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Precari in GU

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Precari in GU
(Last Updated On: 29 aprile 2015)

Finalmente in Gazzetta il decreto che consente l’avvio della stabilizzazione del personale del comparto sanità e a quello appartenente all’area della dirigenza medica e del ruolo sanitario.
Si apre una nuova fase per infermieri, medici e altro personale con contratto di lavoro a tempo determinato che da anni garantisce la continuità nella erogazione delle prestazioni di cura e assistenza sanitaria dei cittadini.

II decreto disciplina le procedure concorsuali riservate per l’assunzione presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, e prevede specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca.
Le procedure concorsuali sono riservate al personale del comparto sanità e a quello appartenente all’area della dirigenza medica e del ruolo sanitario.
Entro il 31 dicembre 2018 gli Enti possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale.

I concorsi sono riservati al personale in possesso dei requisiti (all’art. 1, commi 519 e 558, legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura).

Fermi restando gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale previsti dalla legislazione vigente, a valere sulle risorse finanziarie per le assunzioni relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, anche complessivamente considerate, con adeguato accesso dall’esterno ( limite massimo complessivo del 50%), in alternativa a quelle di cui all’art. 35, comma 3-bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o in maniera complementare purché nel limite della predetta percentuale.

L’avvio delle predette procedure tiene conto di quanto previsto in materia di blocco automatico del turn over, nonché, per le regioni soggette ai piani di rientro, dei differenti regimi e vincoli assunzionali previsti dai piani medesimi.
Per le Regioni soggette a piano di rientro dal deficit sanitario resta fermo quanto previsto dall’art. 4-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le graduatorie definite (in esito alle medesime procedure) sono utilizzabili in ambito regionale per le assunzioni nel quadriennio 2015-2018.

Alle procedure concorsuali riservate disciplinate dal decreto è ammesso a partecipare il personale dedicato alla ricerca in sanità, in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento vigente, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Costituisce titolo di accesso ai concorsi anche la laurea specialistica o magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie e in biotecnologie industriali.
Per le medesime finalità costituisce titolo alternativo al diploma di specializzazione il dottorato di ricerca.

Il personale medico con almeno cinque anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del bando (fatti salvi i periodi di interruzione previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368), presso i servizi di emergenza e urgenza degli Enti, è ammesso a partecipare ai concorsi di cui al presente decreto, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Il ministero seguirà “con grande attenzione la fase attuativa, affinché i lavoratori possano trovare al più presto stabilità nella loro attività professionale”.

   In allegato la Documentazione relativa in formato PDF

Click per visualizzare la Documentazione

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Sergio Galmarini

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