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Rifiuto di Atti d’Ufficio: non serve il danno

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Rifiuto di Atti d’Ufficio: non serve il danno
(Last Updated On: 4 marzo 2015)

 

Per la Cassazione non c’è ombra di dubbio. Non è necessario aver cagionato un danno con il tuo comportamento per incorrere nel reato di “Indebito rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 del codice penale).

La sentenza n. 49537 del 27/11/2014 parla chiaro e conferma la sentenza con cui la Corte d’Appello di Reggio Calabria aveva condannato due infermieri che si erano rifiutati di chiamare il medico a fronte della richiesta di un paziente.

La difesa aveva obiettato l’assenza di alcun danno per il supposto comportamento omissivo degli imputati ma la Suprema Corte ha precisato che “il delitto di omissioni di atti d’ufficio è un reato di pericolo la cui previsione sanziona il rifiuto, non già di un atto urgente, bensì di un atto dovuto che deve essere compiuto senza ritardo, ossia con tempestività, in modo da conseguire gli effetti che gli sono propri in relazione al bene oggetto di tutele, indipendentemente dal nocumento che in concreto possa derivarne (cfr. Cassazione Penale, sez. VI, 13519/2009)”.

Tale sentenza può riguardare il nostro campo specifico di Medicina di Laboratorio?

Si, eccome! Pensiamo il passaggio tra il turno ordinario e il servizio di Pronta Disponibilità. L’operatore in turno ordinario viene contattato da una U.O. per un esame urgente, manca poco alla fine del suo turno ed egli risponde: chiamate il reperibile. Bene, si configura il reato di rifiuto di atti d’ufficio.

Qualsiasi operatore si trovi nelle condizioni sopra citate, se non vuole trovarsi una imputazione, forse ha convenienza a farsi carico del campione, magari allertando lui stesso il collega reperibile e, al suo arrivo, passando le consegne. Poi, può andare a casa a godersi il meritato riposo, tranquillo di non dover passare un po’ di tempo tra le aule dei tribunali.

 

BIBLIOGRAFIA

CORTE CASSAZIONE PENALE – VI penale – Sentenza n. 49537 del 27/11/2014

 

   In allegato la Documentazione relativa in formato PDF

Click per visualizzare la Documentazione

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Giuseppe Catanoso

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