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Chi dorme non piglia pesci ma…denunce

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Chi dorme non piglia pesci ma…denunce
(Last Updated On: 4 novembre 2016)

E’ quello che ha pensato il collega di un Pronto Soccorso quando si è trovato una imputazione di rifiuto di atti d’ufficio.

Il nostro medico di PS in questione, aveva ritenuto non necessario visitare una signora che, presumibilmente, si era fratturata un braccio, almeno questo era quanto dal triage avevano segnalato gli infermieri. Me erano le 4.30 e il medico voleva riposare, tanto non avrebbe potuto far fare una radiografia, era un ospedaletto piccino piccino. Allora fa dire alla signora dall’infermiere di fermarsi lì fino al mattino, quando, finalmente, avrebbe potuto fare la radiografia e dice all’infermiere di darLe un antidolorifico, il tutto dal suo lettino.

La signora decide di andarsene a casa per poi tornare alle 8.00 e fare la trafila prevista, visita (da un altro medico), Rx, diagnosi di frattura scomposta dell’omero, ecc., ecc.. La signora però si è arrabbiata un pochino e denuncia il medico dormiglione.

Dai due primi gradi di giudizio il medico risulterà condannato per rifiuto di atti d’ufficio e la cassazione confermerà le sentenze: in particolare è interessante approfondire la problematica relativa al diritto del paziente che si presenta al pronto soccorso. La Cassazione afferma, infatti, che il paziente ha il “pieno diritto” di essere visitato e il medico ha il correlativo dovere di visitarlo.

Non corrisponde inoltre al vero il fatto che competa al medico un differimento della prestazione su base discrezionale al di fuori delle esigenze di servizio (es. sovraffollamento al pronto soccorso) come affermato dalla difesa del medico.

Non corrisponde al vero, nemmeno, il fatto che il medico possa limitarsi a indicare verbalmente, agli infermieri di turno, la somministrazione di farmaci antidolorifici senza la previa visita medica.

La Corte di Cassazione con la sentenza depositata (29 settembre), interviene sul diritto del paziente all’interno di un pronto soccorso di essere visitato e dell’obbligo del medico di visitarlo approfondendo i rapporti tra il triage e la prestazione di pronto soccorso vera e propria.

In altre parole potremo domandarci se un paziente, una volta effettuato il triage, possa vedersi differita la prestazione per decisione discrezionale del medico di pronto soccorso non impegnato in altre urgenze.

Per concludere si può tranquillamente affermare che la prestazione “visita medica” è intrinsecamente e obbligatoriamente dovuta al paziente, una volta espletate le urgenze maggiori e nel rispetto delle urgenze minori.

In questo caso il pronto soccorso era vuoto e, pertanto, la prestazione non era differibile per nessuna ragione. Cinque minuti di sonno in meno ma tanti anni di problemi in meno, pensiamoci.

BIBLIOWEB:

Corte di Cassazione Penale VI sezione Sentenza del 5 luglio 2016 n. 40753

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   In allegato la Documentazione relativa in formato PDF

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Giuseppe Catanoso

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