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“Credo Religioso” solo su richiesta del Paziente

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“Credo Religioso” solo su richiesta del Paziente
(Last Updated On: 1 gennaio 2015)

Sono illecite le richieste sistematiche e preventive del credo religioso finalizzate a conoscere il regime alimentare o il diniego a particolari trattamenti sanitari.
Per il Garante queste informazioni si possono rilevare anche senza chiedere la religione del paziente.
Mentre le informazioni sul credo personale devono servire solo per l’assistenza religiosa e per eventuale preparazione salma.

Lo ha stabilito il Garante privacy con un provvedimento a carattere generale [doc. web n. 3624070] adottato a seguito di alcune segnalazioni.
La prassi in uso presso numerose strutture sanitarie di somministrare ai pazienti, al momento del ricovero, questionari volti ad acquisire informazioni relative anche al loro credo religioso è stata giudicata dal Garante non in linea con la regole dettate in materia fin dal 2005.

Il Garante per la privacy ha sancito un’inversione di rotta, tramite un provvedimento, al quale le Asl hanno sei mesi per adeguarsi, che stabilisce che questo tipo di raccolta dei dati “non deve avvenire in maniera sistematica e preventiva, bensì solo su richiesta dell’interessato o, qualora lo stesso sia impossibilitato, di un terzo legittimato, quale, ad esempio, un familiare, un parente o un convivente”.

Le strutture possono trattare tali informazioni solo se il malato richieda di usufruire dell’assistenza religiosa e spirituale o se ciò risulti indispensabile nello svolgimento dei servizi necroscopici per rispettare le volontà espresse in vita dal paziente

Le richieste di assistenza religiosa e spirituale possono essere comunicate verbalmente dal paziente, da un familiare o un convivente, al personale di reparto, che provvederà a trasmetterle alla direzione sanitaria.
La raccolta di tali informazioni sia finalizzata a garantire ai ricoverati l’assistenza religiosa e spirituale tramite i ministri di culto delle diverse confessioni religiose (bisogno di conforto o di sacramento al letto).
Gli stessi dati possono, inoltre, “essere lecitamente raccolti da parte della struttura sanitaria anche con riferimento ai trattamenti effettuati nell’ambito del servizio necroscopico, ai fini della preparazione della salma”.

Altra novità rilevante e ulteriore forma di tutela per le persone ricoverate, la possibilità di poter esprimere la propria volontà sulla scelta del regime alimentare e delle terapie cui essere sottoposte (ad es. rifiuto delle trasfusioni), senza dover dichiarare le eventuali motivazioni che ne sono alla base.
Il Garante ha ritenuto, infatti, che in questi casi il trattamento del dato sul credo religioso da parte delle strutture sanitarie non sia indispensabile.

“La volontà di assicurare ai pazienti un regime alimentare aderente alla volontà espressa può essere rispettata senza che siano raccolte le eventuali motivazioni religiose che ne sono alla base”.
Sotto altro profilo, resta fermo che la struttura sanitaria, “nel raccogliere legittimamente il consenso o l’eventuale diniego del paziente ad uno specifico trattamento sanitario (art. 32 della Costituzione), non debba acquisire le informazioni relative al credo religioso sottese a tal e scelta.

   In allegato la Documentazione relativa in formato PDF

Click per visualizzare la Documentazione

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Giovanni Casiraghi

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