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Responsabilità professionale in sanità. Il Massimario

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Responsabilità professionale in sanità. Il Massimario
(Last Updated On: 8 marzo 2015)

Qual’ è il valore delle linee guida e dei protocolli in funzione della responsabilità medica? Ed il punto su colpa lieve e colpa grave introdotto dal Decreto Balduzzi (n. 158 del 2012)?

Destreggiarsi tra le sentenze che modificano il modo di intendere la responsabilità per medici e operatori sanitari non è cosa semplice.
Forse per questo un riassunto di un anno di sentenze della Cassazione non può non essere il benvenuto.
La rassegna della giurisprudenza di legittimità in ambito penale nell’anno 2013, pubblicata a cura dell’Ufficio del Massimario diventa un vero e proprio report che presenta i nuovi orientamenti in materia.
Utilizzarlo come consultazione in caso di dubbi è di chiara utilità.

I casi riguardanti l’attività medico chirurgica (Corte di Cassazione) trattano diversi aspetti:

 all’art. 3 nel Decreto Balduzzi, dove si prevede che l’esercente una professione sanitaria, che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida ed a buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non possa essere chiamato a rispondere penalmente per colpa lieve. Risultano valorizzate le linee guida e le virtuose pratiche terapeutiche, purché suffragate dal sapere scientifico, osserva la Cassazione nel Massimario. Ricordando due sentenze, “quasi coeve, che hanno tracciato la strada della futura elaborazione giurisprudenziale”. Sezione IV, 29 gennaio 2013, n. 16273 e IV Sezione penale, 24 gennaio 2013, n. 11493
 con la sentenza n. 26966 del 19 aprile 2013 la Corte ha affermato che il medico, il quale compie insieme al direttore del reparto attività sanitaria e risulta pienamente al corrente delle condizioni cliniche del paziente, non può pretendere di essere sollevato da responsabilità ove ometta di differenziare la propria posizione, rendendo palesi i motivi che lo inducono a dissentire dalla decisione eventualmente presa dal direttore.
 nella sentenza n. 21220 del 24 aprile 2013, si è parlato di responsabilità a titolo di cooperazione colposa che ha riconosciuto in capo al direttore responsabile di un centro sanitario privato la responsabilità, ex art. 113 cod. pen., per il delitto di lesioni colpose realizzato in danno di un paziente curato esclusivamente da un collaboratore dello studio sfornito di titolo abilitante allo svolgimento dell’attività.

Il punto sulla Balduzzi: “determinato la parziale abrogazione delle fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie e, segnatamente degli artt. 589 e 590 cod. pen.; la restrizione della portata delle incriminazioni de quibus ha avuto luogo attraverso due passaggi: l’individuazione di un’area fattuale costituita da condotte aderenti ad accreditate linee guida e l’attribuzione di rilevanza penale, in tale ambito, alle sole condotte connotate da colpa grave, poste in essere nell’attuazione in concreto delle direttive scientifiche.
In altri termini, nell’indicata sfera fattuale, la regola d’imputazione soggettiva è ora quella della sola colpa grave mentre la colpa lieve è penalmente irrilevante con conseguente parziale effetto abrogativo ex art. 2 codice penale”.

BIBLIOWEB

http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/massimario.page

 

   In allegato la Documentazione relativa in formato PDF

Click per visualizzare la Documentazione

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Mirella Cicciò

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