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Sulle Denunce di reati contro Soggetti Deboli

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Sulle Denunce di reati contro Soggetti Deboli
(Last Updated On: 16 settembre 2017)

Che fare, come comportarsi

Cisono situazioni nelle quali diventa difficile intervenire, sia per il contesto sia per la necessità di formazione specifica sul “problema” che si sta affrontando. Sono temi spinosi, ma proprio per fornire un aiuto concreto alle vittime, bisogna essere preparati. E’ una sorta di obbligo “etico”. Proprio per questo il “come comportarsi nel caso di denunce di reati contro soggetti deboli” è stato uno dei temi trattati, durante l’ultimo Congresso Nazionale NewMicro, a Bardolino. Nell’ambito del tema “Patologia infettiva e salute della donna: ruolo della Microbiologia”, ha particolarmente interessato la direttiva, commentata in aula, del Procuratore presso il Tribunale di Brescia,  Sandro Raimondi.

Avevamo fatto la promessa, viste le richieste ricevute, che non appena il documento fosse stato disponibile lo avremmo pubblicato sul sito: stiamo mantenendo la promessa e di questo ringraziamo particolarmente il Procuratore, che ha reso disponibile la documentazione, che alleghiamo. Per rendere ancora più “accattivante” il tema, abbiamo realizzato il flip-book del documento, per facilitarne l’assimilazione.

Possiamo considerare il testo come una propria linea guida su cosa fare (o non fare), quando ci troviamo di fronte a situazioni del genere. Assicurare le necessarie cure e attenzioni, in questi casi, oltre che un imperativo deontologico è una dimostrazione di umanità “necessaria”. Leggere con attenzione il testo è sicuramente una attività professionalizzante, che ci consente di non commettere errori o quantomeno di contenerne gli effetti, se ne constatiamo la presenza.

Scopriamo i pericoli delle raccolte di denunce “imperfette” e delle ritrattazioni della persona offesa. L’unico modo per evitare tali situazioni è quello di raccogliere, fin dall’inizio, un racconto il più dettagliato possibile, della persona offesa denunciante e di sottoporlo ad un vaglio accurato e rigoroso, al fine di consentire il reperimento di riscontri oggettivi. Garantire una condizione  di serenità, nella deposizione, è indispensabile.

Dalla lettura del documento estrapoliamo ancora un suggerimento. Fondamentale è sapere che gli atti persecutori (i.e. stalking) sono reati non procedibili d’ufficio (art. 612-bis del codice penale). Il delitto è punito a querela della persona offesa: è quindi importante che la persona offesa ne sia informata (inserendo sempre nel verbale l’espressione “chiedo la punizione del colpevole”). Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità (articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o quando il fatto è connesso con altro delitto, per il quale si deve procedere d’ufficio.

Ma il consiglio “spassionato” è quello di leggere e rileggere la circolare del Dottor Raimondi (che ringraziamo ancora), cogliendo i diversi aspetti legati al tema: la sintesi in otto punti, che conclude il documento, è un “distillato di sapere” che non bisogna farsi sfuggire.

BIBLIOWEB:

S. Raimondi – Circolare: “Direttive in merito alla ricezione di denunce concernenti alcuni reati commessi in danno dei cosiddetti soggetti deboli” – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia (in allegato PDF).
Bardolino di Genere http://newmicro.altervista.org/?p=2028
Gender oriented http://newmicro.altervista.org/?p=2817
Bardolino di genere: epatiti, vaginosi e cerviciti http://newmicro.altervista.org/?p=2392
Ospedali in rosa http://newmicro.altervista.org/?p=2566

Direttive a tutela dei cosiddetti soggetti deboli – Presentazione di S. Raimondi (in formato PDF-FlipBook)

Un Click per Leggere

Circolare della Procura di Brescia (in formato PDF)

Un Click per Leggere e download

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Elisa Vian

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