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Anzianità di servizio

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Anzianità di servizio
(Last Updated On: 11 febbraio 2020)

Una breve interruzione contrattuale non interrompe il calcolo per le indennità maturate

Tra i cambiamenti lavorativi in campo medico e sanitario certamente abbiamo assistito, con preoccupazione, al fenomeno cosiddetto della precarietà. Spesso tale condizione si esprime attraverso una serie di contratti determinati e frazionati, che influenzano il calcolo dell’anzianità di servizio, generalmente calcolata per continuità. Ma a far chiarezza è intervenuto il Tribunale del lavoro di Catania, dando una interpretazione “difforme”, a confronto di quanto stabilito da molti “uffici personale”.

L’Azienda Ospedaliera, nel suo ruolo di datore di lavoro, aveva rigettato la richiesta del medico dipendente per mancanza di “continuità di servizio”, interpretando e considerando le interruzioni dei contratti come situazione che rompeva la continuità. Su questa interpretazione è intervenuto il TAR.

Per il riconoscimento dell’indennità di esclusività e di ogni altro istituto, collegato all’elemento di anzianità di servizio, la locuzione “senza soluzione di continuità” va interpretata in senso “sostanziale e non letterale”. Lo ha stabilito il TAR della città etnea, accogliendo, con sentenza 5587 del 6 dicembre 2019, il ricorso di un dirigente medico (ortopedico) a cui l’azienda contestava, ai fini del diritto all’indennità, una interruzione di 25 giorni tra un contratto e l’altro, a tempo determinato, precedenti all’assunzione del medico con contratto a tempo indeterminato.

Richiamandosi alla suprema Corte, la pronuncia del Tribunale prende le mosse da due sentenze della Cassazione (Sezione Lavoro, n. 7440/ord. del 26.3.20189 e n. 30562 del 26.11.2918), “…ha previsto la valutazione dei servizi pre-ruolo prestati, anche con contratti a tempo determinato, con o senza soluzione di continuità’ ”. Viene sottolineato il “recepimento” dei giudizi della Corte di Cassazione, nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’area sanità, stipulato il 24 luglio 2019 (art. 89) per il triennio 2016/2018.

La Suprema Corte poi, allo scopo di fugare dubbi simili a quelli sollevati”, ha opportunamente precisato che la conclusione circa la continuità “in senso sostanziale e non letterale” del rapporto di lavoro, vale “non solo in relazione all’indennità di esclusività, ma anche ai fini di ogni altro istituto collegato all’elemento di anzianità di servizio”.

Una sentenza accolta con grande soddisfazione dal medico e dalla FISMU, Federazione Italiana Sindacale Medici Uniti, che ha sostenuto la causa. Lo stesso sindacato cita anche un’altra sentenza (Caltanissetta), riguardante un ex medico dei servizi, a cui è stata riconosciuta l’esperienza professionale, maturata in regime convenzionale, ai fini del diritto alla indennità di esclusività.

I Giudici del tribunale di Catania hanno stabilito che un gap di venticinque giorni, tra un contratto e l’altro, non influisce sull’esperienza maturata dal dirigente medico, al quale quindi deve essere riconosciuta l’indennità dovuta. I Giudici hanno quindi condannato l’Azienda datrice ad “adeguare l’indennità di esclusività e la retribuzione di posizione minima unificata”, in favore del ricorrente, tenendo conto della esperienza professionale ”maturata dal medico nei citati servizi pre-ruolo, svolti a tempo determinato”.

Le ricadute, anche a livello nazionale, di questa sentenza sono importanti per la tutela dei diritti dei medici. Sono decisioni che mettono un argine alla costante precarizzazione della professionalità, in aree importanti della sanità pubblica, garantendo ai medici “l’osservanza dei contratti, in significativi aspetti economici”.

La pronuncia del TAR di Catania afferma, con forza, il “riconoscimento dei diritti dei medici contro la precarietà”.

BIBLIOWEB:

TAR Tribunale del Lavoro di Catania – Sentenza  n.5587 del 6 dicembre 2019 (in PDF allegato)
Clinica Vs Chirurgo http://newmicro.altervista.org/?p=6589
Il vademecum dalla Cassazione http://newmicro.altervista.org/?p=6312
Iscrizione all’Albo professionale a carico del datore di lavoro http://newmicro.altervista.org/?p=6221
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Vestirsi è un pò curare http://newmicro.altervista.org/?p=5638
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La Dirigenza di secondo livello e l’Equipollenza http://newmicro.altervista.org/?p=4266
Svolgimento delle superiori mansioni primariali http://newmicro.altervista.org/?p=2782

 TAR  -   Tribunale del Lavoro di Catania – Sentenza  n.5587 del 6 dicembre 2019 (PDF)

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Francesco Bondanini

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