Per la Cassazione non c’è ombra di dubbio. Non è necessario aver cagionato un danno con il tuo comportamento per incorrere nel reato di “Indebito rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 del codice penale).
La sentenza n. 49537 del 27/11/2014 parla chiaro e conferma la sentenza con cui la Corte d’Appello di Reggio Calabria aveva condannato due infermieri che si erano rifiutati di chiamare il medico a fronte ...
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