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No IPASVI per la PA

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No IPASVI per la PA
(Last Updated On: 24 marzo 2016)

Manca il Decreto attuativo

La legge 43/2006 ha istituito gli Ordini professionali, e conseguentemente avrebbero dovuto essere creati gli Albi per ognuna delle professioni indicate nella legge, quindi anche per quella di infermiere professionale, con obbligatorietà d’iscrizione anche per i pubblici dipendenti.

 La Federazione nazionale dei Collegi Infermieri (Ipasvi) è un ente di diritto pubblico non economico (istituito con legge 29 ottobre 1954, n. 1049, e regolamentato dal Dlgs 13 settembre 1946, n. 233, e successivo Dpr 5 aprile 1950, n. 221) che coordina i Collegi provinciali, che tra i loro compiti istituzionali hanno quello della tenuta degli albi dei professionisti. Per esercitare la propria attività l’infermiere ha l’obbligo di esservi iscritto (come compare nel Sito internet).

 Ma la mancata emanazione del decreto legislativo delegato ha impedito la effettiva attuazione di tale previsione normativa. Ne consegue che rimane vigente la disciplina ( D.Lvo 233/194) secondo cui l’obbligo d’iscrizione all’Albo è previsto solo per gli esercenti la professione sanitaria, non per i sanitari che lavorino per la Pubblica Amministrazione come dipendenti.

 Così il Tribunale di Venezia (seconda sezione penale) ha assolto dall’accusa di abusivismo l’infermiere professionale che senza essere iscritto all’albo professionale esercitava la professione presso il Pronto soccorso dell’Ospedale di Mirano (A Ulss 13).

Assolto anche il presidente della Cooperativa titolare dell’appalto per l’accusa aveva omesso di attivarsi, ancorché consapevole, al fine d’impedire la presunta abusiva attività d’infermiere professionale da parte del socio della cooperativa.

 “Pertanto, va ritenuto pacificamente che l’infermiere abbia lavorato, sulla base di un titolo professionale adeguato, idoneo e riconosciuto, quale dipendente (di una cooperativa) e non quale libero professionista per cui non tenuto obbligatoriamente all’iscrizione all’Albo”.

 Per i giudici il controllo sull’idoneità dei dipendenti della ditta /cooperativa operante in subappalto era assicurato dal rapporto con l’Azienda Ulss che ben poteva compiere tutte le verifiche del caso in ogni momento.

La conclusione: “Non c’è l’obbligo di iscrizione all’IPASVI per chi lavora nella PA”.

 BIBLIOWEB:

Legge 1 febbraio 2006, n. 43 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06043l.htm

D.LGS.C.P.S. 13 SETTEMBRE 1946, N. 233 Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_830_allegato.pdf

http://www.ipasvi.it/chi-siamo/federazione.htm

Sentenza Tribunale di Venezia – seconda sezione penale n. 266-16 del 29 02 2016

   In allegato la Documentazione relativa in formato PDF

Click per visualizzare la Documentazione

 

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Giuseppe Catanoso

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