono per l’ECM a partire da oggi.

Tre i perni attorno ai quali si delinea il “new deal” dell’ECM, sintetizzati nei manuali sull’argomento.

1) PROVIDER. Nuovo ‘Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM’ vi sono specificati  i requisiti minimi e gli standard di accreditamento dei provider e della disciplina generale degli eventi ECM. Contiene le specifiche procedure operative relative.
2) PROFESSIONISTI SANITARI. “Manuale sulla  Formazione Continua del  Professionista Sanitario”. Il documento ricorda come l’obbligo formativo sia triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio 2017-2019, pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
3) CREDITI.  “Criteri per l’assegnazione dei crediti ECM”.  Nel documento sono indicati i criteri per l’assegnazione dei crediti al programma ECM e quindi al professionista sanitario che avrà seguito un evento o un programma formativo accreditato ed avrà soddisfatto i momenti di valutazione. Sono esplicitate le diverse categorie formative (11) con i diversi crediti assegnabili.

Proviamo a sintetizzare le “nuove regole” contenute nei tre manuali, in vigore dall’1-1-2019.

PROVIDER. Le disposizioni del manuale nazionale sono applicative da subito per i nuovi provider mentre per i provider accreditati provvisoriamente, standard o rinnovati standard le disposizioni del manuale nazionale che prevedono ulteriori o differenti requisiti per l’accreditamento o ulteriori adempimenti soggetti a verifiche da parte della Commissione e dei suoi organismi ausiliari dovranno essere recepite entro il 30 giugno 2019.

Le regole sono subito operative per le regioni che non hanno adottato un proprio manuale regionale, mentre per le altre, fatta salva la possibilità di adottare manuali regionali secondo le procedure di cui all’’art. 47 dell’Accordo Stato-Regioni del 2017, le disposizioni del manuale nazionale dovranno essere recepite entro il 30 giugno 2019.

SANITARI. La riduzione dell’obbligo formativo per il triennio 2017-2019, viene applicata nella misura di:

- 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
- 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
- 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno soddisfatto il proprio dossier formativo individuale;
- 10 crediti, ai professionisti sanitari che costruiranno un dossier individuale ovvero saranno parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato (vedi §2.2.2 lettera A), nel primo anno o nel secondo anno del triennio. Le riduzioni dei primi due punti  sono cumulabili con quelle dei punti 3 e 4.
- Ulteriori riduzioni possono essere applicate secondo quanto disposto nel capitolo 4 “Esoneri ed esenzioni”.

Durante i periodi di esenzione, i crediti maturati non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo. Per il triennio 2017-2019, il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da provider, ad almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale (eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni). Il 60% dei crediti rimanente può essere maturato anche mediante attività di docenza, in eventi ECM, ovvero mediante le attività di “formazione individuale”. Non possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione ad un singolo evento formativo.

CREDITI. Sintetizzati tramite tabelle, per ogni tipologia identificata corrispondono specifiche indicazioni per il calcolo dei crediti. In alcune circostanze, come nei progetti formativi più impegnativi, le diverse tipologie di formazione possono essere integrate tra loro, con alternanza di momenti di formazione residenziale, fasi di training, di ricerca, etc. Alcuni progetti, di fatto, non sono più classificabili come esclusivamente residenziali o di FSC o di FAD e, per questo, si usa il termine blended (sistema “misto”). In questi casi occorre scomporre il progetto nelle varie componenti e sommare i crediti attribuibili a ciascuna tipologia formativa.  

Sono  identificate  11 tipologie

1. Formazione  Residenziale Classica (RES) 2. Convegni, Congressi, Simposi e Conferenze (RES) 3. Videoconferenza (RES) 4. Training Individualizzato (FSC) 5. Gruppi di Miglioramento (FSC)  6. Attività di Ricerca (FSC) 7. FAD con Strumenti Iinformatici / Cartacei (FAD) 8. E-Learning (FAD) 9. FAD Sincrona (FAD) 10. Formazione Blended 11. Docenza, Tutoring ed  Altro.

Novità anche per la Formazione A Distanza (FAD).  Alle attività che trattano tematiche specifiche di interesse nazionale o di  interesse regionale (indicate le prime, riconosciute le seconde dalla CNFC), è consentito  l’incremento di 0.3 crediti/ora di Formazione a distanza (FAD). La modifica si applica agli eventi che saranno validati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Che dire? La strada della misura e del monitoraggio della qualità dell’ECM è tracciata e, come per gli altri aspetti del nostro SSN, sarà l’asset principale per disegnare il servizio sanitario dei prossimi decenni.

BIBLIOWEB:

AGENAS ‘Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM’ (in allegato e-book)
AGENAS “Manuale sulla  Formazione Continua del  Professionista Sanitario” (e-book)
AGENAS “Criteri per l’assegnazione dei crediti ECM”  (e-book)
ECM vestita di nuovo   http://newmicro.altervista.org/?p=4538
Buona ECM a Tutti!     http://newmicro.altervista.org/?p=2017
Abilitazione “Smart”   http://newmicro.altervista.org/?p=4302

 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI ALLE ATTIVITA’ ECM – AGENAS, 6.12.2018 (PDF-FlipBook)

Un Click per Leggere

 MANUALE NAZIONALE DI ACCREDITAMENTO  PER L’EROGAZIONE DI EVENTI ECM – AGENAS, 6.12.2018 (PDF-FlipBook)

Un Click per Leggere

 MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO – AGENAS, 6.12.2018 (PDF-FlipBook)

Un Click per Leggere

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Elisa Vian

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